Non risponde dell’omesso versamento Iva l’imprenditore che dimostra di aver provato, con le sue stesse risorse, a risanare dalla crisi di liquidità la propria azienda
È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine previsto, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale
Nel caso di specie, la crisi di liquidità è stata interpretata come causa di forza maggiore – in quanto non imputabile a responsabilità dell’imprenditore ma discendente da fattori esterni – che giustifica l’omesso versamento Iva.
L’imprenditore, infatti, come si legge nella parte motiva della sentenza, da un lato, avrebbe dimostrato che le difficoltà finanziarie dell’azienda non erano dovute a comportamenti allo stesso riconducibili, dall’altro, avrebbe dato prova di essersi materialmente attivato, pur con molte difficoltà, per risanare la liquidità dell’impresa.
L’imputato, infatti, ha ritenuto la Corte, ha pienamente dimostrato di aver intrapreso tutte le azioni possibili e necessarie per evitare il dissesto finanziario dell’impresa e, conseguentemente, ha rinunciato alla liquidazione del proprio Tfr (per circa 180 mila euro), ha acceso un mutuo per procedere ad un aumento di capitale; nonché ha effettuato plurimi finanziamenti. In buona sostanza, ad avviso della Suprema Corte, l’imprenditore ha fatto di tutto per evitare la crisi dell’impresa, anche ricorrendo a soluzioni sfavorevoli per il suo patrimonio personale.
A fronte di quanto sopra esposto, è appena il caso di fare un richiamo al reato di cui all’art. 10–ter della L. 74/2000, venuto in rilievo nel caso di specie; vale a dire il reato di omesso versamento dell’Iva, a mente del quale: è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta.
E invero, la sentenza in esame è particolarmente rilevante in quanto dimostra (cosa assai rara in presenza di un reato come quello contestato all’imprenditore) l’esistenza di una causa di forza maggiore idonea a far andare esente da responsabilità il soggetto che pure ha omesso il versamento.