Il presente articolo vuole trattare un tema di attualità, come il condominio si rapporta con una comunità energetica rinnovabile (Cer) regolata dall’art. 31 del D.lgs. 199/2021, da non confondersi con gli autoconsumatori di energie rinnovabili (Aer) regolati dall’art. 30 del D.lgs. 199/2021.
Ruolo e compiti della comunità energetica rinnovabile (Cer)
La comunità energetica rinnovabile (Cer) è un aggregato di utenti finali (utenze domestiche, ma non solo) che rispetta i seguenti requisiti:
- a) l’obiettivo principale è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;
- b) la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l’esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, pmi, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale;
- c) per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l’attività commerciale e industriale principale;
- d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.
Perché una comunità energetica rinnovabile (Cer) rispetto a un autoconsumatore di energie rinnovabili (Aer)?
La comunità energetica rinnovabile è un soggetto autonomo (preferibilmente un’impresa sociale costituita sotto forma di società di capitali, una srl per esempio) che non solo riduce il costo dell’energia per i propri soci, ma anche fornisce “benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità”.
La Cer dei cittadini di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 210/21 ha come scopo principale “di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità anziché perseguire profitti finanziari”. Usando le parole del Tavolo tecnico istituito presso la Segreteria generale della conferenza episcopale italiana: “Si tratta di un nuovo soggetto giuridico composto da un gruppo di singoli soggetti che decidono di autoprodurre, accumulare e scambiarsi energia generata da fonti rinnovabili, nello spirito di una vera comunità e aprendo a nuove esperienze e modelli di sviluppo economico, sostenibile e partecipato”.
L’impatto sociale, non solo energetico, è al centro degli Esgs delle Nazioni unite e del Green deal europeo. Gli autoconsumatori di energie rinnovabili (Aer) non hanno questa prerogativa ma si limitano all’autoconsumo dei partecipanti: di fatto è una comunione di fonte di energia rinnovabile che si devono trovare tutti, di fatto, nello stesso edificio/condominio, salvo collegamenti non facili “a distanza” (a differenza della Cer che può aggregare utenze sparse in vaste aree soggette alla medesima cabina di alta tensione).
Dal 28 febbraio 2023 sono pubbliche le mappe per identificare i bacini di utenza di una Cer: https://www.e-distribuzione.it/a-chi-ci-rivolgiamo/casa-e-piccole-imprese/comunita-energetiche.html.
Strumento utilissimo per individuare le aree di pertinenza delle cabine primarie i cui utenti finali possono essere interessati a partecipare alla medesima comunità energetica rinnovabile.
Il testo integrato autoconsumo diffuso (Tiad) approvato il 27 dicembre 2022 dall’Arera regola in dettaglio l’autoconsumo diffuso ivi incluso quello della Cer.
Gli autoconsumatori collettivi e le Cer si vedranno riconosciuti per 20 anni i seguenti incentivi:
- 100 euro al MWh nel caso di autoconsumo collettivo;
- 110 euro al MWh nel caso di una comunità energetica rinnovabile (il Decreto Cer in via di approvazione prevede una modulazione che può arrivare a 120 euro al MWh).
Tali valori sono calcolati sull’energia elettrica prodotta e che risulti condivisa ove, per energia condivisa si intende, in ogni ora, il minimo tra la somma dell’energia elettrica effettivamente immessa e la somma dell’energia elettrica prelevata per il tramite dei punti di connessione.
Quindi la Cer non solo ha un bacino d’utenza molto ampio, ma anche beneficia di un maggior incentivo. Ciò rende la comunità energetica rinnovabile conveniente perché è più facile comporre i partecipanti in modo tale che l’autoconsumo sia molto maggiore di quello medio di un Aer (che ha come estensione di fatto l’edificio).
In pratica, in un condominio residenziale, tutti gli utenti hanno spesso tipologie di consumi simili. Circa un terzo dell’energia prodotta viene autoconsumata dai suoi condomini, il rimanente finisce in rete. In una Cer questa proporzione può essere ribaltata trovando nell’area di copertura della cabina principale utenti con esigenze idonee a massimizzare l’autoconsumo dell’energia prodotta dalla Cer durante il giorno quando i pannelli solari sono attivi. Gli accumulatori possono aiutare in tal senso ma hanno un costo e dei limiti tecnici.
Alla comunità energetica rinnovabile possono partecipare non solo persone fisiche ma anche, fra l’altro, le pmi come sopra ricordato. Inoltre, la dimensione massima della Cer è stata aumentata da 200 KWp a 1MWp. Si tenga conto che una famiglia media consuma all’anno circa 2000 KWh. Premesso che l’effettiva produzione di un pannello fotovoltaico dipende da moltissimi elementi fra cui la posizione geografica (si veda il sito https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/), una Cer da 1MWp può ragionevolmente produrre 1.250.000 KWh e non avrebbe senso di aggregare 650 famiglie con abitudini di consumo simili (i cui componenti sono spesso fuori casa di giorno per motivi di lavoro o di studio).
Vivo in un condominio, posso partecipare a una comunità energetica rinnovabile?
Visti i vantaggi di una Cer rispetto a un Aer e visto che la maggior parte delle persone vive in un condominio, arriviamo al cuore del presente articolo. Il condomino, in qualità “cliente finale”, come definito dal Tiad, può far parte di una Cer benché non ci siano istallati pannelli sul proprio condominio. A prescindere quindi da un coinvolgimento dello stabile condominiale nell’istallazione dei pannelli solari, il singolo condomino o, ancor meglio, più condomini possono far parte di una comunità energetica rinnovabile o promuoverne la costituzione di una nuova Cer. Si pensi al centro polisportivo situato in un quartiere residenziale, il quale potrebbe avere i luoghi adatti per installare i pannelli (10.000 mq di coperture sono necessari approssimativamente per 1MWp di pannelli fotovoltaici). La costituzione di una Cer potrebbe avere benefici economici, ambientali e anche sociali (per esempio, sponsorizzando un corso inclusivo di nuoto per i bimbi con disabilità della zona).
Vivo in un condominio, posso far installare alla Cer dei pannelli sulle parti comuni?
L’art. 1122 bis, secondo comma, del Codice Civile stabilisce che “è consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato”.
Premesso che a oggi la giurisprudenza non si espressa ancora in tema di Cer, si ricorda la recente sentenza Cassazione civile sez. VI – 17/01/2023, n. 1337, che conferma che il condomino che vuole installare un impianto di energia rinnovabile su una superficie comune senza che ciò comporti delle modifiche alle parti condominiali non ha interesse a impugnare un parere contrario dell’assemblea, non essendo il parere vincolante. Il limite eventualmente è l’estetica e la statica del condominio.
L’articolo richiamato non è pensato per le Cer, che sono state introdotte successivamente nell’ordinamento rispetto alla legge 11 dicembre 2012 n. 220 che ha modificato il Codice Civile in tal senso, e contiene la precisazione che gli impianti siano “destinati al servizio di singole unità del condominio”. Nel caso della comunità energetica rinnovabile non è esattamente così, l’impianto è destinato alla Cer (che, ricordiamo, è un soggetto autonomo rispetto ai propri soci/membri) per fare ottenere dei benefici economici ai propri soci/membri e per gli scopi ambientali e sociali prefissati dalla stessa.
Conclusioni
Personalmente credo che l’art. 1122 bis, secondo comma, del Codice Civile debba essere letto alla luce dell’innovazione tecnologica che oggi consente la creazione di Cer, facendo interagire soggetti che possono essere fisicamente distanti anche chilometri. La Cer, per di più, ha uno scopo sociale assolutamente coerente con i principi fondamentali della nostra Costituzione così come con i principi degli Sdgs delle Nazioni Unite fatti propri dalla Comunità europea.
La “destinazione al servizio di singole unità” del pannello fotovoltaico installato in un condominio per conto della Cer deve essere interpretata, a mio avviso, non in modo letterale, bensì tenendo conto del significato sostanziale della norma: il condomino può beneficiare di tali pannelli per via della sua adesione alla Cer. In tal senso, credo che il limite sia la continua partecipazione del proprietario dell’unità condominiale alla Cer, mentre una sua eventuale cessione della partecipazione farebbe venire meno il diritto di mantenere il pannello sul lastrico solare del condominio.
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Come e chi può partecipare a una comunità energetica (Cer) nel 2023?
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