La pronuncia della Corte di Cassazione sui fondi immobiliari
Secondo la Corte di Cassazione (con sentenza n. 28595 pubblicata il 3 ottobre scorso) anche i fondi immobiliari aperti beneficiano delle imposte ipotecarie e catastali con aliquote ridotte alla metà per le volture catastali e le trascrizioni relative a cessioni di immobili strumentali localizzati in Italia.
La questione riguarda l’applicazione dell’articolo art. 35, comma 10 ter, del decreto legge n. 223/2006 che prevede che le imposte di trasferimento di immobili strumentali, ordinariamente dovute con aliquota complessiva del 4%, siano ridotte alla metà nelle transazioni di cui siano parte fondi immobiliari chiusi.
Con la recente sentenza, la Suprema corte recepisce quanto affermato dalla Corte di Giustizia (con sentenza 16 dicembre 2021, cause riunite C-478/19 e C-479/19), alla quale la Cassazione stessa aveva sottoposto la questione pregiudiziale chiedendo se i principi dell’Unione europea ostassero a una normativa nazionale che limita il beneficio della riduzione delle imposte ipotecarie e catastali ai soli fondi immobiliari chiusi, escludendo quelli aperti.
La decisione della Corte di Giustizia sui fondi immobiliari
La Corte di Giustizia si era pronunciata a favore della comparabilità dei fondi immobiliari chiusi e aperti ai fini dell’applicazione dell’imposta ipotecaria e catastale affermando che, in base al principio di libera circolazione dei capitali, i fondi immobiliari europei, indipendentemente dal fatto che siano di tipo chiuso o aperto beneficiano delle imposte ipo-catastali ridotte per l’acquisto di immobili strumentali in Italia. Questo in considerazione del fatto che, dal momento che in base alla normativa italiana i fondi immobiliari possono essere solo di tipo chiuso, l’agevolazione in esame risulterebbe automaticamente non applicabile per i fondi immobiliari aperti istituiti in base alle normative degli Stati membri, determinando una restrizione alla libera circolazione dei capitali.
Alla luce della decisione della Corte di Giustizia, la Cassazione, recependone i principi, ha accolto il ricorso di una società di gestione del risparmio tedesca presentato a seguito della mancata risposta dell’Agenzia delle entrate alla richiesta di rimborso della metà dell’imposta ipotecaria e catastale corrisposte in misura piena per l’acquisto per conto di alcuni fondi di investimento immobiliare aperto di diritto tedesco di alcuni immobili strumentali in Italia.