Al di fuori di questa fattispecie, valgono le regole della comunione, ossia quelle previste dall’art. 1102 c.c., in forza del quale “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.
Il riferimento alla facoltà in capo a ciascun partecipante di servirsi della cosa comune pone una problematica interpretativa, ossia se, in mancanza di specifica regolamentazione, a fronte di un uso esclusivo del bene – specie immobile – da parte di un comproprietario, gli altri possano avere diritto a un’indennità.
Come anticipato, un esempio, è il caso del figlio che viveva con il genitore e in seguito a suo decesso continua a godere dell’immobile, in realtà, ereditato assieme agli altri fratelli. Ebbene, in tali casi, gli altri partecipanti alla comunione, chiamata in questo caso incidentale, non possono rivendicare alcuna indennità, salvo che abbiano fatto opposizione a tale uso, ovvero non lo abbiano tollerato.
In questo senso si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza depositata in data 20 gennaio 2022, n. 1738/2022.
Nel caso oggetto di pronuncia, la controversia ha riguardato un immobile di cui soltanto la figlia ne aveva l’uso esclusivo a discapito della madre, solo usufruttuaria per quota.
In primo e secondo grado, i giudici di merito accoglieranno la domanda della usufruttuaria riconoscendo alla stessa il diritto all’indennità per l’occupazione da parte della figlia, perché pregiudizievole del suo diritto che le avrebbe permesso di godere dell’immobile.
La Corte di Cassazione affermerà, invece, che il diritto all’indennità sorge soltanto nel momento in cui il comproprietario non faccia acquiescenza all’uso altrui, ossia non abbia tollerato l’uso esclusivo del bene da parte del comproprietario, e ciò nonostante la fattispecie riguardasse una comunione impropria di diritti eterogenei, quello di proprietà con l’usufrutto.
L’eccezione riguarderebbe l’ipotesi di incasso di eventuali canoni di locazione da parte di uno soltanto dei comproprietari, a scapito degli altri. Al riguardo, si è espressa su questa fattispecie, anche la Cassazione, con la sentenza n. 21906 del 30 luglio 2021, nella quale ha chiarito che un conto è l’uso esclusivo da parte dei comproprietari; altro è il far proprio i frutti del bene in via esclusiva.
La controversia traeva origine da una causa fra fratelli, comproprietari di diversi immobili di cui alcuni locati soltanto da un comproprietario, il quale ne incamerava i canoni. Un altro fratello, invece, beneficiava in via esclusiva di altro immobile, concedendolo in uso al proprio figlio.
La Corte preciserà, anticipando l’orientamento più sopra espresso dalla Cassazione n. 1738/2022, che chi utilizza il bene, anche tramite il figlio, non deve riconoscere alcuna indennità, salvo opposizione o non acquiescenza sull’uso da parte degli altri, mentre è tenuto a corrispondere la quota dei canoni incassati, agli altri comproprietari.
In conclusione, con questa interpretazione dell’art. 1102 c.c., gli eredi di beni immobili, sui quali si è formata una comunione pro-indiviso cosiddetta incidentale per effetto di una successione, sapranno come comportarsi nei confronti dell’altro comproprietario, sia che ne faccia un uso esclusivo, sia che incassi i canoni in via esclusiva.