Fondo immobiliare e tassazione dei proventi: il ruolo del veicolo

La risposta 285/2023 pubblicata lo scorso 6 aprile dall’Agenzia delle entrate riguarda il regime di esenzione da ritenuta per i proventi distribuiti da un fondo immobiliare italiano a un investitore non residente che detiene indirettamente le quote di tale fondo.
La particolarità della fattispecie analizzata
La particolarità della fattispecie descritta nell’interpello consiste nel fatto che l’investitore non residente, nello specifico un fondo pensione svizzero, detiene la partecipazione nel fondo italiano per il tramite di un veicolo che ha forma contrattuale anziché societaria. Il veicolo in questione, interamente partecipato dal fondo pensione, è un fondo di investimento svizzero privo di personalità giuridica che si apprende non essere assimilabile a un fondo comune di investimento italiano.
La pronuncia dell’Agenzia delle entrate
Le Entrate, condividendo la soluzione proposta dal contribuente, si pronunciano affermando, per la prima volta, che la natura contrattuale (anziché societaria) del veicolo in esame non ha alcun impatto sul regime di esenzione, che risulta pertanto applicabile dal momento che tutte le condizioni sono verificate. Nello specifico, infatti:
- il fondo pensione svizzero è un fondo assimilabile a un fondo italiano, è soggetto a vigilanza ed è istituto in un paese white list. Di conseguenza, in linea con numerosi precedenti di prassi, il fondo rientra tra i soggetti che possono beneficiare dell’esenzione da ritenuta;
- il veicolo intermedio è residente in un paese white list ed è interamente partecipato dal fondo pensione svizzero. Al riguardo, come più volte chiarito dall’Agenzia, l’esenzione è applicabile non solo in caso di partecipazione diretta al fondo immobiliare italiano ma anche qualora l’investitore estero partecipi in misura totalitaria in veicoli societari che pongono in essere l’investimento purché siano residenti in paesi white list.
Alla luce di ciò e della considerazione dell’irrilevanza della natura contrattuale del veicolo intermedio, le Entrate confermano il regime di esenzione sui proventi distribuiti dal fondo italiano.
La documentazione che deve essere rilasciata alla sgr
Nella risposta viene infine riepilogata la documentazione che deve essere rilasciata alla società di gestione del risparmio del fondo immobiliare italiano (o all’intermediario depositario delle quote) ai fini dell’applicazione del regime di esenzione in esame, che consiste in:
- autocertificazione da parte del veicolo intermedio attestante di essere residente un paese white list e di essere partecipato interamente dal fondo pensione svizzero,
- autocertificazione da parte del fondo pensione svizzero attestante di essere residente in un paese white list e attestazione rilasciata dall’Autorità competente comprovante il soddisfacimento del requisito della vigilanza prudenziale (o altra documentazione dalla quale tale vigilanza risulti verificabile).