La legge di Bilancio 2019 ha introdotto la possibilità per le piattaforme online di ospitare campagne di raccolta di strumenti di debito emessi dalle Pmi
Secondo la normativa, la sottoscrizione di obbligazioni o di titoli di debito è “agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla Consob”
Le specifiche della Consob riguardano “tutti i titoli di debito” che rientrano nella definizione del Tuf, incluse le cambiali finanziarie
“La sottoscrizione di obbligazioni o di titoli di debito è riservata – si legge nell’art1 comma 238 della normativa – nei limiti stabiliti dal codice civile, agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla Consob ed è effettuata in una sezione del portale diversa da quella in cui si svolge la raccolta del capitale di rischio”.
Quindi i portali di crowdfunding, che post legge di Bilancio si aprono – oltre al capitale di rischio – anche agli strumenti di debito, dovranno tenerli differenziati dalle altre forme di finanziamento. Ma quali sono le “particolari” categorie di investitori individuate da Consob? Come si legge nella relazione dell’Authority si tratta di:
- Coloro che detengono un portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi di denaro, per un controvalore superiore a 250.000 euro;
- Coloro che si impegnano ad investire almeno 100.000 euro in offerte della specie, nonché dichiarino per iscritto, in un documento separato dal contratto da stipulare per l’impegno a investire, di essere consapevoli dei rischi connessi all’impegno o all’investimento previsto;
- Gli investitori retail, nell’ambito dei servizi di gestione di portafogli o di consulenza in materia di investimenti.
Le specifiche della Consob riguardano “tutti i titoli di debito” che rientrano nella definizione del Tuf, incluse le cambiali finanziarie. In merito, sottolinea Consob, “si è provveduto ad integrare il regolamento crowdfunding al fine di prevedere che l’informativa resa ai potenziali investitori dia atto non solo dei limiti codicistici, ma anche delle limitazioni recate dalle leggi speciali applicabili ai titoli di debito, quali, ad esempio, quelle previste in tema di cambiali finanziarie”.
Consob è anche intervenuta con un’integrazione relativa “agli obblighi dei gestori, al fine di assicurare anche il rispetto di eventuali, ulteriori, limiti posti dalla disciplina speciale applicabile, oltre ai limiti posti dal codice civile”.