Il mercato delle valute virtuali è estremamente volatile e si caratterizza per forti oscillazioni al rialzo o al ribasso. Approfittando di tale volatilità può essere realizzata un’attività speculativa
Per tutte le “valute virtuali” detenute, comprese quelle in detenzione diretta con “chiave privata”, sussiste l’obbligo di monitoraggio fiscale
Nel caso di specie, l’istante, persona fisica residente in Italia, chiedeva all’Agenzia quale trattamento fiscale applicare alle valute virtuali, mai cedute o convertite in euro, detenute nei cd. digital wallet, per un lungo periodo di tempo (superiore a cinque anni).
Più in particolare, l’istante faceva presente che la detenzione di criptovalute rientrava nell’ambito di una strategia cd. di detenzione in holding: dunque, alcune valute virtuali erano detenute su wallet presso un exchange estero; altre in un “hardware wallet” e in un “desktop wallet” con disponibilità diretta di chiave privata.
Ciò posto, stante la differenziazione degli strumenti (wallet) di detenzione delle valute, il contribuente chiedeva all’Agenzia se la “strategia di detenzione in holding” determinasse un risultato di “gestione” fiscalmente rilevante in sede di dichiarazione annuale dei redditi; nonché se la detenzione diretta di chiave privata comportasse l’obbligo di compilazione del quadro RW.
E invero, l’Agenzia per rendere chiarimenti sulle questioni sollevate dall’istante, ha prima di tutto precisato il concetto di moneta virtuale e di portafogli.
Come rimarcato dall’Agenzia, le “valute virtuali” non sono altro che stringhe di codici digitali opportunamente criptati, generati in via informatica mediante complessi algoritmi matematici. Tali “valute”, scambiate tra utenti a mezzo di codici criptati, hanno natura esclusivamente “digitale”, in quanto create, memorizzate e utilizzate attraverso dispositivi elettronici (ad esempio pc e smartphone), e in quanto generalmente conservate in “portafogli elettronici” (cd. wallet).
Ciò considerato, poiché il legislatore assimila le criptovalute alle valute estere, e poiché dalle stesse possono emergere plusvalenze, con riferimento al trattamento fiscale applicabile alle operazioni relative alle valute virtuali, si ritiene che, ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche (che detengono valute virtuali al di fuori dell’attività d’impresa), si applicano i principi che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali.
In questi termini, sottolinea l’Agenzia, le cessioni “a termine” di valute virtuali, in quanto caratterizzata da finalità speculative, sono soggette a tassazione; diverso è per le cessioni “a pronti”. Queste, in quanto prive del fine speculativo non danno origine a redditi imponibili, salvo che la valuta sia ceduta a seguito di prelievo da wallet, per i quali la giacenza media superi un controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta. In questo caso, spiega l’Agenzia, il prelievo dai “wallet” (da qualunque tipo di wallet) è equiparato ad una cessione a titolo oneroso.
Ebbene, premesso che la giacenza media va verificata tenuto conto dell’insieme dei “wallet” (di qualunque tipo) detenuti dal contribuente, ai fini della eventuale tassazione del reddito diverso occorre verificare se la conversione di una data valuta virtuale con altra valuta virtuale (oppure da valute virtuali in euro) avviene per effetto di una cessione a termine oppure, in caso di cessione a pronti o di prelievo, se la giacenza media dei wallet abbia superato il controvalore indicato, entro il termine minimo previsto nell’arco di un periodo d’imposta.
Ciò chiarito, l’Agenzia si spende sulla questione relativa all’obbligo di monitoraggio fiscale.
Precisa, sul punto, che l’obbligo sussiste per le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti. Pertanto, la detenzione di valute virtuali dà vita a tale obbligo, in quanto le criptovalute costituiscono attività estere di natura finanziaria suscettibile di produrre redditi imponibili in Italia.