La flat tax copre anche il trading criptovalute dei neo-residenti Hnwi

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L’Agenzia delle entrate ha confermato che le plusvalenze realizzate dalla cessione di criptovalute hanno natura di redditi diversi prodotti all’estero e che, in linea di principio, rientrano nel perimetro applicativo del cosiddetto regime speciale res non dom

Se il wallet è localizzato o gestito all’estero le plusvalenze da trading di criptovalute rientrano nel perimetro applicativo del cosiddetto regime speciale res non dom. Trattandosi di utili qualificabili come redditi diversi prodotti all’estero, la flat tax del regime speciale introdotto dall’art. 24-bis del Tuir copre anche i nuovi residenti Hnwi  (High net worth individual) anche per i guadagni derivanti dalla cessione delle valute virtuali detenute, al di fuori del regime di impresa, in portafogli localizzati o gestititi all’estero. 

La conferma arriva dalla risposta ad interpello n. 397 dello scorso 1° agosto con la quale l’Agenzia delle entrate è giunta a tale conclusione dopo aver passato in rassegna le indicazioni rese nei precedenti orientamenti di prassi.

Le criptovalute: cosa sono

Il mercato digitale, in seguito alla monopolizzazione della rete da parte giganti dell’e-commerce ha soppiantato quello fisico anche per le compravendite di beni di consumo. In tale contesto si è assistito alla creazione delle cosiddette criptovalute, monete virtuali sottratte al controllo del sistema bancario e prive di un bene sottostante, il cui valore dipende esclusivamente dall’esistenza di un mercato con domanda e offerta. 

Valute interamente gestite dai privati nell’ambito di un’infrastruttura tecnologica strutturata in blocchi collegati in rete, noto con il nome di blockchain. Chiunque, in pochi secondi, ha la possibilità di creare un portafoglio virtuale (wallet) e acquistare con pochi euro frazioni di una moneta virtuale al fine di rivenderla traendone un guadagno. L’imprevedibile diffusione di tale fenomeno ha trovato impreparate le legislazioni di molti Paesi, tra i quali l’Italia, prive non solo di una qualificazione giuridica delle valute virtuali ma, altresì, di una peculiare disciplina fiscale.

Nel vuoto normativo è stata la Corte di giustizia ad esprimersi per prima qualificando le criptovalute, ai fini Iva, come normali mezzi di pagamento, in quanto tali rientranti nel regime di esenzione previsto dall’art. 135, par. 1, lett. e) della direttiva Iva. L’Agenzia delle entrate, a livello interno, ha confermato il regime di esenzione da Iva in virtù dell’equiparazione delle valute virtuali a valute “estere” aventi corso legale (risoluzione n. 72/2016 e risposta n. 14/2018). Il regime di esenzione, tuttavia, è stato escluso in relazione all’emissione di cosiddetti utility token, ossia dei documenti di legittimazione alla fornitura di servizi, ritenuti imponibili ai fini Iva (risposta n. 110/2020).

La risposta a interpello n. 397 sulle criptovalute

La risposta a interpello dello scorso 1° agosto è stata originata dall’istanza presentata da un neo-residente per valutare la convenienza rispetto alla propria posizione dell’adesione al regime speciale res non dom. L’istante, titolare alla data del trasferimento di un portafoglio di valute virtuali in un wallet localizzato all’estero, aveva chiesto una conferma sulla qualificazione dei guadagni derivanti dal trading di tale valute come redditi di fonte estera e sulla conseguente riconducibilità degli stessi nel perimetro applicativo della flat tax prevista dal regime speciale. 

L’Agenzia delle entrate, in primo luogo, ha delineato i contorni del regime speciale passandone in rassegna i requisiti di accesso. Richiamando le indicazioni già rese con la risposta n. 788 del 24 novembre 2021, è stato ribadito che diversamente dalle cessioni a termine, sempre rilevanti dal punto di vista fiscale, le cessioni a pronti di valute virtuali danno origine a redditi imponibili solo qualora la valuta ceduta derivi da portafogli elettronici con giacenza media – da verificarsi rispetto all’insieme dei wallet del contribuente – superiore a un controvalore di euro 51.645,69, per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta. 

Tanto premesso, l’amministrazione ha, altresì, chiarito che per le plusvalenze “derivanti dalla cessione di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti da parte di neo residenti rientrino nell’ambito oggettivo di applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 24-bis del Tuir, è necessario che tali attività non siano detenute in un conto di deposito presso un intermediario italiano”. Passando all’esame fattispecie, considerato che in caso di detenzione al di fuori del circuito degli intermediari residente, le valute virtuali qualificabili alla stregua di attività estere di natura finanziaria, l’Agenzia delle entrate ha confermato che le plusvalenze realizzate dalla cessione di tali valute virtuali hanno natura di redditi  diversi prodotti all’estero e che, in linea di principio, rientrano nell’ambito applicativo dell’imposta sostitutiva sui redditi esteri prevista dall’articolo 24-bis del tuir.

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