Ico, nuovi chiarimenti dell'agenzia delle Entrate

Aldo Bisioli
Aldo Bisioli
30.5.2020
Tempo di lettura: 3'
Alcuni chiarimenti da parte dell'agenzia delle Entrate in merito alla disciplina Iva da applicare alle Initial coin offering (Ico)
L'agenzia delle Entrate, in risposta a un recente interpello (il n. 110 del 20 aprile scorso), ha avuto modo di fornire ulteriori chiarimenti sulla disciplina Iva da applicare alle “Ico - Initial coin offering” (così chiamate per assonanza con le ben più note “Ipo – Initial public offering).
Lo “strumento digitale”, se così si può denominare, è rappresentato dal “gettone virtuale” (token), che si caratterizza per il fatto di avere un valore (i) stabilito dal soggetto emittente e (ii) ancorato a un sistema istituito dal soggetto stesso, nel quale entrano a far parte, ovviamente su base volontaria, gli investitori/acquirenti/utilizzatori che desiderano rispettivamente scambiare/possedere/usufruire del token medesimo, in base alle regole proprie del sistema in questione.
I token possono essere essenzialmente di due tipi: “security token”, aventi natura prettamente finanziaria, o “utility token”, aventi natura assimilabile, grosso modo, a un titolo di legittimazione a ottenere un bene o a usufruire di un servizio.

Da tale prima distinzione prende le mosse anche l'amministrazione finanziaria, che infatti distingue ulteriormente tra: (i) token di pagamento, ovvero mezzi di pagamento o strumenti finalizzati al trasferimento di denaro e di valori; (ii) security token, ovvero strumenti rappresentativi di diritti economici legati all'andamento dell'iniziativa imprenditoriale e/o di diritti amministrativi relativi all'iniziativa stessa; (iii) utility token, finalizzati appunto all'acquisto di un bene o alla fruizione di un servizio; (iv) token ibridi, che combinano caratteristiche proprie di almeno due delle categorie sopra individuate, o ne rappresentano, più semplicemente, declinazioni o sottocategorie.

L'amministrazione finanziaria, nel caso di specie, si limita a inquadrare lo strumento tra gli utility token, richiamando il principio, affermato dalla Corte di giustizia nella sentenza del 22 ottobre 2015 (causa C-264/14, Hedqvist), secondo cui un token di pagamento non ha “altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento” – in altri termini, il ragionamento (a contrariis) dell'agenzia delle Entrate appare essere il seguente: se un token non è “puramente”mezzo di pagamento, allora è da inquadrare (sempre?) tra gli utility token (criterio certamente semplice, ma potenzialmente foriero di rigidità interpretative).

In ogni caso – superando quanto indicato dall'amministrazione stessa nell'interpello n. 14 del 2018 –gli utility token, equiparabili sostanzialmente a dei voucher come da questa riconosciuto, non sono più da considerarsi comunque estranei all'ambito di applicazione dell'Iva, bensì – stante la novità normativa adottata successivamente al predetto interpello del 2018, in recepimento di una direttiva comunitaria – da distinguere in base alla relativa funzione “monouso” oppure “multiuso”: nel primo caso si tratta di gettoni rappresentativi di merci o servizi ben individuati, e come tali da assoggettare a Iva in sede di emissione (in altre parole, acquistare il token è come acquisire il bene o il servizio sottostante), mentre nel secondo caso si tratta, in sostanza, di un mezzo di pagamento, e come tale estraneo all'applicazione dell'imposta (intendiamoci: questa verrà comunque applicata, ma solo al momento della spendita del token, quando sarà possibile individuare il bene o il servizio specifico, e quindi, tra l'altro, la corretta aliquota Iva da applicare).
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Laureato in Economia aziendale con il massimo dei voti presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dal 1997 svolge l’attività presso lo studio Biscozzi Nobili, in qualità di socio dal 2003. È iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano dal 1992. Revisore contabile dal 1999, ora Revisore Legale. Specializzato in fiscalità d’impresa.

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