In caso di reati tributari anche gli strumenti assicurativi possono essere oggetto di confisca
L’omessa dichiarazione e l’occultamento delle scritture contabili legittima la confisca della polizza assicurativa sulla vita del contribuente
Ad esempio, la confisca è del tutto legittima e può essere attuata nel caso di omessa dichiarazione e occultamento delle scritture contabili. Il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare, come previsto dall’art. 1923 c.c., a mente del quale “le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare”, attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale per responsabilità civile.
In questi termini, a nulla sono valse le argomentazioni del contribuente, legale rappresentante di una srl, condannato per i reati di cui agli articoli 5 e 10 D.Lgs. 74/2000, vale a dire per omessa dichiarazione e occultamento/distruzione di documenti contabili.
Ad avviso del ricorrente, infatti, la polizza vita non sarebbe pignorabile, né sequestrabile, in quanto funzionale ad uno scopo di previdenza e, anzi, questa non può essere sottoposta a confisca in quanto costituisce titolo di un diritto proprio e autonomo a favore degli eredi del beneficiario nel caso in cui questi premuoia rispetto allo stipulante.
Ebbene, a voler entrare ancor di più nel dettaglio della questione in esame, occorre richiamare la sentenza della Cassazione n. 11945 del 2017. Nel caso richiamato, infatti, i giudici della Corte hanno evidenziato che il sequestro preventivo per equivalente, funzionale rispetto alla successiva confisca, può insistere sulla polizza vita avente come beneficiario il coniuge del contribuente che ha commesso l’illecito.
La sequestrabilità dei premi versati, anche se rivolti ad un beneficiario terzo, è perciò legittima in quanto il denaro non può considerarsi ancora definitivamente uscito dal patrimonio del contribuente, stante il diritto di revoca del beneficio nonché la possibilità di riduzione della polizza e di riscatto.