Reati fiscali: quando il sequestro può colpire anche la polizza vita

11.11.2021
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In caso di reati tributari, il sequestro preventivo per equivalente della polizza vita, propedeutico alla successiva confisca, è legittimo nella misura delle somme evase a titolo di Iva
In caso di reati tributari anche gli strumenti assicurativi possono essere oggetto di confisca
L’omessa dichiarazione e l’occultamento delle scritture contabili legittima la confisca della polizza assicurativa sulla vita del contribuente
Sono tante le conseguenze (negative) che il contribuente può aspettarsi nel caso di condotte illecite che portano alla commissione di reati tributari.
Una di queste, come emerge da una recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 40563/2021, prevede il sequestro della polizza assicurativa sulla vita.

In effetti, spiegano i giudici della Suprema Corte, benché dal punto di vista civilistico non sia possibile sottoporre ad azione esecutiva e cautelare la polizza vita, non è così dal punto di vista della responsabilità penale.
Ad esempio, la confisca è del tutto legittima e può essere attuata nel caso di omessa dichiarazione e occultamento delle scritture contabili. Il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare, come previsto dall'art. 1923 c.c., a mente del quale “le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare”, attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale per responsabilità civile.
In questi termini, a nulla sono valse le argomentazioni del contribuente, legale rappresentante di una srl, condannato per i reati di cui agli articoli 5 e 10 D.Lgs. 74/2000, vale a dire per omessa dichiarazione e occultamento/distruzione di documenti contabili.
Ad avviso del ricorrente, infatti, la polizza vita non sarebbe pignorabile, né sequestrabile, in quanto funzionale ad uno scopo di previdenza e, anzi, questa non può essere sottoposta a confisca in quanto costituisce titolo di un diritto proprio e autonomo a favore degli eredi del beneficiario nel caso in cui questi premuoia rispetto allo stipulante.
Ad esempio, la confisca è del tutto legittima e può essere attuata nel caso di omessa dichiarazione e occultamento delle scritture contabili. Il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare, come previsto dall'art. 1923 c.c., a mente del quale “le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare”, attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale per responsabilità civile.
In questi termini, a nulla sono valse le argomentazioni del contribuente, legale rappresentante di una srl, condannato per i reati di cui agli articoli 5 e 10 D.Lgs. 74/2000, vale a dire per omessa dichiarazione e occultamento/distruzione di documenti contabili.
Ad avviso del ricorrente, infatti, la polizza vita non sarebbe pignorabile, né sequestrabile, in quanto funzionale ad uno scopo di previdenza e, anzi, questa non può essere sottoposta a confisca in quanto costituisce titolo di un diritto proprio e autonomo a favore degli eredi del beneficiario nel caso in cui questi premuoia rispetto allo stipulante.
Tuttavia, come ribadito dai giudici di Cassazione, già nella sentenza 18736 del 2014, la misura cautelare reale del sequestro preventivo può essere applicata anche alle polizze assicurative sulla vita, a nulla rilevando, a tal fine, il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare, di cui all'art. 1923 c.c. Altrimenti detto, il sequestro preventivo a fini di confisca può avere ad oggetto una polizza assicurativa sulla vita, in quanto il profilo penale non soggiace al divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare stabilito in ambito civilistico.
Ebbene, a voler entrare ancor di più nel dettaglio della questione in esame, occorre richiamare la sentenza della Cassazione n. 11945 del 2017. Nel caso richiamato, infatti, i giudici della Corte hanno evidenziato che il sequestro preventivo per equivalente, funzionale rispetto alla successiva confisca, può insistere sulla polizza vita avente come beneficiario il coniuge del contribuente che ha commesso l'illecito.
La sequestrabilità dei premi versati, anche se rivolti ad un beneficiario terzo, è perciò legittima in quanto il denaro non può considerarsi ancora definitivamente uscito dal patrimonio del contribuente, stante il diritto di revoca del beneficio nonché la possibilità di riduzione della polizza e di riscatto.
Ebbene, a voler entrare ancor di più nel dettaglio della questione in esame, occorre richiamare la sentenza della Cassazione n. 11945 del 2017. Nel caso richiamato, infatti, i giudici della Corte hanno evidenziato che il sequestro preventivo per equivalente, funzionale rispetto alla successiva confisca, può insistere sulla polizza vita avente come beneficiario il coniuge del contribuente che ha commesso l'illecito.
La sequestrabilità dei premi versati, anche se rivolti ad un beneficiario terzo, è perciò legittima in quanto il denaro non può considerarsi ancora definitivamente uscito dal patrimonio del contribuente, stante il diritto di revoca del beneficio nonché la possibilità di riduzione della polizza e di riscatto.