Polizze vita: gli impatti dell'ordinanza della Cassazione

19.7.2018
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Con l'Ordinanza della Cassazione n. 10333/2018 la suprema Corte ha disconosciuto la natura assicurativa di una polizza sulla vita unit linked. E ora?
Ha avuto notevole risonanza l'Ordinanza della Cassazione n. 10333/2018, con la quale la suprema Corte ha disconosciuto la natura assicurativa di una polizza sulla vita unit linked, confermando la sentenza della Corte di Appello che aveva ritenuto l'essenzialità della garanzia di restituzione del capitale “investito”, con la conseguenza che ogni rischio di perdita deve ricadere sulla compagnia assicurativa. Pertanto, laddove il rischio di una performance negativa degli investimenti sottostanti ricada sull'assicurato, la polizza deve considerarsi come un ordinario investimento finanziario e in quanto tale soggetto alla disciplina del Tuf e del Regolamento Consob.
L'Ordinanza è stata pronunciata nel contesto della corretta applicazione delle norme di carattere “regolamentare” e – come correttamente osservato da molti autori – non affronta in alcun modo i relativi profili fiscali.
Ciò nonostante, una buona parte delle preoccupazioni destate dall'Ordinanza si sono inevitabilmente concentrate anche, e soprattutto, su eventuali possibili risvolti di natura tributaria e, in particolare, sulla tenuta del regime fiscale (di favore) di tali strumenti, sia sotto il profilo delle imposte sui redditi – l'investimento tramite la polizza permette di posticipare il momento impositivo all'atto del riscatto – sia ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, posto che i beneficiari della polizza godono di un regime di piena esenzione. Tali preoccupazioni appaiono quanto meno eccessive e comunque non sono affatto caratterizzate da elementi di novità. Sotto il profilo tributario, infatti, le norme applicabili richiamano i contratti di assicurazione sulla vita senza ulteriore specificazione e in tali contesti, l'assenza di un rischio finanziario in capo all'impresa di assicurazione non appare dirimente nemmeno ai fini di una possibile riqualificazione tributaria. Una simile riqualificazione, infatti, presuppone elementi di atipicità mentre l'assenza di rischio finanziario per l'impresa di assicurazione costituisce un carattere assolutamente tipico del prodotto assicurativo.
Tali elementi di atipicità sono invero riscontrati: nell'esistenza di un controllo da parte del policyholder sulla gestione degli asset sottostanti la polizza; in un'evidente connessione tra il sottoscrittore della polizza e gli asset sottostanti; in un livello di rischio dei prodotti finanziari in cui è investito il fondo della polizza eccessivamente elevato e non adeguato per uno strumento assicurativo; oppure nel fatto che i premi versati nella polizza rappresentino una percentuale considerevole del patrimonio del sottoscrittore. In altri termini la riqualificazione della polizza ha sempre riguardato situazioni “limite” o oltre il limite, in cui il ricorso a tale strumento si rivelava fuori luogo e non genuino.
In tale contesto, l'Ordinanza in esame e le sue risonanze mediatiche enfatizzano il rischio di una modifica dell'attuale normativa – allo stato attuale del tutto ipotetica attese anche le difficoltà di formazione di un governo – volta a modificare il regime applicabile alle polizze sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni. Peraltro, con riguardo a quest'ultima imposta, un'eventuale modifica dovrebbe ragionevolmente essere confinata ai soli premi versati, salvaguardando il regime di esenzione nei confronti del plusvalore maturato alla data del decesso dell'assicurato.
L'Ordinanza è stata pronunciata nel contesto della corretta applicazione delle norme di carattere “regolamentare” e – come correttamente osservato da molti autori – non affronta in alcun modo i relativi profili fiscali.
Ciò nonostante, una buona parte delle preoccupazioni destate dall'Ordinanza si sono inevitabilmente concentrate anche, e soprattutto, su eventuali possibili risvolti di natura tributaria e, in particolare, sulla tenuta del regime fiscale (di favore) di tali strumenti, sia sotto il profilo delle imposte sui redditi – l'investimento tramite la polizza permette di posticipare il momento impositivo all'atto del riscatto – sia ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, posto che i beneficiari della polizza godono di un regime di piena esenzione. Tali preoccupazioni appaiono quanto meno eccessive e comunque non sono affatto caratterizzate da elementi di novità. Sotto il profilo tributario, infatti, le norme applicabili richiamano i contratti di assicurazione sulla vita senza ulteriore specificazione e in tali contesti, l'assenza di un rischio finanziario in capo all'impresa di assicurazione non appare dirimente nemmeno ai fini di una possibile riqualificazione tributaria. Una simile riqualificazione, infatti, presuppone elementi di atipicità mentre l'assenza di rischio finanziario per l'impresa di assicurazione costituisce un carattere assolutamente tipico del prodotto assicurativo.
Tali elementi di atipicità sono invero riscontrati: nell'esistenza di un controllo da parte del policyholder sulla gestione degli asset sottostanti la polizza; in un'evidente connessione tra il sottoscrittore della polizza e gli asset sottostanti; in un livello di rischio dei prodotti finanziari in cui è investito il fondo della polizza eccessivamente elevato e non adeguato per uno strumento assicurativo; oppure nel fatto che i premi versati nella polizza rappresentino una percentuale considerevole del patrimonio del sottoscrittore. In altri termini la riqualificazione della polizza ha sempre riguardato situazioni “limite” o oltre il limite, in cui il ricorso a tale strumento si rivelava fuori luogo e non genuino.
In tale contesto, l'Ordinanza in esame e le sue risonanze mediatiche enfatizzano il rischio di una modifica dell'attuale normativa – allo stato attuale del tutto ipotetica attese anche le difficoltà di formazione di un governo – volta a modificare il regime applicabile alle polizze sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni. Peraltro, con riguardo a quest'ultima imposta, un'eventuale modifica dovrebbe ragionevolmente essere confinata ai soli premi versati, salvaguardando il regime di esenzione nei confronti del plusvalore maturato alla data del decesso dell'assicurato.