L'Ivass riabilita il (doppio) ruolo della fiduciaria nelle polizze

18.11.2019
Tempo di lettura: 2'
Una posizione espressa dell'Autorità di vigilanza con un regolamento, condivisa da un recente intervento di Assofiduciaria, dovrebbe favorire l'erogazione di nuovi servizi alla clientela
Come già evidenziato in un mio precedente articolo (confr. We Wealth, settembre 2019, pagg. 74-75), una pianificazione successoria può avvenire per il tramite della sottoscrizione di una o più polizze vita.
Il trattamento fiscale legato a questo tipo di operazioni fa sì che la polizza sia uno strumento molto ricercato. Il contraente, per personali e opportune ragioni di riservatezza, può sottoscrivere la polizza per il tramite del mandato fiduciario. Questa soluzione viene accettata dalle compagnie assicurative, le quali, anche in osservanza della normativa antiriciclaggio, individuano nel cliente della fiduciaria il titolare effettivo della relazione.
Nella sottoscrizione di una polizza vita occorre indicare anche chi sarà, al verificarsi dell'evento morte, il beneficiario della stessa.
In passato, le società fiduciarie, tramite la sottoscrizione di un mandato all'incasso, si candidavano a ricoprire il ruolo di beneficiario e, al verificarsi dell'evento morte, incassavano le somme rivenienti dalla polizza, attribuendole al proprio fiduciante individuato all'interno del citato mandato all'incasso.
Cosicché, la fiduciaria poteva trovarsi nella situazione di rap- portarsi con la stessa compagnia assicurativa assumendo due ruoli diversi: quello del contraente e quello del beneficiario. Con l'introduzione del DLgs 21 novembre 2007, n. 231 (di seguiro, il DLgs 231/2007), le compagnie assicurative hanno iniziato a manifestare alcuni dubbi sulla duplice veste della fiduciaria. In particolar modo, non ritenevano di poter individuare con certezza il titolare effettivo in tutti quei casi in cui la fiduciaria venisse indicata quale soggetto beneficiario.
La conseguenza di tale situazione è stata, di fatto, che le compagnie preferivano evitare tali fattispecie.
Il 12 febbraio scorso è stato emanato il Regolamento Ivass n. 44 recante disposizioni attuative volte a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera A) del Dlgs 231/2007.
L'articolo 34, comma 10, del Regolamento prevede espressa- mente che “nel momento in cui il beneficiario designato conferisce a una società fiduciaria il mandato per esercitare i diritti derivanti dal contratto di assicurazione mediante intestazione fiduciaria, l'impresa acquisisce i documenti tramite i quali il contraente – o l'assicurato, se il diritto di designazione spetta a quest'ultimo – ha designato il beneficiario e ne ha dato comunicazione a quest'ultimo, nonché accerta l'esistenza del mandato fiduciario e identifica il titolare effettivo in relazione al mandato conferito alla società fiduciaria cui viene intestata la posizione di beneficiario”.
Con tale provvedimento l'Ivass conferma la possibilità che il ruolo di soggetto beneficiario di una polizza possa essere assunto direttamente dalla società fiduciaria in forza di un man- dato impartito dal fiduciante e, anzi, indica le attività che le compagnie dovranno attuare per soddisfare la normativa anti- riciclaggio al fine di individuare il titolare effettivo.
In questo modo, viene assolutamente avallata la fattispecie per cui la fiduciaria può assumere il ruolo di fiduciario all'interno di una polizza.
Questa posizione è stata, altresì, condivisa ufficialmente da Assofiduciaria – l'Associazione di categoria delle società fiduciarie – nella comunicazione del 30 settembre 2019.
Infatti, al fine di uniformare la contrattualistica in tutti quei casi in cui le fiduciarie potrebbero essere indicate quale beneficiarie di una polizza, Assofiduciaria ha predisposto specifici modelli contrattuali da utilizzare nei casi innanzi contemplati.
Questi modelli prevedono sia il caso in cui la fiduciaria venga nominata come beneficiaria della polizza e il cui fiduciante abbia accettato il beneficio, sia il caso in cui il beneficiario non abbia potuto accettare il beneficio, in quanto inconsapevole. L'intervento dell'Ivass, volto a eliminare i dubbi in merito all'applicazione della normativa antiriciclaggio, e di Assofiduciaria, diretto ad agevolare l'approccio contrattuale tra le controparti, dovrebbe favorire l'erogazione di un nuovo servizio alla clientela.
Il trattamento fiscale legato a questo tipo di operazioni fa sì che la polizza sia uno strumento molto ricercato. Il contraente, per personali e opportune ragioni di riservatezza, può sottoscrivere la polizza per il tramite del mandato fiduciario. Questa soluzione viene accettata dalle compagnie assicurative, le quali, anche in osservanza della normativa antiriciclaggio, individuano nel cliente della fiduciaria il titolare effettivo della relazione.
Nella sottoscrizione di una polizza vita occorre indicare anche chi sarà, al verificarsi dell'evento morte, il beneficiario della stessa.
In passato, le società fiduciarie, tramite la sottoscrizione di un mandato all'incasso, si candidavano a ricoprire il ruolo di beneficiario e, al verificarsi dell'evento morte, incassavano le somme rivenienti dalla polizza, attribuendole al proprio fiduciante individuato all'interno del citato mandato all'incasso.
Cosicché, la fiduciaria poteva trovarsi nella situazione di rap- portarsi con la stessa compagnia assicurativa assumendo due ruoli diversi: quello del contraente e quello del beneficiario. Con l'introduzione del DLgs 21 novembre 2007, n. 231 (di seguiro, il DLgs 231/2007), le compagnie assicurative hanno iniziato a manifestare alcuni dubbi sulla duplice veste della fiduciaria. In particolar modo, non ritenevano di poter individuare con certezza il titolare effettivo in tutti quei casi in cui la fiduciaria venisse indicata quale soggetto beneficiario.
La conseguenza di tale situazione è stata, di fatto, che le compagnie preferivano evitare tali fattispecie.
Il 12 febbraio scorso è stato emanato il Regolamento Ivass n. 44 recante disposizioni attuative volte a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera A) del Dlgs 231/2007.
L'articolo 34, comma 10, del Regolamento prevede espressa- mente che “nel momento in cui il beneficiario designato conferisce a una società fiduciaria il mandato per esercitare i diritti derivanti dal contratto di assicurazione mediante intestazione fiduciaria, l'impresa acquisisce i documenti tramite i quali il contraente – o l'assicurato, se il diritto di designazione spetta a quest'ultimo – ha designato il beneficiario e ne ha dato comunicazione a quest'ultimo, nonché accerta l'esistenza del mandato fiduciario e identifica il titolare effettivo in relazione al mandato conferito alla società fiduciaria cui viene intestata la posizione di beneficiario”.
Con tale provvedimento l'Ivass conferma la possibilità che il ruolo di soggetto beneficiario di una polizza possa essere assunto direttamente dalla società fiduciaria in forza di un man- dato impartito dal fiduciante e, anzi, indica le attività che le compagnie dovranno attuare per soddisfare la normativa anti- riciclaggio al fine di individuare il titolare effettivo.
In questo modo, viene assolutamente avallata la fattispecie per cui la fiduciaria può assumere il ruolo di fiduciario all'interno di una polizza.
Questa posizione è stata, altresì, condivisa ufficialmente da Assofiduciaria – l'Associazione di categoria delle società fiduciarie – nella comunicazione del 30 settembre 2019.
Infatti, al fine di uniformare la contrattualistica in tutti quei casi in cui le fiduciarie potrebbero essere indicate quale beneficiarie di una polizza, Assofiduciaria ha predisposto specifici modelli contrattuali da utilizzare nei casi innanzi contemplati.
Questi modelli prevedono sia il caso in cui la fiduciaria venga nominata come beneficiaria della polizza e il cui fiduciante abbia accettato il beneficio, sia il caso in cui il beneficiario non abbia potuto accettare il beneficio, in quanto inconsapevole. L'intervento dell'Ivass, volto a eliminare i dubbi in merito all'applicazione della normativa antiriciclaggio, e di Assofiduciaria, diretto ad agevolare l'approccio contrattuale tra le controparti, dovrebbe favorire l'erogazione di un nuovo servizio alla clientela.