L'assicurazione per la perdita dei Key-Men

29.3.2019
Tempo di lettura: 2'
Sono sempre più diffuse nel mercato le coperture assicurative che proteggono l'impresa quando viene a mancare il suo uomo chiave. Possono essere utilizzati anche contratti di ramo 3° o multiramo
Nel mercato italiano si sta sempre di più diffondendo una particolare tipologia di copertura assicurativa detta in gergo "polizza key men" o "dell'uomo chiave". Tale polizza mira a proteggere l'azienda dai danni che ad essa potrebbero derivare dalla repentina venuta meno di una sua figura di rilievo, quale il socio di riferimento, l'amministratore delegato ovvero il direttore generale.
In passato ci si era per la verità interrogati sulla possibilità per una società di sottoscrivere (ed essere la beneficiaria) di una tale tipologia di copertura e se essa fosse possibile con riferimento esclusivamente a soggetti specificamente identificati (e.g., l'amministratore delegato Francesco Rossi) ovvero fosse possibile anche con riferimento a tipologie di soggetti (e.g., l'amministratore delegato, con validità dunque relativa al soggetto facente pro tempore funzioni). Ci si era poi posti l'ulteriore questione sul se fosse possibile sottoscrivere una polizza key men nella forma di polizza di ramo III. Nel tempo il mercato sembra avere risposto in senso affermativo a queste questioni.
Procediamo per gradi. Una polizza key-men tutela l'interesse della società a ridurre (financo a neutralizzare) il rischio connesso alla perdita di una funzione chiave fornendo (tramite l'indennizzo) risorse necessarie per sopperire al danno economico che, verosimilmente, l'azienda avrebbe a sopportare quale conseguenza della perdita del key-man.
Pertanto, a fronte di un evento che può generarsi sulla sfera del key-man, quale potrebbe essere, come generalmente è, il caso di morte ma come potrebbe anche essere qualsivoglia altro evento che potrebbe comportare l'impossibilità definitiva per un dirigente di continuare a ricoprire la medesima funzione in seno alla società per la quale lavora (si pensi alle dimissioni irrevocabili per malattia o perché viene assorbito da un'altra impresa, magari concorrente), la società potrà tutelarsi dalle conseguenze negative sul proprio business. Essa avrà infatti le risorse necessarie per retribuire consulenti eventualmente nominati al fine di aiutare a superare il momento critico, per impiegare nuove figure professionali che possano sostituire la figura chiave venuta meno, per pagare eventualmente l'exit degli eredi del key men venuto a mancare.
Guardando alla possibile configurazione della copertura assicurativa, la polizza viene normalmente strutturata secondo due diverse varianti: come polizza temporanea caso morte, quando viene assicurato il rischio di interruzione della funzione ricoperta da uno specifico soggetto, oppure come polizza a vita intera, quando invece oggetto di copertura è il rischio di interruzione della funzione stessa, indipendentemente dal soggetto che la ricopre.
La differenza tra i due prodotti, oltre all'ampiezza temporale del rischio assicurato, sta nel fatto che, in caso di polizza a vita intera, la società assicurata ha diritto di riscattare la polizza o ridurre l'importo investito anche prima che si verifichi una causa di cessazione. Da un punto di vista strettamente contrattuale la polizza a vita intera richiede il consenso della nuova figura chiave aziendale che subentra.
Sul piano pratico, la soluzione può e viene facilmente gestita inserendo nel rapporto contrattuale tra la società e il nuovo amministratore una clausola standard, in forza della quale quest'ultimo dichiara di essere a conoscenza della polizza assicurativa e in relazione alla quale presta il proprio consenso. Per l'effetto, la sostituzione del key-man uscente con il subentrante non può ovviamente costituire un motivo di cessazione della causa del contratto e dare luogo alla risoluzione del medesimo come non occorrerà ricorrere al riscatto della polizza. Tale subentro, difatti, rappresenta una modifica di un elemento non essenziale del contratto, qualificabile come mera sostituzione del terzo portatore del rischio.
A nostro giudizio le polizze che permettono una tale copertura non sono e non devono necessariamente appartenere esclusivamente al ramo I e dunque essere un prodotto esclusivamente vita. Non vi è in vero alcuna preclusione legislativa a soluzioni diverse ed è pertanto possibile strutturare tale polizza quale prodotto di ramo III ovvero una multi ramo. Sottoscrivendo tali prodotti l'assicurato avrà l'occasione di proteggersi dal rischio di perdita del key-man oltre che avere dei potenziali rendimenti al pari di qualsiasi altra polizza unit linked.
La selezione del prodotto (ed evidentemente l'offerta della copertura adeguata) deve partire da una corretta definizione del target market (e delle esigenze specifiche del cliente): rispetto ad una società che volesse, infatti, unicamente coprire il rischio di perdita del proprio key-man (e non avesse interesse a una gestione “finanziaria”) proporre di ricorrere ad una polizza di ramo III potrebbe non essere la migliore soluzione.
In passato ci si era per la verità interrogati sulla possibilità per una società di sottoscrivere (ed essere la beneficiaria) di una tale tipologia di copertura e se essa fosse possibile con riferimento esclusivamente a soggetti specificamente identificati (e.g., l'amministratore delegato Francesco Rossi) ovvero fosse possibile anche con riferimento a tipologie di soggetti (e.g., l'amministratore delegato, con validità dunque relativa al soggetto facente pro tempore funzioni). Ci si era poi posti l'ulteriore questione sul se fosse possibile sottoscrivere una polizza key men nella forma di polizza di ramo III. Nel tempo il mercato sembra avere risposto in senso affermativo a queste questioni.
Procediamo per gradi. Una polizza key-men tutela l'interesse della società a ridurre (financo a neutralizzare) il rischio connesso alla perdita di una funzione chiave fornendo (tramite l'indennizzo) risorse necessarie per sopperire al danno economico che, verosimilmente, l'azienda avrebbe a sopportare quale conseguenza della perdita del key-man.
Pertanto, a fronte di un evento che può generarsi sulla sfera del key-man, quale potrebbe essere, come generalmente è, il caso di morte ma come potrebbe anche essere qualsivoglia altro evento che potrebbe comportare l'impossibilità definitiva per un dirigente di continuare a ricoprire la medesima funzione in seno alla società per la quale lavora (si pensi alle dimissioni irrevocabili per malattia o perché viene assorbito da un'altra impresa, magari concorrente), la società potrà tutelarsi dalle conseguenze negative sul proprio business. Essa avrà infatti le risorse necessarie per retribuire consulenti eventualmente nominati al fine di aiutare a superare il momento critico, per impiegare nuove figure professionali che possano sostituire la figura chiave venuta meno, per pagare eventualmente l'exit degli eredi del key men venuto a mancare.
Guardando alla possibile configurazione della copertura assicurativa, la polizza viene normalmente strutturata secondo due diverse varianti: come polizza temporanea caso morte, quando viene assicurato il rischio di interruzione della funzione ricoperta da uno specifico soggetto, oppure come polizza a vita intera, quando invece oggetto di copertura è il rischio di interruzione della funzione stessa, indipendentemente dal soggetto che la ricopre.
La differenza tra i due prodotti, oltre all'ampiezza temporale del rischio assicurato, sta nel fatto che, in caso di polizza a vita intera, la società assicurata ha diritto di riscattare la polizza o ridurre l'importo investito anche prima che si verifichi una causa di cessazione. Da un punto di vista strettamente contrattuale la polizza a vita intera richiede il consenso della nuova figura chiave aziendale che subentra.
Sul piano pratico, la soluzione può e viene facilmente gestita inserendo nel rapporto contrattuale tra la società e il nuovo amministratore una clausola standard, in forza della quale quest'ultimo dichiara di essere a conoscenza della polizza assicurativa e in relazione alla quale presta il proprio consenso. Per l'effetto, la sostituzione del key-man uscente con il subentrante non può ovviamente costituire un motivo di cessazione della causa del contratto e dare luogo alla risoluzione del medesimo come non occorrerà ricorrere al riscatto della polizza. Tale subentro, difatti, rappresenta una modifica di un elemento non essenziale del contratto, qualificabile come mera sostituzione del terzo portatore del rischio.
A nostro giudizio le polizze che permettono una tale copertura non sono e non devono necessariamente appartenere esclusivamente al ramo I e dunque essere un prodotto esclusivamente vita. Non vi è in vero alcuna preclusione legislativa a soluzioni diverse ed è pertanto possibile strutturare tale polizza quale prodotto di ramo III ovvero una multi ramo. Sottoscrivendo tali prodotti l'assicurato avrà l'occasione di proteggersi dal rischio di perdita del key-man oltre che avere dei potenziali rendimenti al pari di qualsiasi altra polizza unit linked.
La selezione del prodotto (ed evidentemente l'offerta della copertura adeguata) deve partire da una corretta definizione del target market (e delle esigenze specifiche del cliente): rispetto ad una società che volesse, infatti, unicamente coprire il rischio di perdita del proprio key-man (e non avesse interesse a una gestione “finanziaria”) proporre di ricorrere ad una polizza di ramo III potrebbe non essere la migliore soluzione.