Il lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, può chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione
La ricongiunzione è onerosa e come tale comporta un costo per il professionista che intende avvalersene
Nessun ostacolo al ricongiungimento tra i contributi versati dal professionista alla gestione separata e quelli versati alla cassa privata professionale.
È questo il principio ricavabile dalla sentenza n. 97/2022 emessa dai giudici della Corte di Appello di Milano, ad avviso dei quali il professionista lavoratore autonomo conserva la facoltà di richiedere la ricongiunzione dei contributi versati all’Inps con quelli accumulati nella cassa privata di appartenenza.
La via percorribile per il professionista che ha versato all’Inps e alla cassa privata non è più, soltanto, quella del computo o della totalizzazione. Al contrario. Secondo i giudici meneghini, che riprendono l’orientamento già reso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 26039/2019, il libero professionista può sempre operare la ricongiunzione dei periodi contributivi ai fini del diritto di un’unica pensione presso la propria cassa, senza alcuna limitazione ed indipendentemente dalla omogeneità o meno del metodo di calcolo delle contribuzioni versate nelle diverse gestioni.
In questi termini, a nulla rileva il fatto che (come sostenuto dall’Inps nella controversia in esame) la Gestione separata consiste in un fondo pensione che eroga l’assegno calcolato con il metodo contributivo, mentre la cassa privata prevede altro metodo.
Ciò chiarito, il libero professionista che ha versato contributi presso differenti gestioni previdenziali e intende unificarli per ottenere un’unica pensione, potrà seguire tre strade cumulo, totalizzazione e ricongiunzione.
In particolare, quest’ultima – che per i liberi professionisti trova cornice normativa ai sensi della L. 5 marzo 1990, n. 45 –, permette di trasferire in un solo ente le contribuzioni esistenti in più enti per ottenere una pensione unica.
La ricongiunzione può essere gratuita oppure onerosa. Come avverte l’Inps, nel caso dei liberi professionisti, la ricongiunzione onerosa consente di riunire tutti i periodi di contribuzione maturati presso gli enti previdenziali dei liberi professionisti e viceversa.
Non è ammessa la ricongiunzione parziale dei periodi e hanno diritto a questo tipo di ricongiunzione: gli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici in qualsiasi momento dell’attività lavorativa; i liberi professionisti che vogliano ricongiungere nella propria gestione previdenziale i periodi assicurativi riconosciuti presso la Gestione Dipendenti Pubblici; i superstiti di queste due categorie entro due anni dalla data di morte dell’iscritto o del libero professionista, se avvenuta dopo il 9 marzo 1990.
Ebbene, se la ricongiunzione è onerosa e come tale comporta un costo per il professionista che intende avvalersene, il cumulo e la totalizzazione sono, invece, gratuiti. Inoltre, a mente dell’art. 3 della L. 45/1990, la facoltà di richiedere la ricongiunzione può essere esercitata una sola volta, salvo che il richiedente non possa far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata.
Il lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, può chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione La ricongiunzione è onerosa e come tale comporta un costo per il professionista che intende avvalersene
Nessun ostacolo a…