Vacanze: acquisti per i viaggiatori extra Ue

20.7.2020
Tempo di lettura: 2'
Come si devono comportare in materia di Iva i soggetti residenti extra Ue che acquistano dei beni in Italia? che Iva si deve applicare?
L'Agenzia delle entrate con in principio di diritto n.8 del 16 luglio ha precisato alcuni aspetti
La soglia minima, la destinazione d'uso e la qualifica dei soggetti. Sono elementi da tenere a mente
Soglia minima di 154,94 euro e destinazione per uso personale. Queste sono alcune delle caratteristiche che devono avere i beni acquista da cittadini extra Ue. Con il principio di diritto n.8 l'Agenzia delle entrate ha fornito alcune precisazioni in merito all'applicazione o meno dell'Iva.
L'Amministrazione ha dunque fatto il punto sulle regole che garantiscono la non imponibilità. Stando al documento i cessionari devono risultare essere domiciliati o comunque residenti al di fuori dell'Ue e soprattutto non devono essere dei soggetti passivi di Iva nel loro paese. Non c'è invece nessun genere di limitazione per la qualifica dei soggetti. Questi possono essere anche dei commerciarti. L'unico aspetto da sottolineare è che ci dovrà essere diversità con la figura dell'intermediario che eseguirà il rimborso.
I beni devono invece essere destinati all'uso personale o della famiglia del viaggiatore. Non devono dunque essere comprati per scopi commerciali.
Per quanto riguarda la soglia di importo superiore a 154,94 euro (Iva inclusa) L'Agenzia delle entrate precisa come per determinare se la soglia di valore sia stata superata o meno occorre basarsi “sul valore di fattura. Il valore aggregato di diversi beni può essere usato soltanto se tutti i beni figurano nella stessa fattura, rilasciata dallo stesso soggetto passivo che fornisce i beni allo stesso cliente”. In ogni caso, il valore dei 154,94 euro può includere più beni compravenduti tra gli stessi soggetti ma “non può riferirsi a più cessioni, come le compravendite avvenute in momenti diversi, seppure documentate con una sola fattura”. Quindi, le compravendite che concorrono alla soglia non possono avvenire in momenti diversi, anche se sono indicate nella stessa fattura.
L'Agenzia delle entrate ricorda anche come la cessione dei beni ai viaggiatori extracomunitari deve essere documentata tramite le funzionalità informatiche di cui al sistema Otello (Online tax refund at exit: light lane optimization), nell'attuale versione 2.0, con fattura in formato elettronico:
a) senza pagamento dell'imposta, salvo successivo versamento della stessa, con regolarizzazione tramite variazione come indicato dall'articolo 26, comma 1, del D.p.r n.633/172 se non è presentata la documentazione che provi l'uscita dei beni dall'Ue
b) con il medesimo documento e pagamento dell'Iva, poi rimborsata al cessionario dal cedente, il quale la recupera - ove sia fornita la prova dell'uscita dei beni dal territorio dell'Unione nei termini indicati - previa annotazione della corrispondente variazione nel registro degli acquisti di cui all'articolo 25 del D.p.r. n. 633/1972.
Altro punto chiarito dall'Agenzia è l'incompatibilità, con la normativa vigente, dell'esclusione del rimborso dell'Iva versata dal consumatore extra Ue quando non vengono rispettati vincoli contrattualmente imposti. Dunque, se sussistono le condizioni previste dalla norma, il rimborso dell'imposta dal venditore al viaggiatore è sempre dovuto, dovendosi escludere ogni illegittimo vantaggio per il venditore, sia in termini di mancato rimborso o che di indebita detraibilità.
L'Amministrazione fiscale ricorda infine come “non sono ammesse modalità che non consentano di rispettare puntualmente i requisiti richiamati, volte in particolare ad ottenere comunque il rimborso dell'Iva anche qualora il valore di ciascun singolo acquisto non sia superiore a 154,94 euro, Iva inclusa”.
I beni devono invece essere destinati all'uso personale o della famiglia del viaggiatore. Non devono dunque essere comprati per scopi commerciali.
Per quanto riguarda la soglia di importo superiore a 154,94 euro (Iva inclusa) L'Agenzia delle entrate precisa come per determinare se la soglia di valore sia stata superata o meno occorre basarsi “sul valore di fattura. Il valore aggregato di diversi beni può essere usato soltanto se tutti i beni figurano nella stessa fattura, rilasciata dallo stesso soggetto passivo che fornisce i beni allo stesso cliente”. In ogni caso, il valore dei 154,94 euro può includere più beni compravenduti tra gli stessi soggetti ma “non può riferirsi a più cessioni, come le compravendite avvenute in momenti diversi, seppure documentate con una sola fattura”. Quindi, le compravendite che concorrono alla soglia non possono avvenire in momenti diversi, anche se sono indicate nella stessa fattura.
L'Agenzia delle entrate ricorda anche come la cessione dei beni ai viaggiatori extracomunitari deve essere documentata tramite le funzionalità informatiche di cui al sistema Otello (Online tax refund at exit: light lane optimization), nell'attuale versione 2.0, con fattura in formato elettronico:
a) senza pagamento dell'imposta, salvo successivo versamento della stessa, con regolarizzazione tramite variazione come indicato dall'articolo 26, comma 1, del D.p.r n.633/172 se non è presentata la documentazione che provi l'uscita dei beni dall'Ue
b) con il medesimo documento e pagamento dell'Iva, poi rimborsata al cessionario dal cedente, il quale la recupera - ove sia fornita la prova dell'uscita dei beni dal territorio dell'Unione nei termini indicati - previa annotazione della corrispondente variazione nel registro degli acquisti di cui all'articolo 25 del D.p.r. n. 633/1972.
Altro punto chiarito dall'Agenzia è l'incompatibilità, con la normativa vigente, dell'esclusione del rimborso dell'Iva versata dal consumatore extra Ue quando non vengono rispettati vincoli contrattualmente imposti. Dunque, se sussistono le condizioni previste dalla norma, il rimborso dell'imposta dal venditore al viaggiatore è sempre dovuto, dovendosi escludere ogni illegittimo vantaggio per il venditore, sia in termini di mancato rimborso o che di indebita detraibilità.
L'Amministrazione fiscale ricorda infine come “non sono ammesse modalità che non consentano di rispettare puntualmente i requisiti richiamati, volte in particolare ad ottenere comunque il rimborso dell'Iva anche qualora il valore di ciascun singolo acquisto non sia superiore a 154,94 euro, Iva inclusa”.