La richiesta arriva da un lavoratore dipendente che il 21 agosto 2019 ha trasferito, per motivi di lavoro, la sua residenza all’estero
Il contribuente chiede se gli spetta la detrazione per il canone di locazione dell’immobile, nonostante si trasferisca all’estero per motivi di lavoro
Il quesito
La richiesta arriva da un lavoratore dipendente che il 21 agosto 2019 ha trasferito, per motivi di lavoro, la sua residenza all’estero. Il soggetto dichiara di essersi anche iscritto all’Aire. Oltre a questo evidenzia anche come essendo residente in Italia per il 2019 dovrà presentare la dichiarazione dei redditi. E chiede se gli spetta la detrazione per il canone di locazione dell’immobile, nonostante si trasferisca all’estero per motivi di lavoro.
Prendendo in esame la normativa di riferimento, si evidenzia che l’articolo 16 del Tuir prevede che ai “lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni complessivamente pari a:
a) lire 1.920.000, se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni;
b) lire 960.000, se il reddito complessivo supera lire 30 milioni ma non lire 60milioni”.
La detrazione può dunque essere effettuata se il lavoratore dipendente ha trasferito la residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo. Il nuovo comune si deve trovare ad almeno cento chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione e la residenza è stata ottenuta da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione.
Da sottolineare come la circolare la n. 58/2001 ha chiarito come la detrazione, fruibile nei primi tre anni in cui è stata trasferita la residenza, spetta a prescindere dal tipo di contratto concluso, dato che questa disposizione intende agevolare i dipendenti che, dovendosi trasferire in un comune diverso da quello di origine per motivi di lavoro, devono sostenere anche le spese per il nuovo immobile. Da aggiungere come la stessa Agenzia ha anche chiarito come il beneficio si applica anche a favore dei lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza in conseguenza di un nuovo contratto.
L’Amministrazione fiscale conclude dunque che per il 2019, anno in cui il soggetto è stato residente in Italia può godere della detrazione per il canone di locazione dell’immobile.