Svolta sull'antiriciclaggio con il registro dei titolari effettivi

30.12.2019
Tempo di lettura: 3'
La nuova disciplina avrà impatto sul private banking e sulla sua operatività. Specialmente in riferimento al processo di onboarding della clientela e, quindi, dell'adeguata verifica della stessa. Il trattamento di favore riservato ai trust
La materia concernente la lotta contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo ha acquisito negli anni un peso specifico sempre più rilevante. I passi più recenti e rilevanti sono rappresentati, nell'ordine, dal recepimento nel nostro ordinamento della IV direttiva n. 2015/849 del 20 maggio 2015 con il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, a cui ha fatto seguito il tanto atteso regolamento di Banca d'Italia sulla adeguata verifica della clientela rilasciato lo scorso 30 luglio, e dalla V direttiva antiriciclaggio, la n. 2018/843 del 30 maggio 2018, recepita nel nostro ordinamento con il recentissimo d.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125.
Il private banking e la sua operatività risultano pienamente interessati da queste novità. In particolare, mette conto considerare le modifiche derivanti dall'attuazione della V direttiva al processo di identificazione del titolare effettivo, che riveste un'importanza primaria all'interno del processo di onboarding della clientela e, quindi, dell'adeguata verifica della stessa. La disciplina comunitaria non solo conferma una scelta di trasparenza nei confronti di questo soggetto che è definito come la persona fisica, diversa dal cliente, nell'interesse della quale, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato o l'operazione è eseguita, ma vengono rafforzati gli strumenti per la sua individuazione intervenendo sulla disciplina del registro dei titolari effettivi che dovrà essere istituito come apposita sezione del registro delle imprese presso le Camere di Commercio.
Una volta completata la sua istituzione, gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica dovranno, pena sanzione amministrativa, comunicare chi sia il titolare effettivo della società che amministrano. È previsto che gli amministratori richiedano questa informazione ai soci. L'inerzia o la reticenza di questi ultimi verrà punita in modo efficace con la sterilizzazione del diritto di voto. Ma la vera novità è rappresentata dal regime di accesso al registro. Nella versione previgente si limitava la possibilità di avere le informazioni contenute nel registro dei titolari effettivi assicurandole, oltre alle autorità di vigilanza e alle autorità inquirenti, ai soggetti privati titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva fosse necessaria per curare o difendere, nel corso di un procedimento giurisdizionale, un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, quando abbiano ragioni, concrete e documentate, per dubitare che la titolarità effettiva sia diversa da quella legale.
La V direttiva, invocando le esigenze di carattere prioritario e pubblicistico derivanti dalla lotta al riciclaggio, assume una scelta molto forte richiedendo che il registro sia aperto al pubblico. Il decreto legislativo di recepimento accoglie questa istanza e dispone che al registro possa accedere chiunque, previo pagamento dei diritti di segreteria. In questo modo si dispone un regime di piena trasparenza della composizione del capitale delle imprese dotate di personalità giuridica non più limitato alle partecipazioni dirette, ma volto al disvelamento dei soggetti che sono in cima alla catena partecipativa e, in qualche modo, assimilabile a quello già previsto dall'ordinamento per le società quotate.
Rispetto all'esigenza di trasparenza del capitale sociale cede ogni schema di interposizione, che quindi finisce per perdere di utilità. Degno di nota è il diverso regime previsto per il registro dei titolari effettivi dei trust. Per un verso la nuova disciplina conferma l'obbligatorietà di istituzione di un registro in cui debbano essere iscritti i titolari effettivi dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, per l'altro si amplia il novero dei soggetti che possono richiedere i dati in esso contenuti. Oltre alle autorità di vigilanza ed inquirenti, ora si prevede che le informazioni possano essere richieste da soggetti privati titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato. Sarà poi un emanando decreto ministeriale a stabile come debba essere compiuto questo giudizio di meritevolezza. Sta però di fatto che la riforma continua a tutelare un istituto giuridico come il trust, con cui si realizza il fenomeno dell'interposizione reale di persona, impedendo la piena pubblicità del registro e limitandone l'accesso ai portatori di un interesse legittimo.
A ciò si aggiunge l'estensione dello stesso regime agli istituti giuridici affini al trust e agli atti e agli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine. Questo processo di equiparazione di figure giuridiche diverse ma affini, voluto dalla V Direttiva, non solo renderà più omogenea l'applicazione delle regole negli Stati membri creando un regime uniforme rispetto ad istituti che si sono formati nelle diverse giurisdizioni, ma potrebbe contribuire positivamente al riconoscimento di nuove figure contrattuali come, ad esempio, il contratto di affidamento fiduciario che nella pratica operativa comincia ad essere studiato e che potrebbe trovare proficua applicazione nell'ambito del private banking.
Una volta completata la sua istituzione, gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica dovranno, pena sanzione amministrativa, comunicare chi sia il titolare effettivo della società che amministrano. È previsto che gli amministratori richiedano questa informazione ai soci. L'inerzia o la reticenza di questi ultimi verrà punita in modo efficace con la sterilizzazione del diritto di voto. Ma la vera novità è rappresentata dal regime di accesso al registro. Nella versione previgente si limitava la possibilità di avere le informazioni contenute nel registro dei titolari effettivi assicurandole, oltre alle autorità di vigilanza e alle autorità inquirenti, ai soggetti privati titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva fosse necessaria per curare o difendere, nel corso di un procedimento giurisdizionale, un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, quando abbiano ragioni, concrete e documentate, per dubitare che la titolarità effettiva sia diversa da quella legale.
La V direttiva, invocando le esigenze di carattere prioritario e pubblicistico derivanti dalla lotta al riciclaggio, assume una scelta molto forte richiedendo che il registro sia aperto al pubblico. Il decreto legislativo di recepimento accoglie questa istanza e dispone che al registro possa accedere chiunque, previo pagamento dei diritti di segreteria. In questo modo si dispone un regime di piena trasparenza della composizione del capitale delle imprese dotate di personalità giuridica non più limitato alle partecipazioni dirette, ma volto al disvelamento dei soggetti che sono in cima alla catena partecipativa e, in qualche modo, assimilabile a quello già previsto dall'ordinamento per le società quotate.
Rispetto all'esigenza di trasparenza del capitale sociale cede ogni schema di interposizione, che quindi finisce per perdere di utilità. Degno di nota è il diverso regime previsto per il registro dei titolari effettivi dei trust. Per un verso la nuova disciplina conferma l'obbligatorietà di istituzione di un registro in cui debbano essere iscritti i titolari effettivi dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, per l'altro si amplia il novero dei soggetti che possono richiedere i dati in esso contenuti. Oltre alle autorità di vigilanza ed inquirenti, ora si prevede che le informazioni possano essere richieste da soggetti privati titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato. Sarà poi un emanando decreto ministeriale a stabile come debba essere compiuto questo giudizio di meritevolezza. Sta però di fatto che la riforma continua a tutelare un istituto giuridico come il trust, con cui si realizza il fenomeno dell'interposizione reale di persona, impedendo la piena pubblicità del registro e limitandone l'accesso ai portatori di un interesse legittimo.
A ciò si aggiunge l'estensione dello stesso regime agli istituti giuridici affini al trust e agli atti e agli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine. Questo processo di equiparazione di figure giuridiche diverse ma affini, voluto dalla V Direttiva, non solo renderà più omogenea l'applicazione delle regole negli Stati membri creando un regime uniforme rispetto ad istituti che si sono formati nelle diverse giurisdizioni, ma potrebbe contribuire positivamente al riconoscimento di nuove figure contrattuali come, ad esempio, il contratto di affidamento fiduciario che nella pratica operativa comincia ad essere studiato e che potrebbe trovare proficua applicazione nell'ambito del private banking.