Svizzera - Italia: utili societari tassati in modo ordinario

14.1.2021
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Gli utili prodotti da una società in Svizzera e successivamente distribuiti in Italia devono essere sottoposti alla tassazione ordinaria
L'Agenzia delle entrate fornisce un chiarimento in merito ad un quesito posto da un contribuente italiano
Nel caso in esame, ai redditi prodotti da un'azienda nella Confederazione elvetica, viene applicata una tassazione ordinaria
Gli utili prodotti da una società, in un paese estero non paradiso fiscale, e distribuiti in Italia devono essere sottoposti alla tassazione ordinaria. Questa la risposta dell'Agenzia delle entrate n.38/2021.
Il caso
Contribuente italiano che ha una partecipazione totalitaria in una società in Svizzera. Questa, nel periodo in esame, ha prodotti degli utili, al netto delle imposte. La somma, da una parte è destinata ad essere riserva legale e dall'altra riserva di utili.
Nel breve termine, avverrà una complessa operazione di scissione parziale (nonché rivalutazione e cessione di quote) della società ad esito della quale il contribuente risulterebbe titolare al 100% della partecipazione in una realtà svizzera neocostituita. Il patrimonio netto di questa sarebbe costituito dal capitale sociale e dalle riserve di utili generate dalla società scissa nel periodo compreso. Viene dunque chiesto di conoscere il trattamento fiscale ai fini delle imposte sui redditi applicabile agli utili sopra individuati nel caso si dovesse dar vista a questa nuova realtà.
Risposta dell'Agenzia
L'Agenzia delle entrate sottolinea come:
- per i periodi di imposta 2013 e 2014, l'individuazione degli stati e territori a regime fiscale privilegiato era contenuta nel d.m. 21 novembre 2001. In particolare, la Svizzera era considerata un Paese a fiscalità privilegiata solamente con riferimento “alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e di domicilio”. Si consideravano in ogni caso inclusi nella “black list” anche i soggetti e le attività insediati in Svizzera che usufruivano di regimi fiscali agevolati. Dunque, se in questi periodi d'imposta la società è stata sottoposta ad imposizione ordinaria in Svizzera sia a livello federale che cantonale e municipale, senza fruire di regimi fiscali agevolati, la stessa non dovrebbe essere qualificata come residente in un Paese a fiscalità privilegiata; -
- per il periodo di imposta 2015, si stabiliva che gli utili di fonte estera si qualificavano come provenienti da un Paese a fiscalità privilegiata, al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni: i) gli utili provenivano da un paese ricompreso tra quelli individuati dal citato; ii) gli utili avevano beneficiato di un regime di tassazione speciale che consentiva un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia. Nessuna delle due condizioni è stata soddisfatta nel periodo di imposta 2015. E dunque, anche gli utili relativi al periodo d'imposta 2015 non dovrebbero potersi qualificare come provenienti da un paese a fiscalità privilegiata;
- Per i periodi 2016, 2017 e 2018, gli utili di fonte estera si qualificano come fiscalità privilegiata se provenienti da un paese, il cui livello nominale di tassazione, anche per effetto di particolari regimi speciali, risultava inferiore al 50% di quello applicabile in Italia. L'Agenzia delle entrate sottolinea come l'aliquota nominale italiana si attestava, rispettivamente, al 31,4% nel 2016, e al 27,9% nel 2017 e 2018. E dunque essendo la tassazione in Svizzera non inferiore del 50% gli utili prodotti negli anni presi in considerazione non dovrebbero potersi considerare provenienti da un Paese a fiscalità privilegiata
- Per il periodo 2019 si osserva che secondo la normativa di riferimento, a partire dal 1° gennaio 2019, si considerano provenienti da paesi a fiscalità privilegiata gli utili di fonte estera, derivanti da società controllate, se assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia. “Nel caso di specie, si conferma che se il requisito del controllo fosse verificato in capo al socio italiano e dal confronto dei suddetti livelli impositivi emergesse che quello effettivo svizzero è superiore alla metà di quello virtuale italiano (come dichiarato dall'Istante), anche gli utili prodotti nel periodo di imposta 2019 non sarebbero provenienti da un Paese a fiscalità privilegiata” conclude l'Agenzia delle entrate.