Le successioni transnazionali interessano annualmente più di mezzo milione di famiglie in Europa
L’Unione europea ha fissato delle regole comuni per disciplinari alcuni principali aspetti delle successioni transnazionali
In effetti, ciò che rende critiche le successioni transfrontaliere è la circostanza che su queste possono avere competenza giuridica autorità di più paesi (quella del paese di cui il defunto aveva la cittadinanza e quelle dell’ultimo paese in cui ha vissuto), e possono trovare applicazione anche leggi di più Stati: si pensi al caso in cui il cittadino defunto aveva immobili in diversi Stati quali, per ipotesi, Spagna, Grecia, Germania.
Ebbene, per rispondere a questa esigenza, che trova la sua risposta in una sempre maggiore integrazione delle persone provenienti da diversi Stati e in un aumento esponenziale dei traffici, degli affari e della mobilità, l’Unione europea ha provato a dettare una disciplina generale per il caso di successioni cross-border.
È bene chiarire che per successione transfrontaliera si intende una successione in cui concorrono elementi appartenenti a diversi paesi: ad esempio, la persona deceduta viveva in uno Stato diverso da quello di origine oppure possedeva beni in più Stati.
In linea di principio, la legge applicabile alla successione è quella del paese di residenza abituale del defunto al momento della morte, vale a dire lo Stato con cui il defunto aveva un collegamento stretto e stabile. Tuttavia, nell’organizzare la successione, una persona può scegliere di applicare alla propria successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza (al momento della scelta o al momento della morte) invece di quella del paese dell’ultima residenza abituale.
In buona sostanza, il regolamento semplifica le procedure: individua come autorità competente quella dell’ultimo paese di residenza del defunto ma consente ai cittadini di scegliere la legge applicabile, ad esempio, se più conveniente, quella del paese di cui hanno la cittadinanza; il regolamento, inoltre, amplia il riconoscimento ad ogni Stato membro dei documenti ufficiali (ad esempio, gli atti notarili) in materia di successioni redatti in uno Stato membro dell’Ue.
Infine, il regolamento istituisce il certificato successorio europeo, un documento rilasciato, su richiesta, agli eredi (nonché ai legatari, agli esecutori testamentari e agli amministratori dei beni del defunto) che consente di dimostrare la loro condizione di eredi e permette così di esercitare i loro diritti in un altro Stato membro dell’Ue.
Il vantaggio di questo certificato è che produce gli stessi effetti in tutta l’Ue, a prescindere dal Paese in cui è stato rilasciato. È possibile ottenere il certificato dal tribunale del paese dell’Ue che ha il potere di decidere in merito alla successione, oppure da un’altra autorità competente, quale un notaio.
Una simile previsione normativa, consente al testatore, quindi il soggetto che fa testamento, di pianificare la successione in modo sereno, nella certezza che gli eredi non dovranno andare incontro a particolari criticità e che i beni nel passaggio generazionale verranno tutelati secondo le sue preferenze.
Occorre però tenere a mente che il regolamento in questione non disciplina tutti gli aspetti successori. Per alcuni ambiti, infatti, trova applicazione in via esclusiva la legge nazionale. Alcuni degli aspetti che, a seguito della successione transfrontaliera, continueranno ad essere disciplinati a livello domestico, fanno riferimento: al regime patrimoniale di una coppia o alle obbligazioni alimentari nei confronti delle persone a carico (ad esempio, l’ex coniuge o i figli dopo il divorzio).
Infine, occorre porre l’accento sul fatto che il regolamento non disciplina gli aspetti fiscali: sarà la legge nazionale a fissare le aliquote e le imposte da pagare in caso di successione.
Ad ogni modo, parlare di successioni transazionali significa parlare di procedure spesso complesse e lunghe. Per tale ragione, è opportuno farsi assistere da consulenti esperti, per evitare l’insorgere di criticità o dirimere per tempo potenziali conflitti con altri eredi. Ad esempio, poiché non è sempre facile determinare il paese dell’ultima residenza abituale del defunto, un consulente potrebbe aiutare gli eredi a esaminare gli elementi idonei a comprendere il collegamento del de cuius con un certo territorio.