Le quote dei fondi comuni di investimento non sono assimilabili al denaro ma entrano a far parte dell’attivo ereditario. Questa la decisione della Cassazione
Nel caso in oggetto si trattava di una dichiarazione di successione dove erano state indicate anche alcune quote di fondi comuni di investimento
Gli eredi hanno però fatto ricorso perché secondo loro la parte relativa ai fondi non sarebbe dovuta essere oggetto della presunzione
Le quote dei fondi comuni di investimento, ricevuti in eredità, non sono assimilabili al denaro ma entrano a far parte dell’attivo ereditario. Questa in sintesi la decisione della corte di cassazione con l’ordinanza n.22181/2020: “denaro, gioielli, mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo inferiore”, specificano i giudici.
Partendo da questa presunzione, se nella dichiarazione di successione non è specificato nessun importo per il denaro, i gioielli e i mobili, si andrà ad applicare il 10% del valore netto imponibile della singola quota ereditaria. Nel caso invece in cui nella dichiarazione di successione è indicato un importo inferiore al 10% del valore netto dell’asse ereditario, allora si applicherà la presunzione in misura pari alla differenza dell’importo necessario per raggiungere questa. E infine se invece nella dichiarazione sono indicati denaro, gioielli e mobili per un valore supere ai al 10% non ci sarà nessuno maggiorazione.
Il caso
Nel caso in oggetto si trattava di una dichiarazione di successione dove erano state indicate anche alcune quote di fondi comuni di investimento. L’ufficio regionale dell’Agenzia delle entrate dove la pratica era stata aperta aveva calcolato il 10% sul valore dell’asset attivo ereditato, comprensivo anche delle quote dei fondi comuni. Gli eredi hanno però fatto ricorso perché secondo loro la parte relativa ai fondi non sarebbe dovuta essere oggetto della presunzione. La Ctp di Milano e la Ctr Lombardia hanno accolto la tesi degli eredi. L’Agenzia delle entrate ha però presentata ricorso in Cassazione sostenendo che le quote del fondo comune non possono rientrare nella nozione di denaro, gioielli o mobili e dunque deve essere applicata la maggiorazione del 10%.
La cassazione
I giudici accolgono il ricorso presentato dall’Agenzia delle entrate sostenendo come:
- Ai fini fiscali l’attivo ereditario è formato da tutti i beni ereditati (esclusi quelli che sono esenti da tasse)
- Art 9 Tuir: si presume che nell’attivo ereditario ci siano denaro, gioielli e mobili per un importo pari al 10% sul totale globale di quanto ereditato
La Cassazione ha dunque deciso come: “le quote dei fondi di investimento mobiliare non rientrano nella nozione di “denaro gioielli e mobilia” di cui all’art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 346 del 1990, sicché esse concorrono, analogamente agli altri beni dell’attivo ereditario, nella determinazione della base di calcolo della ulteriore percentuale del 10% prevista dalla suindicata disposizione”.
Questo ha capovolto le precedenti sentenze dando ragione all’Agenzia delle entrate
Nel caso in oggetto si trattava di una dichiarazione di successione dove erano state indicate anche alcune quote di fondi comuni di investimentoGli eredi hanno però fatto ricorso perché secondo loro la parte relativa ai fondi non sarebbe dovuta essere oggetto della presunzione
Le quote dei fondi …
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