Quanto al trattamento impositivo, i piani di stock option vengono considerati alla stregua di compensi in natura
Per individuare il momento impositivo si deve guardare al momento in cui le azioni vengono assegnate al dipendente
I piani di stock option conferiscono ai lavoratori dipendenti e agli amministratori il diritto di acquisire, concluso un certo periodo di lavoro, un numero di azioni ad un prezzo prestabilito.
In linea generale, consentono alla società di fidelizzare i propri collaboratori e responsabilizzarne l’attività collegando alcune componenti della retribuzione all’andamento del titolo sul mercato.
I piani di stock option, solitamente, vengono suddivisi in tre fasi: fase del conferimento o di concessione del diritto di opzione, detta
granting; fase di maturazione, a partire dalla quale il lavoratore può esercitare tale diritto, detta
vesting period; fase in cui il lavoratore esercita il diritto di opzione, detta
exercising (che dovrà essere esercitato, comunque, entro una data prestabilita).
Con riferimento al trattamento impositivo, essi vengono considerati alla stregua di compensi in natura e, più nel dettaglio, ai sensi dell’art. 51 del Tuir, le azioni attribuite ai manager dipendenti di società sono considerati reddito di lavoro dipendente mentre, ai sensi dell’art. 50 c. 1, lett. c-bis Tuir, quelle conferite ai manager amministratori di società si configurano quali redditi assimilati.
Per l’individuazione del momento impositivo in cui si considera conseguito il reddito di lavoro dipendente derivante da stock option, si deve fare riferimento al momento in cui le azioni vengono assegnate al dipendente; dunque al momento di esercizio del diritto di opzione.
Ebbene, in materia di stock option con la recente risposta a interpello n. 271/2022, l’Agenzia delle entrate ha reso chiarimenti in merito al trattamento fiscale da applicare ai piani di assegnazione di azioni a favore di un imprenditore in regime forfetario.
Sul punto, come osservato dall’Agenzia, poiché si tratta di regime forfetario e siamo al di fuori del rapporto di lavoro dipendente, nel qual caso si sarebbe trattato di fringe benefit, le stock option ricevute in sede di cd. exercising da un imprenditore individuale, ai fini Irpef, costituiscono un corrispettivo in natura, per l’attività di consulenza, classificabile tra i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettera a), del Tuir .
Ne consegue che il valore normale delle azioni assegnate a seguito dell’esercizio dell’opzione concorre alla formazione del reddito dell’imprenditore nell’esercizio di assegnazione, senza tenere conto di quanto versato a titolo di prezzo di esercizio.
Quanto al trattamento impositivo, i piani di stock option vengono considerati alla stregua di compensi in naturaPer individuare il momento impositivo si deve guardare al momento in cui le azioni vengono assegnate al dipendente
I piani di stock option conferiscono ai lavoratori dipendenti e agli a…