Il tutto ruota attorno all’articolo 26 del decreto-legge n. 34/2020 che prevede per le società a responsabilità limitata il riconoscimento di un credito d’imposta se ci sono le condizioni
L’Amministrazione finanziaria sottolinea come se il soggetto venga trasformata in società a responsabilità limitata entro il 31 dicembre 2020 e i soci effettuino entro la medesima data gli aumenti di capitale sociale, si può godere del beneficio fiscale
Il caso
L’istante chiede la corretta interpretazione dell’articolo 26 del decreto-legge n. 34/2020, che prevede per le società a responsabilità limitata il riconoscimento di un credito d’imposta in presenza dei requisiti previsti alle lettere a), b) e c) del comma 1 al fine di conseguire il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni. Con riferimento alla società istante, al momento attuale sussistono i requisiti previsti alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 34 del 2020, ma non anche il requisito della forma di società di capitali. Al riguardo, la società intende trasformarsi in società a responsabilità limitata con iscrizione nel registro delle imprese entro il 31 dicembre 2020 e procedere ad un successivo aumento di capitale sociale a pagamento entro la stessa data, al fine di fruire delle agevolazioni previste dall’articolo 26 del decreto-legge n. 34 del 2020. L’istante, pertanto, chiede conferma della possibilità di beneficare della
Risposta
Prima di fornire la risposta l’Amministrazione fiscale precisa l’oggetto. E dunque, l’articolo 26 del decreto-legge n. 34/2020 reca misure di “rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni”.
Le misure previste si applicano agli aumenti di capitale delle indicate società che hanno i requisiti previsti nel comma 1:
a) presenti, nel periodo d’imposta 2019, un ammontare di ricavi superiore a 5 milioni di euro, ovvero 10 milioni di euro nel caso della misura prevista al comma 12, e fino a cinquanta milioni di euro;
b) abbia subìto a causa dell’emergenza epidemiologica da covid-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, in misura non inferiore al 33%;
c) abbia deliberato ed eseguito tra il 20 maggio e il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato.
Tra le misure di sostegno, previste c’è anche un credito d’imposta in favore dei soggetti che effettuano conferimenti in denaro in favore della società e un credito di imposta alle società stesse pari al 50% delle perdite eccedenti il 10 % del patrimonio netto.
Nel caso di specie, si legge nella risposta, la società sostiene che, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, ci siano i requisiti, di cui al comma 1 dell’articolo 26, se la società venga trasformata in società a responsabilità limitata entro il 31 dicembre 2020 e i soci effettuino entro la medesima data gli aumenti di capitale sociale. E dunque l’Agenzia delle entrate ritiene che l’agevolazione non appare preclusa nel caso in cui una società assuma una delle forme giuridiche richieste per effetto di un’operazione di trasformazione, da porre in essere prima dell’effettuazione dell’aumento di capitale sociale rilevante ai fini delle agevolazioni.