A chiedere il chiarimento sul sisma bonus è stata proprio un’impresa di costruzioni
L’Amministrazione fiscale sottolinea come non sia necessario, per ottenere l’agevolazione fiscale, che l’impresa esegua direttamente i lavori di miglioramento sismico
Il caso
La società istante ha come oggetto sociale l’attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali. L’istante intende eseguire (direttamente o tramite altra impresa) un intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio nel rispetto delle condizioni richieste dall’articolo 16, comma 1-septies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, al fine di consentire ai futuri acquirenti di poter fruire delle detrazioni previste da tale norma.
Sima bonus
“Il riconoscimento del beneficio fiscale è connesso a finalità di miglioramento sismico delle costruzioni esistenti che la nuova normativa intende perseguire mediante l’incentivazione all’esecuzione di interventi certificati, progettati e realizzati secondo i criteri contenuti nelle linee guida di cui al D.m. 28.02.2017 e s.m., volti alla riduzione del rischio sismico”, ricorda l’Agenzia delle entrate.
Risposta
L’Amministrazione sottolinea dunque come non sia necessario, per ottenere l’agevolazione fiscale, che l’impresa esegua direttamente i lavori di miglioramento sismico. È possibile che questi vengano commissionati ad una seconda società, a condizione che l’impresa appaltante sia titolare del titolo abitativo necessario per fare i lavori che hanno come obiettivo il miglioramento sismico. Quello che non è invece possibile è che l’impresa non acquisti l’immobile e che lo alieni, successivamente agli interventi, attraverso un mandato a vendere conferitogli dal proprietario.
Non bisogna però fare confusione perché l’Agenzia delle entrate spiega anche come non sia penalizzato chi acquista un’immobile ristrutturato con criteri antisismici da soggetti diversi dalle imprese di costruzione.
Persone giuridiche
L’Amministrazione finanziaria spiega come la normativa in materia di miglioramento sismico del patrimonio edilizio è finalizzata a promuovere “la messa in sicurezza e la stabilità degli edifici in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali, conferma che la detrazione spetta anche ai titolari di reddito d’impresa”, si legge nella risposta dell’Agenzia. Su questo punto sottolinea come la norma di riferimento non pone nessun vincolo di natura soggettiva o oggettiva al riconoscimento del beneficio. Per questo l’ambito applicativo dell’agevolazione deve essere inteso in senso ampio.
Infine, da ricordare come il sisma bonus è cumulabile con il contributo erogato allo scop di realizzare gli interventi. Secondo l’Agenzia non osta alla fruizione della detrazione “