Entro il 30 aprile 2023 sarà possibile inoltrare la richiesta per fruire della rottamazione
È possibile fruire della dilazione fino a 18 rate
Tregua fiscale sulle cartelle esattoriali
È arrivato il “condono“ sulle cartelle esattoriali. I debiti contratti dai contribuenti con il Fisco, entro un importo residuo di 1000 euro (comprensivo di capitale e interessi) e notificati entro il 2015, sono automaticamente annullati.
Ma non è tutto. Per le cartelle consegnate dall’agente della riscossione successivamente al 2015, il contribuente, pur obbligato a pagare l’intero ammontare, non dovrà corrispondere la maggiorazione dovuta a sanzioni e interessi; potendo dilazionare il pagamento.
Più nel dettaglio:
- i pagamenti dovuti per cartelle consegnate entro il 2015, saranno annullati in automatico senza la necessità di farne richiesta
- per fruire della rottamazione relativa alle cartelle consegnate dopo il 1 gennaio 2016, il contribuente deve inoltrare richiesta entro il 30 aprile 2023
- i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, potranno essere estinti senza corrispondere interessi e sanzioni.
Come richiedere la rottamazione e come effettuare il pagamento
Il pagamento delle somme può essere effettuato:
- in unica soluzione
- rateizzando quando dovuto entro 18 rate.
Al contribuente è richiesto di rendere apposita dichiarazione entro il 30 aprile 2023 in modalità telematica, indicando nella stessa dichiarazione il numero di rate di cui si intende avvalere. Nella stessa dichiarazione il contribuente deve indicare la presenza di eventuali giudizi pendenti assumendosi l’impegno a rinunciare ad ogni diritto sugli stessi.
Effetti della definizione agevolata
Aver presentato la dichiarazione di avvalersi della rottamazione, consente, in relazione ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto di fruire:
- della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza
- della sospensione degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione
- del diritto a non ricevere nuovi fermi amministrativi e ipoteche o vedere avviate nuove procedure esecutive.
Per comprendere se la cartella è “rottamabile”, è bene guardare non alla data di notifica della cartella di pagamento ma alla data di consegna del ruolo.
Occorre specificare che rientrano nel campo di applicazione della rottamazione in oggetto:
- i ruoli di natura tributaria
- i ruoli di natura contributiva (compresi i ruoli formati dalle Casse di previdenza professionale).
- i ruoli su sanzioni stradali, con stralcio limitatamente ai soli interessi.