Dopo la sospensione dell’attività di riscossione, prorogata al 31 agosto 2021, riprende la procedura di notifica delle raccomandate delle cartelle esattoriali
I contribuenti hanno tempo fino al 31 settembre 2021 per adempiere ai pagamenti in scadenza, ricadenti nel periodo di sospensione, come pure per fruire dei piani di rateizzazione
In questo scenario, è bene prestare attenzione al termine ultimo per il versamento delle somme che ricadono nel periodo della sospensione; dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
I contribuenti che riceveranno le cartelle esattoriali avranno un mese di tempo per mettersi in regola con i pagamenti e, pertanto, dovranno segnare sul calendario, come ultima data utile, il 30 settembre 2021.
È necessario, però, mettere in evidenza che, come chiarito dalla stessa Agenzia delle entrate, i pagamenti oggetto di sospensione, potranno anche non essere eseguiti in un’unica soluzione. Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione è infatti possibile accedere ad un piano di rateizzazione ma, anche in questo caso, al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte dell’Agenzia delle entrate, occorrerà presentare la domanda entro il 30 settembre 2021.
Inoltre, poiché il decreto Rilancio ha esteso (da 5) a 10 il numero massimo delle rate anche non consecutive che in caso di mancato pagamento comportano la decadenza del piano di rateizzazione, i contribuenti che hanno interrotto i pagamenti delle stesse durante il periodo della sospensione, dovranno effettuare entro il 30 settembre, un numero di versamenti tale da evitare la decadenza dal beneficio.
Infine, occorre segnalare che – come già evidenziato dall’Agenzia delle entrate nel vademecum delle misure introdotte in materia di riscossione nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19 – alla ripartenza delle notifiche si affiancherà la ripresa dei pignoramenti; anch’essi sospesi fino al 31 agosto 2021.
In questo senso, dal 1° settembre riprenderà l’attività di pignoramento effettuata dall’agente della riscossione e avente ad oggetto stipendi, pensioni e altre indennità assimilate. Ciò comporta che, a decorrere dalla stessa data, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore: dunque la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’agente della riscossione fino alla concorrenza del debito.