Il tutto parte da alcuni avvisi di accertamento inviati ad alcuni soci di una società. A questo segue il ricordo dei cittadini e la Ctp di Savona accoglie parzialmente il ricorso
La Cassazione spiega come la norma non ha portata retroattiva, dato che si tratta di una norma che non riveste natura processuale. Quelle in tema di presunzione tendenzialmente vengono collocate tra le sostanziali
Il caso
Il tutto parte da alcuni avvisi di accertamento inviati ad alcuni soci di una società. A questo segue il ricordo dei cittadini e la Ctp di Savona accoglie parzialmente il ricorso. La sentenza viene però ribaltata dalla Ctr, che conferma integralmente gli avvisi impugnati dai contribuenti.
A questo segue il ricorso in Cassazione, dato che i riceventi degli atti sottolineano come l’Agenzia delle entrate abbia usato, per mettere in moto il tutto, dati bancari dei soci. Ma questi potevano aver realizzato dei movimenti anche di natura personale e non solo riferibili ai conti della società. questo però è stato giudicato infondato, dato che secondo la giurisprudenza nel caso si tratti di una società di persone si possono “usare” i dati dei conti correnti dei soci per i vari accertamenti fiscali. Ma non solo è stato anche stabilito che nel caso della società in accomandita semplice si farà riferimento, nel caso in cui questa non abbia un proprio cc, a quello del socio accomandate anche se non ha poteri sulla gestione.
La risposta
Tornado al caso in questione la normativa sui prelievi bancari ha stabilito che si devono prendere in considerazione i prelievi superiori ai 1.000 euro al giorno sempre che il contribuente non sappia giustificare i movimenti bancari fatti, indicandone il beneficiario.
La Cassazione spiega come la norma non ha portata retroattiva, dato che si tratta di una norma che non riveste natura processuale. Quelle in tema di presunzione tendenzialmente vengono collocate tra le sostanziali.
A questo si aggiunge anche il fatto che secondo il Codice civile una norma non ha effetto retroattivo, ammenoché non si prescrive questa condizione. La disposizione in questo caso non è stata fatta e dunque la norma non ha valore retroattivo