Registro titolari effettivi, lo stato dell'arte in Italia

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Il seminario di Step Italy fa il punto della situazione nel nostro Paese in attesa del decreto attuativo da parte dei ministeri Mef-Mise per l'istituzione di un elenco già presente in vari Paesi Ue

Trasparenza e privacy sono le principali esigenze da contemperare per un registro che è uno degli elementi rilevanti nella lotta contro il riciclaggio di denaro sporco

Il vaglio dello schema del decreto da parte del Garante per la protezione dei dati personali e del Consiglio di Stato: il principio di minimizzazione dei dati e i nodi ancora irrisolti

Come mediare le esigenze di trasparenza e quelle di privacy? È questo uno degli obiettivi del registro dei titolari effettivi, un elemento della lotta contro il riciclaggio di denaro sporco, poiché consente trasparenza sia al mercato che a favore del professionista che può avere agevolmente contezza del titolare effettivo con cui effettuare le operazioni richieste.

Sebbene atteso già nella prima parte del 2021 non è ancora stato pubblicato il decreto attuativo dei ministeri Mef-Mise per rendere operativo il “Registro della titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private, dei trust e degli istituti e soggetti giuridici affini”. Il seminario di Step Italy dedicato a questo tema ha analizzato lo stato dell'arte di questo decreto con un dibattito a cui hanno partecipato gli avvocati e Tep (Trust and estate practitioner) Alessandro Accinni (Studio Accinni e Associati); Paolo Panico (Private Trustees SA); Valerio Vallefuoco (Studio Vallefuoco e Associati) e Fabrizio Vedana (Direttivo Step) in veste di moderatore.

Una considerazione emersa dal confronto è che l'Italia è tra i paesi più in ritardo in Europa per l'istituzione del registro e la tabella in fondo all'articolo offre una panoramica della situazione esistente in alcuni paesi della Ue, a cui aggiungere Malta che da luglio 2020 ha un registro titolari effettivi, consultabile al costo di 5 euro a richiesta, che può essere interrogato sia per società che per persona fisica.

La genesi del registro


L'istituzione del Registro dei titolari effettivi è stata introdotta con la direttiva Ue 2015/849 che ha previsto, per ogni Stato membro, un registro centrale nazionale (interconnesso con quelli degli altri Paesi membri) in cui confluiscono i dati dei titolari effettivi di società ed altre entità giuridiche, di trust e di istituti affini.
La trasparenza e conoscibilità dei dati concernenti la titolarità effettiva è stata profondamente modificata dalla direttiva Ue 2018/843, che ha cambiato le disposizioni in materia di accesso al Registro. Di conseguenza, ferma la regolamentazione a favore delle Autorità e dei soggetti obbligati:
a) l'accesso ai dati delle società e delle altre entità giuridiche è stato previsto “in ogni caso” a favore del “pubblico”;
b) l'accesso ai dati dei trust e degli istituti affini è stato previsto a favore di qualunque persona fisica o giuridica richiedente, subordinatamente alla dimostrazione di un legittimo interesse;
c) è stata confermata la possibile deroga eccezionale in ragione del grave rischio per il titolare effettivo, estendendola all'accesso ai dati dei trust e affini.

 

Gli obblighi del trustee nella normativa antiriciclaggio


I trustee sono soggetti obbligati rientranti nella categoria degli operatori non finanziari, ex art.3, comma 5, lett. a), del D.Lgs.231/2007.

In quanto soggetti obbligati debbono ottenere e detenere informazioni adeguate, accurate e aggiornate sul titolare effettivo, con obbligo di verifica dei dati acquisiti. Se falsificano i dati e le informazioni relative al cliente o al titolare effettivo, incorrono nella sanzione penale di cui all'art. 55, co.1: “Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10mila euro a 30mila euro. Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione”.

 

Gli obblighi del cliente


Il cliente è tenuto a fornire tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica, per iscritto e sotto la sua responsabilità. Nel caso di persone giuridiche, sono gli amministratori ad acquisire tutte le informazioni sulla titolarità effettiva, rivolgendosi in caso di dubbio ai soci, i quali vanno incontro a sanzioni indirette (perdita del voto), se forniscono informazioni palesemente false o non forniscono le informazioni richieste.

Ma quali sono le sanzioni in caso di mancata comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo? In realtà la noma esistente sanziona l'omessa comunicazione ma non espressamente la comunicazione al registro di notizie false. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del codice civile» (sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro). Tuttavia, si deve ritenere che nei limiti in cui tale trasmissione possa essere riguardata come utilizzo di dati falsi, possa trovare applicazione l'art.55, del d.lgs.231/2007.

 

Il vaglio del Consiglio di Stato e del Garante per la protezione dei dati personali


Il Garante per la protezione dei dati personali (Garante privacy) ha espresso parere favorevole sull'ultima versione dello Schema del decreto, invitando però il Ministero a conformarsi al principio di minimizzazione dei dati.

Su tale schema di decreto il Consiglio di Stato ha espresso delle critiche sul mancato concerto dei ministeri Mef-Mise, sull'inosservanza delle considerazioni del Garante privacy e sul rilievo dell'allegato tecnico a cui rimanda lo schema del decreto.

Gli aspetti criticati dal Consiglio di Stato riguardano diversi fronti: dalla competenza territoriale delle camere che debbano ricevere le comunicazioni, dai controlli del registro delle imprese e del gestore ai diritti di segreteria e ai termini delle comunicazioni. Da definire meglio, per il Consiglio, anche l'accesso da parte dell'autorità giudiziaria, dell'autorità fiscale e da parte di altri soggetti al Registro dei trust e affini. Criticata infine anche la regolamentazione relativa al controinteressato, vale a dire ai casi eccezionali di rischio conseguenti al disvelamento dei dati.

Un ulteriore nodo è, infine, rappresentato dalla definizione degli istituti affini ai trust di cui la Commissione europea ha rilevato che “l'assenza di un approccio comune all'individuazione di istituti affini ai trust non garantisce la certezza del diritto e la parità di condizioni e potrebbe lasciare aperte scappatoie che consentano di utilizzare istituti poco noti in sistemi di riciclaggio di denaro”.

La situazione dei registri a livello europeo


A livello europeo l'accesso agli Ubo (Ultimate beneficial owner cioè le persone fisiche che possiedono o controllano una società) è così differenziato:
1. Dati liberi e aperti: Danimarca, Lettonia
2. Registro pubblico gratuito: Bulgaria (in cirillico), Croazia (*), Francia,
Lussemburgo, Polonia, Portogallo (*),
3. Registro consultabile a pagamento: Austria, Belgio (*), Estonia, Irlanda.
Paesi Bassi, Svezia
4. Registro Privato: Cipro, Repubblica Ceca, Finlandia, Grecia,
Spagna
5. Nessun registro: Ungheria, Italia, Lituania

(*) = accesso concesso ai titolari di un Tin (Tax identification number) nazionale

Fonte: Transparency International: Access denied? Availability and accessibility of BO data in the EU, 26 May 2021

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