La presunzione di esterovestizione societaria: per chi vale?

MIN

La normativa antielusiva in materia di esterovestizione societaria trova applicazione solo se il soggetto estero assume la veste di holding. Lo ha affermato l’Agenzia delle entrate

La normativa speciale antielusiva in materia di esterovestizione societaria recata dal comma 5-bis, dell’art. 73 del Tuir trova applicazione solo se il soggetto estero assume la veste di holding. Questo, in sintesi, il principio affermato dall’Agenzia delle entrate nella risposta a interpello n. 27 resa lo scorso 17 gennaio. Resta ferma, però, l’operatività delle regole generali dettate dal comma 3 dello stesso articolo, che attribuiscono residenza fiscale italiana alle società stabilite all’estero che, per la maggior parte del periodo d’imposta, hanno la sede dell’amministrazione nel territorio dello Stato.

Non trovi tutte le informazioni che ti servono?
Consulta direttamente i nostri esperti gratuitamente.

Il caso

Il chiarimento è stato originato da un’istanza di interpello presentato da una società (Alfa) fiscalmente residente nello stato estero X, avente a oggetto sociale una specifica attività, costituita allo scopo di riunire le competenze di due importanti gruppi del settore. Dopo aver rappresentato di essere partecipata al 51% da una società residente in Italia e per il resto da una persona fisica (Caio) residente nello Stato X e che Caio era anche socio e amministratore di altra società operante nello stesso settore, Alfa aveva chiesto all’Agenzia delle entrate di confermare, in considerazione della mancata detenzione di partecipazioni di controllo in società o enti residenti, l’inapplicabilità nei propri confronti della disciplina antielusiva recata dal comma 5-bis, dell’art. 73 cit.
L’istante, in secondo luogo, aveva chiesto all’Amministrazione di confermare che il riferimento all’organo di gestione composto prevalentemente da soggetti residenti in Italia recato dalla lettera b) del citato comma 5-bis, sia da riferirsi esclusivamente alla prevalenza “quantitativa” o “numerica” dei membri del cda, non riguardando valutazioni sui poteri dei consiglieri e analisi qualitative della loro prevalenza.

Il parere dell’Agenzia delle entrate

Con la risposta n. 27/2022, condividendo la soluzione interpretativa prospettata dall’istante, il Fisco ha confermato che il mancato svolgimento dell’attività di holding determina, di per sé, l’inapplicabilità della presunzione relativa recata dall’art. 73, comma 5-bis, del Tuir. Considerato che il principio espresso aveva reso irrilevante per l’istante qualsiasi valutazione sulla residenza dei propri consiglieri, l’Agenzia delle entrate non ha espresso alcun giudizio sul secondo quesito posto, ormai privo di concretezza. L’Amministrazione, comunque, ha voluto evidenziare che la fattispecie prospettata resta assoggettata alla regola generale dettata dall’art. 73, comma 3 del Tuir, disposizione che attribuisce la residenza fiscale alle società che, per la maggior parte del periodo d’imposta, hanno la sede dell’amministrazione nel territorio dello Stato. Evidenziando, tuttavia, di non poter esaminare tale circostanza in quanto contraddistinta da un’ineliminabile rilevanza dei profili fattuali e, conseguentemente, esclusa dal campo di applicazione della procedura di interpello.

Vorresti approfondire la tematica trattata contattando uno dei nostri esperti? E’ gratuito, facile e veloce!

Trova il tuo Advisor

Compila il form, ci aiuterai a mettere in contatto con l’Advisor selezionato da We Wealth con cura e adatto a te

Articoli correlati

Articoli più letti

Migliori consulenti del settore

Ultime pubblicazioni

Magazine
Magazine 66 – marzo 2024
Magazine N.65 – febbraio 2024
Guide
Quando la fotografia diventa arte

Cosa rende “arte” una fotografia? Molti collezionisti partono prevenuti prima di affrontare l’acquisto...

Top 200 Advisor del Wealth – 2024

Proteggere la ricchezza, farla crescere e trasferirla in sicurezza alle nuove generazioni è uno degli obiettivi f...