L’Agenzia delle entrate interviene dando una risposta a seguito di una domanda posta da una Pmi
L’oggetto del quesito era il bonus, previsto dalla legge di bilancio 2018
Il caso
La Pmi svolge un’attività esente da Iva (cessioni di oro) e dal 1° agosto 2019 si è quotata sul mercato Aim. La società pensa di aver diritto al credito d’imposta previsto per le spese di consulenza sostenute per entrare in Borsa. E dunque chiede all’Agenzia delle entrate se questa presunzione è corretta e se può includere l’Iva indetraibile a concorrenza dei costi di consulenza relativi alla quotazione e quindi agevolabili.
Di che bonus parla la Pmi?
Il bonus di cui parla la Pmi è stato introdotto nella legge di bilancio 2018, e da diritto alle Pmi, che danno il via ad una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali (in Italia l’Aim) di uno stato Ue o dello spazio economico europeo, ad un credito d’imposta, fino ad un importo massimo di 500 mila euro (pari al 50% dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020). E’ stato inoltre precisato come partecipano al conto dell’importo agevolabile soltanto i costi direttamente connessi allo svolgimento delle attività fatte da consulenti esterni.
I chiarimento dell’Agenzia delle entrate
Per cercare dunque di capire se la Pmi ha diritto o meno al bonus si può fare riferimento ad alcuni chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate. E dunque questa ha sottolineato come per calcore l’importo spettante dell’agevolazione, si deve considerare anche l’Iva relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile per il tipo di operazione. Resta invece fuori, dal totale delle spese utili ai fini del tax credit, l’Iva parzialmente indetraibile, corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto alla detrazione e le operazioni esenti. L’Agenzia spiega infatti come l’Iva parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata, “non può essere considerata come costo afferente le singole operazioni d’acquisto ma è una massa globale che si qualifica come costo generale”, ma “resta salva, ovviamente, la possibilità di computare nel valore degli investimenti l’Iva totalmente indetraibile derivante dal pro rata pari a zero”.
E dunque alla luce di questi chiarimenti l’Amministrazione
fiscale conclude affermando che, rispetto al caso sottoposto, può rientrare tra i costi rilevanti ai fini dell’agevolazione anche l’Iva indetraibile assolta dall’istante a patto che la società abbia realmente un pro-rata di detraibilità pari a zero.