Pir: tra novità e consultazioni inizia il 2021

20.1.2021
Tempo di lettura: 2'
L'Agenzia delle entrate ha posto in consultazione la bozza di una circolare che fornisce i chiarimenti per i risparmiatori e gli operatori del settore in merito alle novità introdotte alla disciplina fiscale dei Pir ad opera del Dl n. 124/2019, del decreto Rilancio e da ultimo dalla Legge di bilancio 2021
La pubblicazione è volta ad ottenere pareri da parte dei soggetti interessati, privati investitori ed operatori finanziari per la definitiva stesura della circolare
Nella Legge di bilancio 2021 è stato introdotto un credito di imposta pari alle eventuali minusvalenze derivanti dagli investimenti qualificati fatti entro il 31 dicembre 2021
Chi investe nelle piccole e medie imprese ha una ricompensa fiscale. I redditi generati dai Piani di risparmio a lungo termine (Pir) non sono soggetti a imposizione, pertanto, non sono tassati come redditi di capitale e non sono soggetti all'imposta di successione. Nella Legge di bilancio 2021 è inoltre stato introdotto anche un credito di imposta pari alle eventuali minusvalenze derivanti dagli investimenti qualificati fatti entro il 31 dicembre 2021, a condizione che gli stessi siano detenuti per almeno 5 anni.
Il credito d'imposta è utilizzabile, in 10 quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi a partire da quella relativa al periodo d'imposta in cui le componenti negative si considerano realizzate ovvero in compensazione mediante il modello F24.
L'Agenzia delle entrate ha posto in consultazione la bozza di una circolare che fornisce i chiarimenti per i risparmiatori e gli operatori del settore in merito alle novità introdotte alla disciplina fiscale dei Pir ad opera del Dl n. 124/2019, del decreto Rilancio e da ultimo dalla Legge di bilancio 2021. C'è tempo fino al 16/02/2021 per inviare le proprie osservazioni e proposte all'indirizzo di posta elettronica dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it.
Tenuto conto del breve lasso temporale in cui si sono succedute le modifiche normative e della operatività del mercato, la pubblicazione in consultazione pubblica è volta ad acquisire dai soggetti interessati, privati investitori ed operatori finanziari, contributi utili per la definitiva stesura della circolare.
In generale, il regime Pir riguarda essenzialmente i redditi di natura finanziaria percepiti dalle persone fisiche fiscalmente residenti nel territorio italiano, conseguiti al di fuori dell'esercizio di un'attività di impresa, nonché dalle casse di previdenza e dai fondi pensione. È previsto un limite massimo dell'importo investito pari a 150 mila euro, con un limite annuo di 30 mila euro. Per quanto riguarda i Pir alternativi è previsto un plafond complessivo di 1.500.000 euro, con un limite, per ciascun anno solare di 300 mila euro. Inoltre, per poter fruire del regime di non imponibilità, bisogna detenere gli investimenti per almeno 5 anni.
La disciplina dei Pir è però stata di diverse modifiche che sono intervenute nell'arco di pochi anni dall'introduzione. La prima la si trova nella Legge di bilancio 2019. Questa ha introdotto specifici vincoli nella composizione degli investimenti ammissibili nel Pir che, di fatto, ne hanno limitato l'operatività. Questo ha avuto come conseguenza l'intervento di un Dl che ha introdotto nuove modifiche. Con quest'ultimo sono stati previsti nuovi criteri per l'ammissibilità degli investimenti qualificati per i Pir costituiti dal 1° gennaio 2020 e regole specifiche per le casse di previdenza e i fondi pensione. Il decreto Rilancio ha poi introdotto i Pir alternativi, misure strutturali volte a incentivare l'afflusso di risorse alle imprese, non solo in capitale di rischio ma anche in capitale di debito, potenziando dal punto di vista quantitativo, le capacità dei Pir di convogliare il risparmio privato verso il mondo delle imprese. Un'altra modifica è stata infine fatta nel decreto Agosto che ha innalzato i limiti quantitativi per gli investimenti in Pir alternativi.
L'Agenzia delle entrate ha posto in consultazione la bozza di una circolare che fornisce i chiarimenti per i risparmiatori e gli operatori del settore in merito alle novità introdotte alla disciplina fiscale dei Pir ad opera del Dl n. 124/2019, del decreto Rilancio e da ultimo dalla Legge di bilancio 2021. C'è tempo fino al 16/02/2021 per inviare le proprie osservazioni e proposte all'indirizzo di posta elettronica dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it.
Tenuto conto del breve lasso temporale in cui si sono succedute le modifiche normative e della operatività del mercato, la pubblicazione in consultazione pubblica è volta ad acquisire dai soggetti interessati, privati investitori ed operatori finanziari, contributi utili per la definitiva stesura della circolare.
Il regime Pir
In generale, il regime Pir riguarda essenzialmente i redditi di natura finanziaria percepiti dalle persone fisiche fiscalmente residenti nel territorio italiano, conseguiti al di fuori dell'esercizio di un'attività di impresa, nonché dalle casse di previdenza e dai fondi pensione. È previsto un limite massimo dell'importo investito pari a 150 mila euro, con un limite annuo di 30 mila euro. Per quanto riguarda i Pir alternativi è previsto un plafond complessivo di 1.500.000 euro, con un limite, per ciascun anno solare di 300 mila euro. Inoltre, per poter fruire del regime di non imponibilità, bisogna detenere gli investimenti per almeno 5 anni.
La disciplina dei Pir è però stata di diverse modifiche che sono intervenute nell'arco di pochi anni dall'introduzione. La prima la si trova nella Legge di bilancio 2019. Questa ha introdotto specifici vincoli nella composizione degli investimenti ammissibili nel Pir che, di fatto, ne hanno limitato l'operatività. Questo ha avuto come conseguenza l'intervento di un Dl che ha introdotto nuove modifiche. Con quest'ultimo sono stati previsti nuovi criteri per l'ammissibilità degli investimenti qualificati per i Pir costituiti dal 1° gennaio 2020 e regole specifiche per le casse di previdenza e i fondi pensione. Il decreto Rilancio ha poi introdotto i Pir alternativi, misure strutturali volte a incentivare l'afflusso di risorse alle imprese, non solo in capitale di rischio ma anche in capitale di debito, potenziando dal punto di vista quantitativo, le capacità dei Pir di convogliare il risparmio privato verso il mondo delle imprese. Un'altra modifica è stata infine fatta nel decreto Agosto che ha innalzato i limiti quantitativi per gli investimenti in Pir alternativi.