Per la residenza fiscale estera vale la prova contraria

26.3.2021
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Ai fini dell'accertamento della residenza fiscale devono essere vagliati attentamente anche gli elementi di collegamento con il Paese estero forniti dal contribuente. La sentenza n. 7621 depositata il 23 marzo 2021 dalla Corte di Cassazione fornisce i criteri da seguire in questi casi
Nei casi in cui l'Agenzia delle Entrate utilizzi presunzioni semplici per contestare la residenza fiscale del contribuente che si sia trasferito all'estero è necessario che tali presunzioni siano gravi, precise e concordanti affinché l'accertamento sia opponibile al contribuente. E tali elementi devono essere attentamente vagliati dal giudice di merito al pari di quelli offerti dal contribuente in sua difesa. Tra gli elementi di collegamento con il Paese estero che il contribuente può fornire vi sono in particolare:
- Il trasferimento anagrafico del contribuente nel Paese estero e le relative comunicazioni di quest'ultimo alle autorità estere
- L'ottenimento della cittadinanza del Paese estero
- La permanenza nel Paese estero anche dei figli del contribuente.
Se il giudice di merito non approfondisce anche questi aspetti o si limita a non tenerne conto, aderendo passivamente alle impostazioni dell'Agenzia delle Entrate, determina un vizio di motivazione della sentenza. Tale vizio comporta la necessità di riforma della decisione.
Il caso esaminato dalla sentenza n. 7621, depositata il 18 marzo 2021, emessa dalla Corte di Cassazione origina da un accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria nei confronti di un cittadino italiano trasferitosi nel Regno Unito. L'Agenzia delle Entrate si è così attivata per attrarre a imposizione in Italia i redditi ricondotti al contribuente nell'ambito di una contestazione più ampia. Il contribuente, iscritto all'Aire sin dal 29 giugno 1994, è stato considerato dall'Amministrazione finanziaria residente fiscalmente in Italia, anziché a Londra, sulla base «delle numerose presenze del riscontrate in Italia[...] seppur non sufficienti - per tutti gli anni analizzati- ad attivare la presunzione legale di residenza, tuttavia considerate insieme agli altri fattori sopra esplicitati costituiscono elementi dotati degli attributi di gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 c.c. che consentono di affermare che il contribuente avesse solo fittiziamente stabilito la residenza in Inghilterra». In materia, la Corte di Cassazione ha già avuto modo di precisare che, in tema di imposte sui redditi, occorre la verifica degli elementi indiziari relativi alla pretesa persistenza nel territorio nazionale della sede principale degli interessi economici e personali del contribuente, per la maggior parte del periodo d'imposta. Inoltre, occorre valutare gli elementi che hanno portato l'Ufficio a ritenere come fittizio il trasferimento all'estero. Non possono poi essere trascurati gli elementi di collegamento con il Paese estero offerti dal contribuente. Il giudice, quindi, dovrà condurre un'approfondita disamina logica e giuridica del relativo quadro indiziario nel suo complesso. E di tale verifica dovrà riportante i passaggi nella sentenza per non incorrere nel vizio di motivazione (art. 134, comma 2, n. 4 c.p.c. e art. 111 Cost.).
Sull'applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito i giudici evidenziano, nella sentenza in commento, che solo l'accertamento dell'effettiva, e non fittizia, residenza del contribuente nel Regno Unito potrebbe rendere necessaria l'applicazione della normativa convenzionale. Ciò in quanto le disposizioni della convenzione per eliminare le doppie imposizioni si applicano quando in base alle norme convenzionali una persona fisica è considerata residente fiscalmente in entrambi gli Stati contraenti.
In tal caso per l'individuazione della residenza fiscale in uno dei due Paesi si fa riferimento ai seguenti elementi:
Il caso esaminato dalla sentenza n. 7621, depositata il 18 marzo 2021, emessa dalla Corte di Cassazione origina da un accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria nei confronti di un cittadino italiano trasferitosi nel Regno Unito. L'Agenzia delle Entrate si è così attivata per attrarre a imposizione in Italia i redditi ricondotti al contribuente nell'ambito di una contestazione più ampia. Il contribuente, iscritto all'Aire sin dal 29 giugno 1994, è stato considerato dall'Amministrazione finanziaria residente fiscalmente in Italia, anziché a Londra, sulla base «delle numerose presenze del riscontrate in Italia[...] seppur non sufficienti - per tutti gli anni analizzati- ad attivare la presunzione legale di residenza, tuttavia considerate insieme agli altri fattori sopra esplicitati costituiscono elementi dotati degli attributi di gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 c.c. che consentono di affermare che il contribuente avesse solo fittiziamente stabilito la residenza in Inghilterra». In materia, la Corte di Cassazione ha già avuto modo di precisare che, in tema di imposte sui redditi, occorre la verifica degli elementi indiziari relativi alla pretesa persistenza nel territorio nazionale della sede principale degli interessi economici e personali del contribuente, per la maggior parte del periodo d'imposta. Inoltre, occorre valutare gli elementi che hanno portato l'Ufficio a ritenere come fittizio il trasferimento all'estero. Non possono poi essere trascurati gli elementi di collegamento con il Paese estero offerti dal contribuente. Il giudice, quindi, dovrà condurre un'approfondita disamina logica e giuridica del relativo quadro indiziario nel suo complesso. E di tale verifica dovrà riportante i passaggi nella sentenza per non incorrere nel vizio di motivazione (art. 134, comma 2, n. 4 c.p.c. e art. 111 Cost.).
Sull'applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito i giudici evidenziano, nella sentenza in commento, che solo l'accertamento dell'effettiva, e non fittizia, residenza del contribuente nel Regno Unito potrebbe rendere necessaria l'applicazione della normativa convenzionale. Ciò in quanto le disposizioni della convenzione per eliminare le doppie imposizioni si applicano quando in base alle norme convenzionali una persona fisica è considerata residente fiscalmente in entrambi gli Stati contraenti.
In tal caso per l'individuazione della residenza fiscale in uno dei due Paesi si fa riferimento ai seguenti elementi:
- La persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale dispone di un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali)
- se non si può determinare lo Stato contraente nel quale la persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone di un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
- se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità