Tra gli aspetti da prendere in considerazione, quello della ottimizzazione fiscale ha il suo giusto peso: hanno sentito in giro che diversi Stati offrono regimi agevolativi che permetterebbero – in cambio di una lump-sum o di aliquote “iper-scontate” (e salvo ipotesi di remittance nel paese di nuova residenza e di source tax(es) pretese dallo Stato in cui “risiede” il patrimonio) – di esentare i patrimoni detenuti (e i relativi redditi prodotti) all’estero: Portogallo, Cipro, Malta, Regno Unito, giusto per restare in Europa, ma anche più di recente Grecia e Italia.
Ed è proprio l’Italia che rappresenterebbe la loro destinazione ideale: paesi e paesaggi disegnati dalla poesia, la cultura che ne solca la sua storia per l’eternità, i frutti offerti dalla sua terra e consapevolmente trasformati dai suoi cittadini, ospiti ignari di una bellezza dal valore inestimabile [nda: secondo me, mi manca un po’ l’Italia] …e in tutto questo, la ciliegina sulla torta: il regime agevolativo del “24-bis” che cattura la loro attenzione e curiosità.
A proposito, stavo per dimenticare: nella loro ricchezza mobiliare un asset non indifferente è costituito da una o più polizze vita di “private insurance”, prodotto di investimento assicurativo (c.d. IBIP) mono o multi-ramo dotato di alte caratteristiche di flessibilità e adattabilità alle richieste ed esigenze più sofisticate emesso da una impresa di assicurazione esercente in libera prestazione di servizi in Italia.
Ed è proprio sulla ricchezza mobiliare, ed in particolare sull’asset polizza di private insurance, che tali soggetti nutrono ancora qualche perplessità: sanno che ci sono stati diversi interventi dell’autorità fiscale italiana ma vorrebbero avere un po’ più di chiarezza.
E allora vediamo di fornirla facendo il punto della situazione sul regime agevolativo del 24-bis e delle potenziali ripercussioni che i più rilevanti interventi dell’Agenzia delle Entrate potrebbero portare alla galassia del private insurance.
Tra tutti, e per quanto qui interessa, si farà riferimento alle seguenti principali pronunce:
- Circolare n. 17/E del 23 maggio 2017,
- Risposta ad interpello n.178 dell’11 giugno 2020, e
- Risoluzione n. 12/E del 18 febbraio 2021.
IL REGIME AGEVOLATIVO DEL 24-BIS
Giusto qualche cenno preliminare sul regime agevolativo in questione o, per essere più precisi, sul regime di imposizione sostitutiva per i nuovi residenti di cui all’articolo 24-bis del Testo unico delle imposte sui redditi (o regime agevolativo dei neo residenti).
Come risaputo, questo regime “consente alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia, dopo essere stati residenti all’estero per almeno nove anni negli ultimi dieci periodi d’imposta, di limitare l’imposizione diretta, indiretta e successoria, ai soli redditi e cespiti di fonte italiana”.
Insomma uno smacco, dal punto di vista italiano, per il principio della worldwide taxation (o principio della tassazione mondiale dei redditi ovunque prodotti, nello Stato di residenza fiscale del contribuente) e una rivincita del Source taxation principle (o principio di imputazione territoriale del reddito nello Stato dove sono allocati i beni), vista l’esenzione da imposizione dei redditi e cespiti di fonte estera. Più nel dettaglio, per chi vi opta vengono previste, in cambio di una lump sum tax di EUR 100.000 per periodo di imposta (e per massimo quindici di questi), diverse esclusioni e/o esenzioni:
- NO ad imposta sulle successioni e sulle donazioni (limitatamente ai beni esistenti al di fuori dell’Italia);
- NO ad imposizione in Italia di ogni reddito prodotto al di fuori del suo territorio;
- NO ad IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero) e IVIE (imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero);
- NO quadro RW (e quindi esonero dalla disciplina del monitoraggio fiscale).
IMPATTI SUL PRIVATE INSURANCE
Tutto in ordine, sembrerebbe, se non per il fatto che quando si passa all’applicazione pratica della normativa si iniziano a scorgere alcune tematiche (e potenziali criticità) di non poca rilevanza. E qui ci limitiamo soltanto ai potenziali impatti sulla galassia del private insurance (e dei suoi intermediari fiscali con connessi schemi applicativi).
Pertanto, fissiamo i presupposti di base e incominciamo questa analisi.
Innanzitutto, tali tipologie di polizze sono da inquadrare nella famiglia degli IBIP, o prodotti di investimento assicurativo, di ramo I e/o ramo III (di norma a vita intera):
- 1. emessi da imprese di assicurazioni non residenti che esercitano la propria attività in Italia in libera prestazione di servizi in regime
A). bi-optato (ovvero applicano l’imposta sostitutiva sui redditi di capitale nonché l’imposta di bollo); oppure
B). non bi-optato (non applicano né l’imposta sostitutiva né l’imposta di bollo).
- 2. contratti in uno degli schemi che segue al fine di esonerare il cliente contraente dagli obblighi di monitoraggio fiscale (e quindi dalla compilazione del quadro RW)
A). a mezzo mandato amministrativo con intestazione (MACI) ad apposita impresa fiduciaria residente in Italia (ossia, la fiduciaria è intestataria della polizza); ovvero
B). a mezzo mandato amministrativo senza intestazione (MASI) ad apposita impresa fiduciaria residente in Italia (ossia, il cliente è intestatario della polizza ma alcuni dei diritti derivanti dalla stessa sono delegati alla fiduciaria, così come tutti i flussi finanziari connessi transitano per un conto intestato alla fiduciaria medesima); ovvero
C). a mezzo mandato all’incasso (MI) ad intermediario fiscale residente (ossia, il cliente è intestatario della polizza ma i flussi finanziari da e verso la polizza transitano per un conto corrente aperto presso un istituto di credito residente in Italia); ovvero
D). direttamente intestata al cliente contraente e con flussi finanziari da e verso la polizza effettuati da e verso istituto di credito estero (ossia, estero su estero o EE).
Se queste sono le premesse, quali sono allora le principali ripercussioni ai prodotti di private insurance (se ci sono) nel caso in cui il cliente opti per il regime agevolativo dei neo-residenti di cui all’art. 24-bis TUIR ? A mio modesto parere, non esiste miglior modo di farlo se non attraverso quello di approfondire le singole tipologie di imposta che, come satelliti, ruotano intorno al prodotto di investimento assicurativo emesso da una impresa di assicurazione estera.
A) “24-BIS”, POLIZZA E IMPOSTA DI SUCCESSIONE
Il regime agevolativo ex art. 24-bis prevede l’applicazione dell’imposta di successione (e donazione) limitatamente ai beni e ai diritti esistenti in Italia al momento dell’apertura della successione (o dell’effettuazione della donazione). Come confermato di recente dall’autorità fiscale, non sono da considerare esistenti in Italia “le azioni, le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa il cui emittente sia un soggetto non residente, senza che assuma rilevanza il fatto che le attività finanziarie siano detenute in un conto di deposito titoli intrattenuto con un intermediario italiano, ovvero benché detenute presso un conto estero, siano gestite, amministrate o siano oggetto di consulenza finanziaria con un intermediario italiano”.
Da una prima analisi non sembrerebbe rilevarsi alcuna particolare ripercussione sulla polizza di private insurance. Infatti, come noto, i proventi percepiti da beneficiari residenti in Italia di prodotti di investimento assicurativo sono esenti da imposta di successione. Quindi su questo specifico aspetto il ruolo del sostituto d’imposta, sia questo da individuarsi nell’impresa di assicurazione estera bi-optata ovvero nell’intermediario fiscale residente che dovesse intervenire nell’incasso delle somme (nel caso di imprese non bi-optate), è out-of-scope visto che l’imposta di successione è fuori dal suo campo di applicazione. Così come è del tutto irrilevante, giusto per essere puntigliosi, il fatto che i proventi siano incassati all’estero (schema EE) ovvero per il tramite di intermediari fiscali residenti (schemi MACI, MASI e MI), in quanto, per l’appunto, si tratta di un non problema visto che la prestazione assicurativa è esente da imposta di successione.
Ma saremmo troppi frettolosi nelle conclusioni se ci soffermassimo soltanto a questo aspetto.
In un’ottica di insurance wealth planning, il prodotto di investimento assicurativo emesso da un’impresa di assicurazione estera potrebbe portare con sé una maggiore ottimizzazione fiscale al neo-residente: infatti se è vero che rientrano nel campo di esenzione dall’imposta di successione i valori mobiliari emessi da soggetti esteri allora è altrettanto vero che i relativi omologhi, ma emessi da soggetti residenti in Italia, vi rientrano a pieno titolo (e quindi ricadono nell’ambito dell’imposta di cui trattasi) a prescindere se questi vengono gestiti/amministrati da soggetti residenti in Italia o all’estero (quello che conta è la territorialità del soggetto emittente).
Ma se invece la gestione di tali attivi (domestici, oltre che esteri) fosse effettuata “entro i confini” di un prodotto che permetta l’esenzione da imposta di successione ? In un tale contesto la polizza di private insurance permetterebbe, a mio personale avviso, una ulteriore ottimizzazione fiscale dovuta ad una maggiore efficienza in materia di imposta di successione offerta dal prodotto medesimo (non rispetto ma) in combinazione ad altro servizio di investimento.
Infatti, visto che tali attivi, indifferentemente da dove sono allocati i relativi emittenti (in Italia o all’estero), costituiscono le riserve matematiche di proprietà dell’impresa di assicurazione, allora si potrebbe pensare proprio alla polizza di private insurance per ovviare alla tematica della territorialità dei soggetti emittenti gli attivi che siano detenuti direttamente dal neo-residente: questi (nel contesto polizza) sarebbero infatti da inquadrare quali sottostanti del prodotto emesso da un’impresa di assicurazione:
- residente in Italia o da una sede secondaria di impresa estera (anche se si perderebbe l’esenzione dall’imposta sui redditi di capitali offerta dal regime agevolativo ex 24-bis, in quanto il soggetto emittente è fiscalmente residente in Italia); oppure
- residente all’estero e che eserciti la propria attività in libera prestazione di servizi in Italia (si otterrebbe maggiore personalizzazione del prodotto e il neo-residente si avvantaggerebbe degli altri benefici offerti dal regime agevolativo in questione e sopra descritti).
Ovviamente, particolare attenzione dovrà essere prestata alle caratteristiche del prodotto che dovrà essere “genuinamente” costruito al fine di evitare eventuali ipotesi di disconoscimento da parte dell’autorità fiscale.
B) 24-BIS, POLIZZA E REDDITI DI CAPITALE
Come anticipato, le polizze di private insurance si individuano di norma con i prodotti di investimento assicurativo (limitiamoci al ramo I e/o III) e di tal guisa producono redditi di capitale per la differenza tra l’importo percepito ed il premio pagato (aspetto che tra l’altro permette di generare il c.d. differimento d’imposta di cui all’art. 45, comma 4, TUIR).
Il quesito da porsi è, pertanto, se tali redditi siano da considerarsi comunque di fonte estera in modo da poter essere neutralizzati (rectius, assorbiti) dalla lump sum tax annuale prevista dal regime agevolativo di cui trattasi (i 100.000 euro per periodo d’imposta, per intendersi) nel caso in cui l’impresa di assicurazione emittente abbia le caratteristiche di cui al precedente punto I e lo schema applicativo sia uno tra quelli di cui al punto II.
Se si fa riferimento alle pronunce summenzionate, allora non si può che affermare che i redditi di capitale prodotti da emittenti non residenti in Italia e percepiti dai neo-residenti mantengono la loro natura di fonte estera, a prescindere se siano incassati/riscossi all’estero o per il tramite di intermediari fiscali residenti. Tali redditi di capitale, pertanto, rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione della lump sum tax dei 100.ooo euro per periodo d’imposta.
Ne deriva pertanto che nell’ambito delle polizze di private insurance emesse da imprese di assicurazione estere bi-optate oppure no (schemi I.A e I.B) varrebbero le regole che seguono:
Una particolare attenzione va invece prestata al momento a partire del quale il cliente che abbia optato per il regime agevolativo dei neo-residenti non rischia di vedersi applicata dal sostituto, l’imposta sostitutiva sui redditi di capitale in caso di riscatto su un prodotto emesso da una impresa di assicurazione estera:
- bi-optata (lo schema I.A) (e a prescindere da come vengano incassati i relativi proventi); ovvero
- non bi-optata (lo schema I.B) ma i cui proventi siano incassati secondo uno degli schemi II.A, II.B e II.C (ossia a mezzo MACI, MASI e MI). In tali circostanze, infatti, gli intermediari fiscali residenti (fiduciaria o istituto di credito) sono tenuti ad agire in qualità di sostituti d’imposta in vece dell’impresa di assicurazione non bi-optata.
Ebbene, a detta dell’autorità fiscale, tale momento sarebbe da individuarsi con il perfezionamento dell’opzione di cui all’art. 24-bis in dichiarazione dei redditi. Infatti è soltanto a seguito del verificarsi di tale condizione (e salvo il pagamento della lump sum tax per la prima annualità) “che il sostituto d’imposta ha la facoltà di scegliere di non applicare la ritenuta sui redditi di fonte estera che distribuisce al neo residente in Italia”. Ciò sta a significare che se il cliente trasferisce la propria residenza fiscale in Italia nell’anno X, tale possibilità avrà luogo soltanto a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi nell’anno X+1.
E nel caso in cui il riscatto dovesse avvenire ad opzione non perfezionata ? Allora il neo-residente potrà vedersi applicata l’imposta sui redditi di capitale da parte del sostituto d’imposta. Una doppia imposizione (quella sui redditi di capitale e la lump sum tax) che potrà essere eventualmente risolta “mediante l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 ovvero mediante rimborso nei termini previsti dall’articolo 38 del d.P.R. n. 602 del 1973”.
Altro aspetto da tenere in debita considerazione, almeno da una prospettiva di insurance wealth planning, riguarda le sorti del trattamento tributario della prestazione assicurativa pagata al beneficiario di polizza fiscalmente residente in Italia. In particolare, con riferimento all’imposta sui redditi di capitale dovuta al pagamento della prestazione assicurativa. E qui si possono delineare almeno due scenari:
- quello in cui il beneficiario di polizza sia un familiare del neo-residente. Oltre a quanto già detto nel precedente paragrafo in merito alla maggiore ottimizzazione in materia di imposta di successione (i.e. l’esenzione), altrettanto non si dovrebbe affermare con riferimento all’eventuale imposta sui redditi di capitale dovuta dal beneficiario fiscalmente residente in Italia: infatti, non dovrebbe essere inclusa nell’ambito oggettivo di applicazione della lump sum tax di 100.000 euro per periodo d’imposta corrisposta dal neo-residente contraente/assicurato di polizza, a meno che l’erede beneficiario sia stato a sua volta oggetto dell’ulteriore opzione della lump sum tax di 25.000 euro per periodo d’imposta. Per chi non lo ricordasse, l’opzione del regime agevolativo può essere estesa a uno o più dei familiari del neo-residente purché ciascuno di questi rientri in una delle categorie di cui all’articolo 433 del codice civile e siano rispettate le altre condizioni a cui è sottoposto lo stesso neo-residente (oltre al pagamento, per l’appunto, dell’ulteriore somma di 25.000 euro per periodo d’imposta).
- un secondo scenario in cui, invece, il beneficiario di polizza sia il neo-residente stesso ma il contraente/assicurato sia un familiare non residente in Italia. Anche se gli aspetti da prendere in considerazione sono molteplici (giusto per citare qualcuno, Stato di ultima residenza del contraente/assicurato, trattamento fiscale e caratteristiche del prodotto di investimento assicurativo e così via dicendo), non si può comunque non accennare al vantaggio che il beneficiario neo-residente otterrebbe dal regime agevolativo ex 24-bis: nessuna pretesa tributaria, almeno dal lato italiano, sui redditi di capitale prodotti dalla polizza di private insurance emessa (all’estero), in quanto “assorbiti” dalla lump sum tax di 100.000 euro (per periodo d’imposta).
C) 24-BIS, POLIZZA E C.D. ANTICIPI DI IMPOSTA
Con tale termine si ricomprendono quelle imposte che perseguono la finalità di anticipo della futura imposta sostitutiva sui redditi di capitale prodotti dalle polizze di private insurance ma il cui soggetto passivo sia da individuarsi, rispettivamente:
- nell’impresa di assicurazione estera bi-optata (la d. imposta sulle riserve matematiche o IRM che viene applicata per masse sul valore complessivo dei contratti emessi in favore di clienti fiscalmente residenti in Italia); ovvero
- nell’intermediario fiscale residente, che negli schemi II.A, II.B e II.C (ossia MASI, MACI o MI) è tenuto ad applicare la suddetta imposta sostitutiva qualora il prodotto di private insurance sia emesso da una impresa di assicurazione estera non bi-optata (la d. imposta sul valore dei contratti o IVCA che viene applicata in via analitica sul valore complessivo del singolo contratto emesso in favore di un cliente fiscalmente residente in Italia).
Ebbene entrambe le imposte (IRM o IVCA) non sono dovute sui prodotti di private insurance del neo-residente per effetto del venir meno, con l’opzione di cui all’art. 24-bis TUIR, dell’applicazione dell’imposta sostitutiva sui redditi di capitale (vedasi paragrafo che precede).
Ciò nonostante, va precisato che l’impresa di assicurazione bi-optata (schema I.A) non sarà tenuta all’applicazione dell’IRM sui prodotti di investimento assicurativi appartenenti ai neo-residenti soltanto a decorrere dal periodo d’imposta in cui si intende perfezionata l’opzione per il regime di cui all’articolo 24-bis. Quindi se, ad esempio, il neo-residente trasferisce la propria residenza fiscale in Italia nell’anno X e l’opzione del regime agevolativo si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione dei redditi nell’anno X+1, allora il valore della corrispondente polizza non sarà da ricomprendersi nel computo dell’IRM da effettuarsi alla fine dell’anno X+1 (e quindi da pagarsi nell’anno X+2).
Anche se non espressamente trattato, si ritiene che analogo criterio debba essere applicato dagli altri intermediari fiscali residenti in merito all’applicazione dell’IVCA.
D) 24-BIS, POLIZZA E REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA
Di diverso avviso invece, le considerazioni da effettuarsi in materia di redditi diversi di natura finanziaria. Infatti, in base ad un recente orientamento dell’autorità fiscale (la Risoluzione 12/E), non rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione della lump sum tax quelle plusvalenze derivanti dalla cessione o rimborso di titoli emessi in Italia ovvero, se emessi all’estero (salvo espresse eccezioni previste dalla normativa), qualora la relativa cessione o rimborso riguardi titoli che si trovino (rectius, siano detenuti) in Italia.
Elemento dirimente affinché tali attività rientrino nel perimetro del regime agevolativo ex art. 24-bis, risulta essere la detenzione presso un conto di deposito aperto dal neo-residente (direttamente o, aggiungerei, per interposta persona) presso istituto bancario non italiano. Se non lo sono, allora sono soggette ad imposizione ordinaria. E tale assunto non cambia, e quindi la natura di reddito estero non è scongiurata, anche nell’ipotesi di gestione/amministrazione di tali attività per il tramite di intermediari fiscali residenti in Italia.
Tanto brevemente premesso, le potenziali ripercussioni sul prodotto di private insurance si potrebbe individuare sotto due diversi profili:
- la cessione del prodotto di investimento assicurativo in quanto tale; ovvero
- la cessione delle attività sottostanti ai fondi interni collegati alla polizza (le c.d. riserve matematiche) nel caso in cui la banca depositaria sia un istituto di credito residente in Italia.
Entrambi gli scenari non sono stati presi in considerazione dalla pronuncia poc’anzi citata.
Quello che si può brevemente riportare, in merito allo scenario A, è che la cessione di una polizza di private insurance come qui delineata va inquadrata, da un punto di vista civilistico, come una cessione di contratto (a scanso di equivoci, si fa qui riferimento al cambio di contraente e non di intestazione da cliente a fiduciaria e viceversa) mentre, da un punto di vista fiscale, le eventuali plusvalenze generano per l’appunto redditi diversi. Dal lato della pronuncia, invece, l’unico riferimento potenzialmente rilevante sarebbe da individuarsi nella fattispecie dei “contratti in cui la controparte sia residente all’estero” effettuata dall’istante nella duplice ipotesi in cui le attività finanziarie “siano detenute dal soggetto neo residente in un conto di deposito titoli aperto presso un intermediario italiano, ovvero benché detenute presso un conto estero, siano gestite, amministrate o siano oggetto di un contratto di consulenza finanziaria con un intermediario italiano”.
Purtroppo, non è questo il luogo per potersi avventurare in un’analisi dettagliata di questo caso specifico, ma si possono comunque suggerire alcuni spunti di riflessione:
- l’ipotesi del conto deposito all’estero sarebbe irrilevante per il prodotto di private insurance in quanto intestatario del conto presso la banca depositaria italiana è l’impresa di assicurazione e non il neo-residente;
- il fatto che una polizza sia detenuta per il tramite di un intermediario fiscale residente in Italia attraverso gli schemi II.A, II.B e II.C (ossia, MACI, MASI e MI) non dovrebbe essere rilevante, da solo, per considerare detenuto in Italia il prodotto di private insurance emesso da impresa estera bi-optata o non. E ciò per due principali ordini di ragione:
- come giustamente osservato dall’istante nella pronuncia di cui trattasi, “ai fini del criterio della territorialità di cui all’articolo 23 del Tuir, non possano trovare applicazione i chiarimenti in materia di monitoraggio fiscale […] forniti nella prassi laddove si afferma che le attività detenute per il tramite di un intermediario italiano che formalmente assume in custodia, deposito, amministrazione o gestione, sono da considerare come esistenti in Italia”; ma soprattutto perché
- la stessa autorità fiscale (sempre nella stessa pronuncia) ha considerato rientrare nell’ambito oggettivo della lump sum tax quei casi “in cui le attività finanziarie estere”, da cui derivano gli stessi redditi diversi, siano oggetto “di amministrazione delle attività finanziarie (ivi inclusi i contratti di amministrazione senza intestazione da parte di società fiduciarie italiane)” da parte di intermediari fiscali residenti in Italia.
Quindi la vera domanda da porsi, almeno a parere di chi scrive, sarebbe da individuarsi sul quando la polizza di private insurance sia da considerarsi “depositata/detenuta” in Italia oppure quando non debba essere considerata come tale. Infatti, soltanto in quest’ultimo caso, la plusvalenza generata dalla cessione a titolo oneroso della polizza di private insurance emessa dall’impresa di assicurazione estera potrebbe rientrare nell’ambito oggettivo di applicazione della lump sum tax prevista dal regime agevolativo dei neo-residenti (e quindi considerarsi esonerata).
Su tutt’altra prospettiva lo scenario B, ossia la cessione delle attività sottostanti ai fondi interni collegati alla polizza (le c.d. riserve matematiche) nel caso in cui la banca depositaria sia un istituto di credito residente in Italia.
In tale circostanza si potrebbe intravedere un’ulteriore ottimizzazione fiscale offerta dal prodotto di private insurance (anche qui, non rispetto ma) in combinazione ad altro servizio di investimento (come lo è quello di gestione di portafoglio), dovuta ad una maggiore efficienza generata sul piano dei redditi diversi : infatti, da un lato, il fatto che le compravendite di titoli “sotto” polizza sono fiscalmente neutrali e, dall’altro, che le riserve matematiche sono di proprietà dell’impresa di assicurazione estera, dovrebbe far sì che le cessioni delle attività finanziarie connesse alla gestione sottostante alla polizza, anche se detenute presso istituto di credito italiano, non debbano essere considerate “domestiche” proprio perché il conto deposito è aperto a nome dell’impresa di assicurazione (e non del neo-residente).
Ovviamente, come in precedenza, anche qui bisognerà prestare particolare attenzione alle caratteristiche del prodotto che dovrà essere “genuinamente” costruito al fine di evitare eventuali ipotesi di disconoscimento/interposizione fittizia delle attività sottostanti alla polizza da parte dell’autorità fiscale.
E) 24-BIS, POLIZZA E IMPOSTE SUL PATRIMONIO MOBILIARE
So che il termine non è proprio appropriato ma faccio riferimento all’imposta di bollo e all’IVAFE, sua gemella diversa. Infatti, pur essendo entrambe imposte che “colpiscono” il patrimonio mobiliare racchiuso nel prodotto di private insurance, sono tra loro alternative ma non si sostituiscono a vicenda, nel senso che l’applicazione dell’una esclude ma non sostituisce l’altra.
La chiave di lettura in questo gioco di parole si rinviene nel fatto che l’imposta di bollo è applicata (fatta eccezione per il ramo I):
- dall’impresa estera bi-optata (lo schema I.B) (e a prescindere da come vengano incassati i relativi proventi); ovvero
- dall’intermediario fiscale residente che negli schemi II.A, II.B e II.C (ossia MASI, MACI o MI) è tenuto ad applicarla qualora il prodotto di private insurance sia emesso da una impresa di assicurazione estera non bi-optata.
Ebbene, a detta dell’Agenzia delle Entrate (circolare n. 28/E del 2012) nel momento in cui al prodotto di private insurance sono applicate sia l’imposta sostitutiva sui redditi di capitale che l’imposta di bollo, allora “le polizze assicurative in questione subiscono, ai fini che qui interessano, un trattamento tributario complessivamente equiparato alle analoghe polizze assicurative italiane. Pertanto, le stesse possono sostanzialmente considerarsi come detenute in Italia e, quindi, non sono assoggettate all’IVAFE”.
Pertanto, l’IVAFE non si applica – a detta dell’autorità fiscale – non perchè sia dovuta l’imposta di bollo (non sostituisce l’IVAFE) ma perché viene meno uno dei presupposti dell’IVAFE: ossia la detenzione all’estero delle polizze. Che ai fini IVAFE sono da considerarsi, per via della doppia imposta (sui redditi di capitale e di bollo), detenute in Italia (e non all’estero).
Questo passaggio è importante perché adottato dall’autorità fiscale per confermare l’applicazione dell’imposta di bollo al prodotto di private insurance del neo-residente (Risposta ad interpello n. 178/2020). E ad identiche conclusioni vi è nuovamente pervenuta anche più di recente (Risoluzione n. 12/E/2021), ma con una argomentazione molto più immediata e spedita: l’imposta di bollo è dovuta “non essendo prevista alcuna disposizione esentativa”.
Di seguito uno schema che riassume le diverse ipotesi di applicazione o meno dell’imposta di bollo.
E’ indubbio che il prodotto di private insurance sia un valido complemento e possa andare a “braccetto” con il regime agevolativo dei neo-residenti. Con il trascorrere degli anni, il quadro originariamente impreciso si sta a poco a poco rendendo più nitido, permettendo di delineare molti elementi di sinergia tra i due istituti che si è cercato (almeno si spera) di illustrare nel corso di questo di articolo.
Ma ahimè, l’opera di interpretazione compiuta sino ad oggi non è ancora giunta a destinazione.
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