Nel caso in questione I proventi derivanti dalle operazioni fatte su piattaforme P2P lending sono soggetti all’Irpef perché la società non risulta essere autorizzata da Banca d’Italia né è iscritta all’albo degli intermediari finanziari
L’istante dovrà dunque far concorrere i proventi alla formazione del reddito complessivo da assoggettare all’ Irpef
Il richiedente spiega all’Agenzia delle entrare come ha intenzione di investire una somma tramite una piattaforma di P2P estera, gestita da una società italiana. Per questo chiede che trattamento fiscale si dovrà applicare ai proventi percepiti e le regole sul monitoraggio fiscale.
La risposta
L’Amministrazione finanziaria in primis ricorda che la tassazione dei redditi percepiti da persone fisiche a seguito di operazioni fatte su piattaforme P2P sono disciplinate all’interno della Legge di bilancio 2018 all’art.1. Da aggiungere come l’art 44 del Tuir prevede anche che nel caso in cui si ha a che fare con società iscritte all’albo degli intermediari finanziari o da istituti di pagamento autorizzati dalla Banca d’Italia i proventi derivanti da operazioni fatte su piattaforme P2P vedranno un’applicazione della ritenuta alla fonte del 26% da parte delle stesse società.
Nel caso in questione però l’investimento è stato fatto tramite una piattaforma estera che risulta essere gestita da un soggetto autorizzato dalla Banca d’Italia. La conseguenza è che sui proventi corrisposti non si può applicare la ritenuta alla fonte del 26%. E dunque questi rientrano come “interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti”. L’istante dovrà dunque far concorrere i proventi alla formazione del reddito complessivo da assoggettare all’ Irpef.
Per quanto riguarda invece il monitoraggio fiscale, l’Amministrazione finanziaria sottolinea come il finanziamento come qui descritto non rientra tra i prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio detenuti all’estero sui quali si applica l’Ivafe (l’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero). Il richiedente dovrà dunque solo sottostare agli obblighi del monitoraggio indicando l’investimento nel quadro RW del modello “redditi persone fisiche” utilizzando il codice 14 relativo ad altre attività estere di natura finanziaria e segnando il campo monitoraggio per non essere soggetto a Ivafe.