Nel dettaglio, il decreto fiscale, che è entrato in vigore il 22 ottobre 2021, detta numerose disposizioni volte a neutralizzare gli effetti negativi prodotti dalla pandemia da covid-19 e che interessano:
i) la materia della riscossione, con specifico riguardo ai versamenti delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio 2020 e 2021 sospese, delle cartelle notificate a partire dal 1° settembre 2021 e delle rateizzazioni in essere prima della sospensione;
ii) la disciplina del credito d’imposta “ricerca e sviluppo” di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, relativamente alla possibilità di riversare spontaneamente quanto indebitamente compensato;
iii) il regime del patent box di cui all’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e successivamente modificato dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (decreto crescita).
Con particolare riferimento a tale ultimo profilo, il decreto fiscale abroga le disposizioni introdotte dalla legge di stabilità 2015 e introduce all’articolo 6, rubricato «semplificazione della disciplina del patent box», un’opzione per una deducibilità del 90% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti passivi Ires in relazione a beni immateriali (intangibles) dagli stessi utilizzati, direttamente o indirettamente, nello svolgimento della propria attività d’impresa.
La modifica si traduce non solo in una semplificazione procedurale ma anche in una nuova opportunità per le imprese relativamente alla possibilità di agevolare i marchi d’impresa, che erano stati esclusi dal precedente patent box, per le opzioni esercitate dopo il 31 dicembre 2016.
La disciplina del patent box abrogata dal decreto fiscale
Prima di procedere a illustrare le recentissime novità introdotte dal decreto fiscale, vale ricordare brevemente che il patent box consiste(va) nella parziale detassazione, nella misura del 50%, dei redditi d’impresa derivanti dall’utilizzo di software protetti da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, know how giuridicamente tutelabile e, per le opzioni esercitate fino al 2016, marchi d’impresa, purché tali beni siano (fossero) espressione delle attività di ricerca e sviluppo svolte dal contribuente.
Nel dettaglio, le modalità di determinazione del reddito agevolabile risulta(va)no differenti a seconda della tipologia di utilizzo dell’intangible e possono così essere sintetizzate:
i) utilizzo indiretto: nei casi di utilizzo del bene mediante concessione in godimento a terzi, la relativa normativa prevede(va) la possibilità di “autoliquidare” il beneficio direttamente in dichiarazione, ferma restando, in presenza di operazioni infra-gruppo, la possibilità di presentare di un ruling facoltativo volto ad attivare una procedura di confronto preventivo con l’Agenzia delle entrate;
ii) utilizzo diretto: nei casi di sfruttamento interno del bene, invece, il contributo economico fornito da ciascun bene materiale oggetto di agevolazione al reddito complessivo (o perdita) realizzato nell’ambito dell’attività di impresa e la conseguente individuazione del reddito agevolabile deve (doveva) essere oggetto di un accordo preventivo (o ruling obbligatorio) con l’Agenzia delle entrate.
A tale riguardo, tuttavia, si ricorda altresì che il decreto crescita ha (aveva) esteso la facoltà di autoliquidazione in dichiarazione anche alle ipotesi di utilizzo diretto, prevedendo al contempo di indicare le informazioni riferite ai criteri della predetta determinazione in apposita documentazione, predisposta e comunicata all’Agenzia secondo le modalità dalla stessa individuate (cosiddetto “regime di autoliquidazione OD”).
Peraltro, accanto alla stessa facoltà di autoliquidazione, il decreto crescita consent(iva)e di accedere, mediante la predisposizione di detta documentazione, a un meccanismo premiale sul versante sanzionatorio, consistente nella disapplicazione della sanzione amministrativa per infedele dichiarazione di cui all’articolo. 1, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997 (penalty protection) in caso di eventuale successiva rettifica della misura del beneficio da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Le semplificazioni alla disciplina del patent box: il regime di deducibilità dei costi al 90%
Come anticipato in premessa, la semplificazione del regime di patent box di ultima introduzione sostituisce il meccanismo della parziale detassazione (al 50%) del reddito agevolabile con una deduzione (al 90%) dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa. Le attività di ricerca e sviluppo possono essere condotte anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati.
A titolo esemplificativo, si faccia riferimento ai seguenti valori:
Costi di R&S eleggibili = 1000 euro
90% dei costi di R&S eleggibili = 900 euro
Variazione in diminuzione = 1900 euro
Come in precedenza, si prevede che la relativa opzione, valida anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap), abbia durata di cinque periodi d’imposta e sia irrevocabile e rinnovabile.
Inoltre, fermo restando che le modalità di esercizio dell’opzione sono rimesse ad apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, il decreto fiscale specifica sin d’ora che, come già previsto dal decreto crescita, le informazioni relative alla determinazione della maggiorazione possano essere indicate in apposita documentazione, così che il contribuente possa ottenere una penalty protection – rispetto alla sanzione per infedele dichiarazione ex articolo 1, comma 2, del decreto-legislativo 471/1997 – per il caso di successiva rettifica da parte dell’Agenzia.
Per finire, occorre sottolineare che l’opzione per il regime di deduzione in commento esclude la possibilità di beneficiare, per i medesimi costi, del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui ai commi da 198 a 206 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; circostanza, questa, che imporrà un’attenta valutazione di convenienza sui due tipi di benefit.
Decorrenza del nuovo regime
Come indicato in premessa, le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 22 ottobre scorso e si applicano, quindi, a tutte le opzioni esercitate a decorrere dalla predetta data, senza possibilità di scegliere il precedente regime che viene espressamente abrogato.
Rispetto a questa ultima previsione, peraltro, si pongono una serie di dubbi interpretativi, ad esempio con riferimento alle fattispecie in cui, nel corso del 2020, fosse stata presentata un’istanza di ruling per la definizione in contraddittorio con l’Agenzia del contributo economico di un bene immateriale utilizzato in modo diretto, ma al 22 ottobre scorso non risultasse ancora presentata la dichiarazione dei redditi 2021 per il 2020 (in scadenza il prossimo 30 novembre), mancando di conseguenza l’esercizio dell’opzione.
Il decreto fiscale, tuttavia, prevede anche una disciplina transitoria, volta a consentire l’opzione per il nuovo patent box ai contribuenti che abbiano validamente esercitato l’opzione secondo le regole precedenti: non è possibile escludere, infatti, che il nuovo regime risulti più conveniente del precedente, oltre che di più semplice attuazione. Tale possibilità di scelta, solo, è preclusa ai soggetti che abbiano già concluso o rinnovato un accordo preventivo con l’Agenzia (ad esempio, rinnovando un accordo per il periodo 2021-2025) e a quelli che abbiano validamente optato per il regime di autoliquidazione OD, introdotto con il decreto Ccescita per l’utilizzo diretto degli intangibles.
Conclusioni
Volendo trarre delle prime conclusioni rispetto alla descritta modifica normativa (e ferma restando la necessità di attendere la conclusione dell’iter parlamentare del Decreto Fiscale), sembra di poter affermare che il nuovo Patent Box risulti di sicuro vantaggio, e quindi di particolare interesse, per i soggetti che sostengono costi importanti per la promozione del proprio marchio – ai quali, infatti, con il nuovo regime viene nuovamente consentita la possibilità di accedere all’agevolazione per tale tipologia di intangible – mentre risulterà generalmente meno vantaggioso del precedente regime, richiedendo comunque una valutazione “case by case”, per quanto riguarda lo sfruttamento dei restanti beni immateriali (e ciò anche alla luce dell’impossibilità di far concorrere i medesimi costi sia all’agevolazione del patent box che al credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo).
Indubbiamente apprezzabile, invece, appare la scelta del legislatore di semplificare il meccanismo applicativo dell’agevolazione, così da rendere quest’ultima maggiormente accessibile (soprattutto per i soggetti meno strutturati) oltre che più oggettiva ai fini della relativa determinazione.