In sintesi l’Agenzia delle entrate sostiene che le fatture del 2019 potranno essere inserite nella dichiarazione 2020 e contribuiranno a determinare l’imposta totale
Il tutto parte da una richiesta fatta da una società che chiede di conoscere se sia corretto valorizzare le indicazioni presenti nelle istruzioni al modello Iva 2020
Il tutto parte da una richiesta fatta da una società chiede di conoscere se sia corretto valorizzare le indicazioni presenti nelle istruzioni al modello Iva 2020, con l’effetto di far concorrere tale credito alla liquidazione Iva di gruppo, o se si debba sterilizzare il credito relativo alle fatture registrate nel 2020, ed eventualmente in che modo. Detto ciò l’istante ritiene che le istruzioni alla dichiarazione Iva forniscono una chiara ed inequivocabile indicazione circa il fatto che il credito in esame, di competenza del 2019 e da indicare nella Dichiarazione Iva 2020, debba essere trasferito alla procedura di liquidazione Iva di gruppo, avendo quest’ultima avuto corso per tutto il periodo di imposta 2019.
L’Agenzia delle entrate ricorda che a seguito delle ultime modifiche normative introdotte dal Cura Italia (Dl n.50/2020) con riferimento alle fatture di acquisto:
- il diritto alla detrazione dell’Iva relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
- la registrazione deve avvenire anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione, e comunque entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
La norma inoltre prevede come la detrazione possa essere esercitata dal cessionario o committente a partire dal momento in cui si manifesta, per il cedente o prestatore l’esigibilità dell’imposta corrispondente secondo cui “il diritto a detrazione sorge quando l’imposta detraibile diventa esigibile”. Inoltre la nuova norma ha anche modificato il termine entro cui il diritto deve essere esercitato. “Il lasso temporale entro cui i soggetti passivi d’imposta possono operare la detrazione dell’Iva assolta sull’acquisto e l’importazione di beni e servizi, è stato ridotto e la detrazione deve essere operata, al più tardi, – dies a quem – con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto”, ricorda l’Agenzia delle entrate.
E dunque, nel caso sottoposto all’Agenzia delle entrate, le fatture di acquisto che la controllata ha ricevuto in qualità di committente/cessionario nell’anno 2019 e che ha contabilizzato nei mesi da gennaio a maggio 2020, sono state giustamente registrate entro i termini di legge, potendo essere annotate in contabilità, al più tardi, entro il 30 giugno 2020. Il credito deve infatti essere esposto nella dichiarazione Iva 2020.