La tassazione del trust: focus sulle ultime novità

Nicola Dimitri
24.10.2022
Tempo di lettura: 5'
Per fare chiarezza sui principali aspetti della Circolare n. 34/E, We Wealth ha raccolto i commenti di alcune tra le più accreditate realtà italiane operanti nell’ambito della protezione e gestione del patrimonio

Il documento fornisce indicazioni sull’applicazione dell’Ivie e Ivafe, in punto di monitoraggio fiscale nonché in materia di imposizione indiretta

La circolare fornisce chiarimenti ai fini delle imposte sui redditi delle attribuzioni da parte di trust opachi stabiliti in Paesi con regimi fiscali privilegiati

Negli ultimi anni sono sempre di più le famiglie e le imprese che, anche in Italia, con il supporto essenziale di professionisti esperti del settore (in particolare studi legali e tributari, family office e società di gestione patrimoniale) hanno deciso di ricorrere all’istituto del trust per rispondere alle proprie, diversificate quanto trasversali, esigenze.

Del resto, i settori in cui il trust può rivelarsi uno strumento vantaggioso sono numerosi: da un utilizzo più tradizionale, circoscritto ad esempio all’ambito della pianificazione patrimoniale e successoria, si è aperta nel tempo – anche attraverso la copiosa prassi e le numerose posizioni assunte dalla giurisprudenza di merito – la strada al ricorso del trust nell’ambito di operazioni finanziarie e societarie, nelle procedure concorsuali (per gestire la crisi d’impresa e garantire i creditori) e, perfino, nel campo regolamentare. 

In questo senso, è evidente che quando si parla di trust ci si riferisce ad uno strumento versatile e flessibile, idoneo a garantire, quale “soggetto”, per così dire, “terzo”, la protezione e la gestione del patrimonio, il passaggio generazionale, la continuità aziendale. 

Ebbene, alla luce dell’importanza di questo istituto, è appena il caso di fare il punto sulle novità introdotte dalla Circolare n. 34/E, recentemente pubblicata dall’Agenzia delle entrate (20 ottobre 2022). Si tratta, infatti, di un documento particolarmente atteso da parte di tutti gli attori e gli operatori a diversi livelli coinvolti sul tema, in quanto reca chiarimenti e indicazioni sui più recenti interventi normativi e orientamenti giurisprudenziali che hanno interessato la disciplina del trust.

A tal riguardo, per fare chiarezza sui principali aspetti della Circolare n. 34/E che interessano famiglie e imprese, We Wealth ha raccolto i commenti di alcune tra le più accreditate realtà italiane, a diversi livelli, operanti nell’ambito della protezione e gestione del patrimonio: si tratta di Belluzzo International Partners, boutique professionale multidisciplinare e internazionale, nella persona del founding partner Luigi Belluzzo e di Francesco Amoresano, amministratore di Orisea Family Office.

Dott. Belluzzo, quale è la portata di questa Circolare per gli esperti di pianificazione patrimoniale e per l’industria del wealth management?

Definirei epocale la portata di questa Circolare. Basta apprezzare le differenze tra il testo definitivo del 20 ottobre 2022 e la bozza dell’11 agosto 2021 per qualificare il merito dell’Amministrazione, atto a chiarire le loro interpretazioni anche a valle di un confronto con le professioni e gli operatori. 

Il grande merito di questa circolare è, in effetti, quello di chiarire molti passaggi interpretativi e consentire di conseguenza a noi operatori, anche in ambito internazionale, di operare in full compliance applicando il metodo del doppio binario: diritto internazionale e fiscalità domestica. Con grande beneficio per i clienti del private banking e wealth management, ma non solo.


Dott. Belluzzo, la Circolare, tra le altre cose, fornisce chiarimenti ai fini delle imposte sui redditi delle attribuzioni da parte di trust stabiliti in Paesi con regimi fiscali privilegiati. Può dirci qualcosa in più sul punto?

L’utilizzo dei trusts – a me piace scriverlo in plurale proprio per la difficoltà di classificare questi duttili strumenti – si perde come noto nella notte dei tempi. Si tratta indubbiamente di uno strumento particolarmente idoneo per operare in un contesto internazionale, soprattutto per la sua duttilità legale (ad esempio con finalità successoria). 

La Circolare prende posizione (interpretativa) netta in merito alla fiscalità per i beneficiari residenti in Italia di trust non residenti (commerciali o non commerciali; opachi o trasparenti). Per l’Amministrazione innanzi ad un trust non residente trasparente, il reddito ovunque conseguito va assoggettato al beneficiario residente per “imputazione”. Se il beneficiario è persona fisica residente pertanto si qualifica reddito di capitale con aliquota progressiva ai fini Irpef. In tema non mancherà un certo dibattito, data la posizione di dottrina (minoritaria). Tuttavia è interessante il passaggio della Circolare dove si evidenzia un generale principio di “divieto” di doppia imposizione economica. Il tema è particolarmente significativo in ottica di pianificazione, dato che ora gli esperti hanno una chiara linea interpretativa del pensiero dell’Amministrazione.

Diversa la situazione nel caso di trust non residente opaco, pertanto senza “beneficiari individuati” del reddito, dove occorre verificare se il trust è “stabilito” in stati o territori “paradisiaci”. La Circolare meritoriamente collega lo stabilimento alla residenza fiscale del trust, superando tutti i dubbi emergenti dalla lettura della prima bozza, e chiarisce, anche qui prendendo una posizione netta che non mancherà di suscitare dibattito in dottrina, come occorra seguire un criterio per cassa per attribuire al beneficiario residente l’eventuale reddito imponibile. 

La ratio è quella di evitare salti di imposta. Ed è per questo che la Circolare chiarisce la regola della metà dell’imposizione applicabile in Italia. Se inferiore, il trust si qualifica “paradisiaco”, introducendo una nuova classificazione che amplia quelle delle white list o black list fiscali. In questo caso l’attribuzione da trust “paradisiaco”, anche se giuridicamente di capitale, sarà tassata "redditualmente" in capo al beneficiario residente in Italia di trusts (o “istituti aventi analogo contenuto”). 

Risulta pertanto centrale, per i trusts già esistenti, individuare se e in che misura gli stessi possano essere qualificati trasparenti o opachi e, in quest’ultimo caso, “paradisiaci”. Un’operazione già iniziata con la pubblicazione della bozza di Agosto 2021, ma certamente necessaria per una piena compliance anche tributaria degli strumenti internazionali quali trusts, fondazioni o simili. Verificando anche se siano strumenti commerciali o non commerciali.

"Last but not least", la Circolare dedica spazio al tema dell’interposizione del trust. Nulla di innovativo rispetto ai dibattiti dottrinali e ai confronti con l’Amministrazione, ma è importante che siano ribaditi anche in questa sede. Il tema è particolarmente qualificante per alcuni casi di passaggio generazionale e per alcuni casi di pianificazione cross-border applicabili a famiglie internazionali in cui alcuni membri decidano di trasferirsi in Italia.


Per quanto concerne le imposte indirette cosa dice la Circolare? Conseguentemente, quali sono le più rilevanti conclusioni che si possono trarre sull’inquadramento della “dotazione” di beni e diritti in trust, ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni?

In relazione alle imposte indirette la Circolare conferma l’inversione interpretativa, di cui alla Bozza di oltre quattordici mesi precedente, aderendo all’orientamento più che maggioritario della Cassazione: l’atto dispositivo, con cui si aumenta il patrimonio del trustee dello specifico trust, va assoggettato ad Imposta di registro in misura fissa. L’imposta si paga sull’arricchimento, quindi in “uscita” ciò vale a dire sull’attribuzione dei beni ai beneficiari.

Ma c’è anche dell’altro. Al momento dell’attribuzione del bene, in “uscita” dal trustee al beneficiario, sarà necessario valutare se tale attribuzione sia “stabile”, guardando anche alle clausole e alle regole del trust, nel concreto. In effetti, guardando allo specifico caso, questa “attribuzione stabile” potrebbe essere riferibile anche all’atto (iniziale) di destinazione. Occorre fare attenzione particolare al modo in cui questi strumenti (atto istitutivo, atti dispositivi, altri atti e lettere) sono scritti e le regole che li incardinano aprendo il tema dei trust discrezionali, che emergono, quando ben strutturati, in modo deciso e favorevole. Per il Fisco bisogna in effetti guardare all’arricchimento patrimoniale in capo al beneficiario, integrando il presupposto impositivo.

Anche per il Fisco il trust “è un rapporto giuridico complesso con un’unica causa fiduciaria”. Pertanto, enuncia la Circolare, le aliquote e le franchigie vanno individuate all’atto dell’attribuzione (disposizione) dei beni, secondo le regole del TUS e quindi sulla base del rapporto di parentela o affinità tra disponente e beneficiari. L’applicazione dell’imposta, come regolata dal TUS, essendo a “formazione progressiva” comporta una verifica dei requisiti all’atto di apporto (disposizione) dei beni al trust. Qui, con riferimento alle attribuzioni effettuate dai trust già esistenti, la Circolare introduce un concetto molto efficace ed innovativo per gestire i temi pregressi: quello dell’ “Esaurimento”. Per il Fisco, questa fattispecie si verifica allorquando non cambiano, nella vita del trust, i beneficiari di quel determinato bene e quel bene (o diritto) per il quale all’atto iniziale, quando si verifica la segregazione, si è considerata l’imposizione. Diversamente il rapporto non si configura quale fattispecie di “rapporto esaurito”, comportando una conseguente imposizione al momento della futura attribuzione, pur considerando l’eventuale imposta già versata al momento della disposizione in trust.


Può fare un ultimo commento, anche tenendo conto dell’apporto della Circolare n. 34/E, sul regime fiscale del trust applicabile in Italia, in particolare nell’ottica di imprese e famiglie?

Dopo i chiarimenti del Fisco con la Circolare, il panorama di riferimento è molto positivo per l’Italia e, in generale, per la diffusione ancora maggiore dello strumento trust ai fini di pianificazione patrimoniale. 

I trusts hanno sempre avuto due avversari in Italia: una “certa” complessità normativa e una “certa” avversione del contribuente verso uno strumento non ben visto dal Fisco.

A me pare che entrambi questi avversari abbiano da lasciare il campo aprendo la strada ad un utilizzo maturo di questi strumenti. Certamente il Fisco ha fatto chiarezza e, se è vero che su alcuni argomenti ancora è possibile arguire e discutere una linea interpretativa tributaria diversa, le linee guida che ci ha dato l’Amministrazione paiono più che sufficienti per la gran parte dei casi che affrontiamo quotidianamente nella professione. Mi pare quindi che possa essere giudicato superato l’avversario insito in una certa lettura prudente rispetto a quanto il Fisco possa (mal) pensare innanzi ad un trust.

Dott. Amoresano, in che modo un family office può supportare i propri clienti nella protezione e valorizzazione del patrimonio?

Il family office è, nella visione anglosassone, la pietra angolare su cui fondare lo sviluppo, la preservazione e la continuità delle dinamiche imprenditoriali e familiari; è il soggetto cui la famiglia si affida per individuare, con occhio terzo e indipendente, i migliori strumenti per la gestione degli assetti di governance, tanto familiari – mediante l’istituzione del consiglio di famiglia – che imprenditoriali, per la programmazione, l’osservazione e la misurazione dei fenomeni di natura finanziaria-reddituale e strategica. 

Tra i servizi del family office rientra l’account aggregation, un’attività di monitoraggio del portafoglio di attività che sfocia nella produzione di un report consolidato su composizione, consistenza, costi di gestione e rendimento, che consente alla famiglia di fotografarne lo stato e misurarne la bontà.

Può far capo al family office anche l’attività di trustee, per la gestione del trust di famiglia, nonché, per il tramite di una società fiduciaria, l’assunzione di mandati fiduciari nell’interesse dei membri della famiglia.

Quanto al trust, strumento estremamente versatile e oggi pienamente riconosciuto dal Fisco italiano, consente alle famiglie, tra l’altro, di programmare efficacemente il passaggio generazionale, e quindi non disperdere il patrimonio familiare, affidandone l’esecuzione a un soggetto professionale, terzo e indipendente.

Il mandato fiduciario, invece, è uno strumento molto utile anche sul piano fiscale, ad esempio per l’intestazione fiduciaria di asset detenuti all’estero, evitando al fiduciante, pur mantenendo l’intestazione formale dei beni, la compilazione del quadro RW della dichiarazione.


Tra la gamma di servizi offerti da un family office senza dubbio vi è quello della gestione delle proprietà immobiliari e degli investimenti finanziari. A tal riguardo, a margine della Circolare n. 34/E, può dirci qualcosa in punto di Ivie, imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero e Ivafe, imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, dovuta da trust residenti in Italia?

Si tratta di due prelievi patrimoniali, che colpiscono il possesso di immobili e di attività finanziarie detenute all’estero, omogeneizzandone il trattamento fiscale agli omologhi detenuti in Italia.

In principio i due prelievi colpivano le persone fisiche residenti in Italia; successivamente, a partire dal 2020, l’obbligo di pagamento di Ivie e Ivafe è stato esteso anche agli enti non commerciali - tra cui i trust - e alle società semplici ed equiparate residenti, rimuovendo la residua discrasia esistente tra i predetti assetti proprietari.

Quanto all’Ivie, l’imposta è molto simile all’Imu: è prevista infatti l’esenzione per le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad esclusione delle abitazioni principali di lusso, che godono comunque di un’aliquota agevolata.

Quanto all’Ivafe, l’imposta colpisce la detenzione di prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio. Sono pertanto escluse le quote di partecipazione in società estere non rappresentate da titoli, i diritti di credito, le monete estere e le criptovalute.

Redattore e coordinatore dell'area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell'ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

Cosa vorresti fare?