In linea generale per le rendite finanziarie l’aliquota dell’imposizione sui redditi è flat
Il rendimento conseguito come risultato dell’investimento in titoli di Stato sconta una specifica tassazione
Ebbene, occorre prestare attenzione alla tassazione dei titoli di Stato; dunque, ai titoli obbligazionari emessi dagli Stati Sovrani (ad esempio Buoni Ordinari del Tesoro Bot, Buoni del Tesoro Poliennali Btp) e detenuti da soggetti che non esercitano in regime di impresa.
I titoli di Stato, che possono essere acquistati in asta, quindi al momento dell’emissione, o sul mercato secondario (mercato nel quale si svolgono le negoziazioni dei titoli di Stato già in circolazione), sono, infatti, tassati in modo diverso a seconda del soggetto che li detiene.
Per i contribuenti che agiscono quali titolari di reddito di impresa, e quindi percepiscono interessi su titoli di Stato nell’esercizio di un’attività commerciale, i titoli non sono soggetti ad alcuna ritenuta o prelievo sostitutivo e concorrono, unitamente a tutti gli altri elementi negativi e positivi di reddito, alla formazione del reddito imponibile complessivo.
Per i soggetti non imprenditori, gli interessi generati dai titoli di Stato formano redditi di capitale, mentre le plusvalenze determinate dal rimborso o dalla cessione degli stessi, rientrano nella categoria di redditi diversi di natura finanziaria e scontano l’applicazione di un’imposta sostitutiva pari ad un’aliquota fissa del 12,5%.
Infatti, benché le rendite derivanti da attività finanziarie, nella generalità dei casi, scontino un’aliquota del 26%, nel caso di titoli di Stato, il legislatore ha mantenuto un prelievo più favorevole, tanto per gli interessi che per le plusvalenze.
L’imposta sostitutiva del 12,5% applicata sulle plusvalenze e sugli interessi maturati dai titoli di Stato si applica, anche, per i titoli di Stato esteri. A condizione, però, che si tratti di giurisdizioni appartenenti all’elenco dei Paesi white list. In caso contrario, infatti, se si tratta di paesi a fiscalità privilegiata, verrà applicata l’imposta sostitutiva al 26%.
Non concorrono a formare l’attivo ereditario i titoli del debito pubblico (compresi i buoni ordinari del tesoro ed i certificati di credito del tesoro); i titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati; i titoli di Stato emessi da Stati appartenenti all’Ue; i titoli equiparati a quelli emessi da Stati appartenenti all’Ue.
Risultano esclusi dall’imposta di successione anche le quote di partecipazione a fondi comuni di investimento che includano titoli del debito pubblico o titoli di Stato.
Diverso è il discorso per le donazioni. In questo caso, infatti, non opera l’esclusione dall’imposta, la quale risulta dovuta per ogni trasferimento a titolo gratuito avente ad oggetto titoli di Stato.