La pianificazione successoria ai tempi del covid-19

Elio Macchia
Elio Macchia
28.5.2020
Tempo di lettura: 3'
Il contratto di affidamento fiduciario si presenta come una soluzione efficace per l'imprenditore che intenda programmare, in anticipo, una tutela per la propria famiglia e, in particolare, per i soggetti più deboli, senza precludersi la possibilità di modificare o di revocare lo stesso contratto qualora ricorressero ulteriori eventi futuri
Tutti stiamo vivendo un momento terribile. Momento che, molto probabilmente, in questo 2020, durerà almeno più di sei mesi. Non potremo mai dimenticare questo periodo e gli effetti inevitabili che si avranno nella nostra vita, nel nostro comportamento, nei nostri modi di pensare. Questa situazione avrà degli inevitabili effetti anche nel mondo imprenditoriale e, in particolare, nel modo di pensare e di gestire la propria attività.
L'imprenditore Italiano è sempre stato titubante nel “passare la mano”, ancorché ai propri discendenti. Il detto "la prima generazione crea, la seconda mantiene e la terza distrugge" disegna perfettamente la percezione che si ha del passaggio generazionale. A nulla valgono le considerazioni che il passaggio generazionale nell'impresa, se non progettato per tempo dall'imprenditore e quando è ancora in vita, conduce spesso a conflitti all'interno della sua famiglia, con riflessi, a volte devastanti, sia per l'impresa che per la famiglia stessa.

Questa convinzione, purtroppo, si riflette negativamente anche sulla pianificazione successoria che necessariamente coinvolge tutto il patrimonio e tutta la famiglia, con particolare riferimento ai soggetti più deboli, ove presenti. Il covid-19 ci ha dimostrato come tutto il genere umano sia facilmente vulnerabile, molto di più di quello che ognuno di noi avrebbe mai potuto pensare. Questo ci dovrebbe insegnare che una pianificazione successoria, per quanto l'idea possa apparire antipatica, deve entrare a far parte del nostro modus pensandi et operandi. Lo scopo è quello di tutelare le persone più deboli della propria discendenza nel caso in cui si realizzi un evento imprevedibile, che impedisca de facto una tale attività. Nel panorama giuridico nazionale, gli istituti più noti per poter programmare una pianificazione successoria sono il trust, il patto di famiglia, il vincolo di destinazione e il contratto di affidamenti fiduciario. Se gli istituti del Trust o del patto di famiglia risultano essere mal percepiti dal mondo imprenditoriale perché troppo vincolanti e il vincolo di destinazione alquanto limitativo sotto l'aspetto oggettivo, così non è per il Contratto di affidamento fiduciario. Ma di cosa si tratta?

Il contratto di affidamento fiduciario è il frutto di una recente elaborazione dottrinale e rappresenta una nuova tipologia contrattuale alternativa ai più diffusi istituti quali il Trust. In quanto contratto atipico, - cioè non previsto dal Codice Civile - l'Affidamento fiduciario deve essere conforme al disposto dell'articolo 1322 del Codice civile, vale a dire, deve perseguire interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Con il contratto di affidamento fiduciario, un soggetto (affidante) conferisce dei beni a un altro soggetto (affidatario), con lo scopo di gestire tali beni a vantaggio dei beneficiari, in base a un programma disposto dallo stesso affidante e che l'affidatario è obbligato a osservare e attuare.

Con la sottoscrizione di questo contratto, l'affidatario diviene titolare di uno o più beni dell'affidante; egli, infatti, riceve un diritto di proprietà temporaneo che deve gestire nell'interesse altrui, nei limiti di un programma posto in essere dallo stesso affidante. La conseguenza è che i beni vengono segregati e non confusi con il patrimonio dell'affidatario, dell'affidante e dei beneficiari. In questo modo, i beni non potranno essere aggrediti dai rispettivi creditori particolari.

L'Affidamento fiduciario è un contratto che viene disciplinato dalle norme del Codice civile. La causa del contratto di affidamento fiduciario è il programma destinatario, che rappresenta la destinazione dei beni e il modo per realizzarla. Il contratto di Affidamento fiduciario viene citato dal nostro legislatore al fine di individuare uno strumento di assistenza e tutela delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare - Legge n. 112 del 2016 -, meglio nota come la legge del “Dopo di Noi”.

Sotto un profilo esclusivamente fiscale, occorre dire che tale contratto subisce la stessa disciplina fiscale dell'imposta di donazione e successione – Testo Unico sulle Successioni e Donazioni 346 del 31 ottobre 1990 - ad oggi in vigore. Pertanto, in caso di conferimento di beni in un Contratto di affidamento fiduciario dove il soggetto beneficiario è il figlio dell'affidante, si applicherà sul valore dei beni un'imposta pari al 4%, con una franchigia di un milione di euro per ciascun erede. Anche l'aspetto fiscale è una variabile da non trascurare anche in vista di una probabile rivisitazione dell'imposta di successione e donazione.

In conclusione, quindi, l'adozione dell'istituto innanzi descritto consentirebbe all'imprenditore di programmare, in anticipo, una tutela per la propria famiglia e, in particolare, per i soggetti più deboli, lasciandosi, comunque, la possibilità di modificare o di revocare lo stesso contratto qualora ricorressero ulteriori eventi futuri.
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Dopo aver prestato la propria attività professionale in uno studio tributario internazionale ha collaborato con Unione Fiduciaria S.p.A. nell’ambito della pianificazione successoria e degli strumenti di protezione del patrimonio. Dal 2016 è legal counsel nella società fiduciaria Crossfid S.p.A. e amministratore delegato di una Trust Company Italiana.

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