L’Agenzia delle entrate spiega come deve essere trattato e tassato il Tfr di una dipendente che è stata residente in Italia, ha lavorato all’estero e alla fine si è trasferita fuori Italia
Il Tfr deve essere tassato in base alla competenza fiscale tra Italia e Svizzera
La società in questione scrive all’Agenzia delle entrate spiegando come una sua dipendente, cittadina italiana, assunta in Italia il 20 gennaio 2003, a partire dal 1° gennaio 2010, fino al 31 dicembre 2019, ha svolto la propria attività lavorativa in regime di distacco internazionale presso la propria consociata svizzera. La dipendente, a partire dal periodo di imposta 2012, non è fiscalmente residente in Italia, risultando iscritta all’Aire dal 3 aprile 2012 e avendo, insieme alla sua famiglia, stabilito il proprio domicilio e la propria residenza ai sensi del codice civile in Svizzera, dove è assoggettata a tassazione su tutti i suoi redditi ovunque prodotti. In data 18 dicembre 2019, in occasione della sottoscrizione del verbale di conciliazione in sede sindacale, la dipendente si è impegnata a risolvere per mutuo consenso il contratto di lavoro con la società nel corso del 2020 e, in ogni caso, entro e non oltre il 31 dicembre 2020. L’impresa si è dunque impegnata a corrispondere alla dipendente, al momento della definitiva risoluzione del contratto di lavoro, tra l’altro, i seguenti emolumenti: il trattamento di fine rapporto (Tfr) e una somma a titolo di incentivazione all’esodo.
Posto che la dipendente, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro e della corresponsione degli emolumenti indicati, continuerà a essere fiscalmente residente in Svizzera, la società, in qualità di sostituto d’imposta, vorrebbe sapere come deve avvenire la tassazione delle somme corrisposte.
Risposta
L’Agenzia delle entrate dopo aver esaminato la questione chiarisce come le somme corrisposte devono essere ricondotte nell’ambito dell’applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera. E dunque prevede:
- La parte di erogazione riferita al periodo in cui la dipendente è stata in Italia è soggetta ad una tassazione italiana (la quota parte delle somme erogate a titolo di Tfr, riferibile al periodo 20 gennaio 2003 – 31 dicembre 2009)
- La parte dove la dipendente era residente in Italia ma lavorava in svizzera è soggetta alla tassazione di tutti e due gli stati (somme erogate a titolo di Tfr, di incentivo all’esodo e di transazione novativa, riferibile al periodo 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2011)
- E infine, la parte la parte riferita a quanto la dipendente era residente in Svizzera è di competenza della Confederazione elvetica (elle somme erogate a titolo di Tfr, di incentivo all’esodo e di transazione novativa, riferibile al periodo 1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2019).
La società, precisa l’Agenzia delle entrate, in qualità di sostituto d’imposta, potrà applicare direttamente il regime convenzionale in esame ed escludere dall’applicazione delle ritenute alla fonte la quota parte degli emolumenti soggetta a tassazione esclusiva in Svizzera (ossia la quota parte afferente al periodo 1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2019).