Influencer e attività internazionale: c'è doppia tassazione?

Mara Palacino
Mara Palacino
6.8.2021
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Sempre più frequentemente gli influencer operano in ambito internazionale, ci si chiede allora quali siano le regole da seguire per regolarne l'imposizione, avendo a cuore in particolare di non moltiplicare il prelievo su compensi percepiti per attività svolte in Paesi diversi da quello di residenza
La frenetica evoluzione della tecnologica e dei social media ha portato a una rivoluzione dei canali comunicativi e di marketing e al diffondersi, di conseguenza, di nuove realtà professionali in grado di cavalcare questa nuova onda. In tale contesto risultano protagonisti gli influencer, personaggi in grado di influenzare gli usi e i costumi di un vasto bacino di utenti, attraverso pubblicazioni di vario genere sugli account social: dai post, a fotografie, da storie a video.

Questa loro capacità di rappresentare un'ispirazione per migliaia, se non milioni, di persone è sfruttata per promuovere, dietro corrispettivo, prodotti, marchi, eventi ed esperienze per conto di molteplici interlocutori.

Ma fiscalmente come vengono inquadrati i redditi di un influencer?


In linea di principio, l'attività svolta in via abituale e prevalente dall'influencer mostra natura e caratteristiche riconducibili ai redditi di lavoro autonomo o, nei più rari casi di attività organizzata in forma di impresa, ai redditi di impresa.

La modalità attraverso cui le prestazioni degli influencer si sviluppano, promuovendo beni e servizi a livello internazionale e quindi spostandosi da un Paese all'altro anche nell'ambito del medesimo evento, obbliga necessariamente a riflettere su quale sia il criterio di collegamento da seguire per ripartire correttamente l'onere fiscale tra gli Stati coinvolti.

Si tratta, quindi, di individuare la giusta combinazione tra il regime di world-wide taxation applicato ai residenti in Italia, secondo il quale i redditi percepiti sono tassati nel nostro Paese indipendentemente dal luogo in cui sono prodotti, e quello di source taxation, secondo il quale i non residenti sono tassati in Italia avendo riguardo unicamente ai redditi che derivano da attività quivi esercitate.
A tale scopo soccorre l'art. 17 del modello Ocse che si ritiene il più appropriato nei confronti degli influencer per almeno due aspetti in particolare: l'estrema mobilità che caratterizza gli influencer impedisce di immaginare la loro presenza in uno stesso luogo per lungo tempo – escluso naturalmente il Paese di residenza – impedendo, quindi, che si configuri, per dirla con un linguaggio fiscale, una base fissa o una stabile organizzazione attraverso la quale esercitare la propria attività; la tipica attività dell'influencer difficilmente rientra tra quelle contemplate dall'art. 12 – royalty – in quanto il compenso scaturisce dalla prestazione in sé, dal compimento di una attività, e non già dallo sfruttamento di un diritto legato a un bene o opera già conclusa.

Poiché l'art. 17 è rubricato “entertainers and sportmen”, risulta fondamentale accertarsi se l'influencer possa rientrare nel novero degli “intrattenitori”. Si può ragionevolmente rispondere in modo affermativo per le attività di promozione svolte attraverso la pubblicazione di post e tramite la partecipazione ad eventi, risultando garantite le citate componenti d'intrattenimento e di influenza sui follower.

Pertanto, in applicazione dell'art. 17, i compensi derivanti dall'attività di influencer sono soggetti a tassazione nel Paese in cui la prestazione alla quale il reddito è correlato viene svolta.

Caso diverso possono essere i redditi derivanti dalla cessione esclusiva del diritto di utilizzo della propria immagine o del proprio nome, laddove qualificabili come marchi. In tale circostanza, mancando la connessione con la componente “intrattenimento”, non troverebbe applicazione l'art. 17 bensì l'art. 12 del Modello, riconducendo l'imposizione dei redditi nello Stato di residenza del percipiente.
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