Banca d’Italia, Consob e Ivass hanno firmato un documento dove si danno spiegazioni e delucidazioni sulle linee da seguire
Il tutto rispettando i principi contabili internazionali, attività fiscali, contributi pubblici, attività immateriali o finanziarie
L’approccio dunque da adottare è:
- in termini di rilevazione iniziale: iscrizione del credito d’imposta al momento dell’acquisto per un valore corrispondente al suo valore equo (fair value)
- in termini di misurazione successiva: applicazione delle previsioni dell’Ifrs 9 relative al business model Hold to collect che prevedono la misurazione al costo ammortizzato. Qualora il cessionario intendesse adottare per questi crediti una gestione operativa tipica di un business model Hold to collect and sell oppure detenerli con altre finalità (ad esempio, di negoziazione), come definiti dall’Ifrs 9, i crediti andrebbero valutati al fair value con contropartita, rispettivamente, il prospetto della redditività complessiva o il conto economico.
I decreti
I decreti Cura Italia e Rilancio hanno introdotto nell’ordinamento italiano misure fiscali di incentivazione connesse sia con spese per investimenti (es. eco e sismabonus) sia con spese correnti (es. canoni di locazione di locali ad uso non abitativo). Questi incentivi fiscali si applicano a famiglie o imprese, sono commisurati a una percentuale della spesa sostenuta (che in alcuni casi raggiunge anche il 110%) e sono erogati sotto forma di crediti d’imposta o di detrazioni d’imposta (trasformabili su opzione in crediti d’imposta). Per quanto riguarda l’eco e il sismabonus, oltre che per gli altri incentivi per interventi edilizi, è possibile usufruire dell’incentivo anche tramite sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore, al quale verrà riconosciuto un credito d’imposta.
La maggior parte dei crediti d’imposta oggetto delle misure d’incentivo sono cedibili a terzi acquirenti, che li utilizzeranno secondo la specifica disciplina prevista. Si tratta, infatti, di crediti d’imposta di natura agevolativa, per i quali, diversamente da quelli derivanti da pagamenti d’imposta eccedenti, le relative modalità di utilizzo vengono di volta in volta definite dalle disposizioni che li introducono. Chi possiede questi crediti può utilizzarli in compensazione di imposte e contributi, secondo le medesime regole previste per il beneficiario originario, oppure cederli (in tutto o in parte) a terzi. Nessuno dei crediti in esame è rimborsabile (in tutto o in parte) direttamente dallo Stato. Inoltre, a seconda della fattispecie, i crediti possono essere utilizzati in compensazione (ad esempio, entro un anno oppure in 5 o 10 quote annuali), senza possibilità di riportare a nuovo, né chiedere a rimborso, la quota parte non compensata nell’anno di riferimento per motivi di incapienza. Queste misure, sottolinea la nota, hanno di fatto ampliato il perimetro dei crediti d’imposta acquistabili dagli operatori, per i quali sono attualmente previste differenti modalità di utilizzo, che vanno dalla compensazione, alla cedibilità e in alcuni casi anche alla possibilità di richiedere il rimborso all’Erario.