Il fondo patrimoniale è un efficace strumento di wealth planning?

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Il fondo patrimoniale per molti anni è stato consigliato per proteggere e pianificare il patrimonio famigliare. Ma siamo così sicuri che sia sempre la scelta migliore?
Capita di sentir consigliare, quale strumento di protezione e pianificazione, il fondo patrimoniale: attraverso tale istituto, introdotto nel codice civile con la riforma del diritto di famiglia del 1975 (articoli 167 e seguenti), i coniugi (o uno solo di essi), o anche un terzo, possono destinare determinati beni a far fronte ai bisogni della famiglia, con l'effetto che “l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia” (art. 170 c.c.). Oggi la sua utilizzabilità è estesa anche alle unioni di fatto, in forza di espressa previsione della legge 76/2016.
Tale istituto ha innegabilmente goduto per molti anni di una grande diffusione, venendo considerato un'efficace risposta a esigenze di segregazione patrimoniale.

È oggi opportuno chiedersi, in un contesto nel quale le soluzioni offerte a chi intenda operare un riassetto dei propri beni sono amplissime (si pensi, a titolo di esempio, alla flessibilità degli strumenti societari, oppure al trust ed ai contratti di natura fiduciaria), se il fondo patrimoniale conservi il proprio appeal.

Il fondo patrimoniale: vantaggi e svantaggi

Lo strumento presenta alcuni vantaggi, tra i quali la semplicità e l'economicità. La costituzione del fondo, con mera apposizione del vincolo, è soggetta ad imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa, che consentono di attuare agevolmente una qualche forma di protezione sui propri beni (immobili, mobili registrati, titoli di credito, ma anche azioni e quote di s.r.l.).

È necessario però chiedersi se tale protezione sia efficace, sulla base della considerazione che ogni operazione di riassetto del proprio patrimonio non dovrebbe essere operata solamente nella teleologia dei suoi vantaggi immediati, ma in un'ottica di lungo periodo ed in una prospettiva di reale tutela dei beneficiari ed effettivo perseguimento delle finalità volute.

Ciò detto, non può non emergere in tutta evidenza il principale dei limiti dell'istituto: il fondo cessa con l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Solo qualora vi siano figli minori, lo stesso durerà sino al compimento della maggiore età da parte del più giovane dei figli (art. 171 c.c.).

Questo significa, ad esempio che, qualora il marito o la moglie vengano a mancare (il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi, art. 149 c.c.), il bene destinato in fondo si troverà del tutto privo di protezione e quindi ipoteticamente aggredibile da eventuali creditori del de cuius.

È poi opportuno domandarsi se il vincolo segregativo apposto sul bene destinato in fondo patrimoniale offra effettiva tutela in caso di azioni esecutive da parte di terzi.

Quegli “scopi estranei ai bisogni della famiglia” idonei, se noti al creditore, ad impedire l'esecuzione, sono considerati, da una giurisprudenza consolidata, in senso restrittivo, essendo limitati ad esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi: così, anche i debiti contratti dal coniuge nell'esercizio della propria attività imprenditoriale (ivi compresi quelli di natura tributaria e previdenziale) potrebbero legittimare l'esecuzione sul fondo, qualora (come, in verità, spesso accade) sussista un nesso di strumentalità tra il fatto generatore dell'obbligazione e le esigenze della famiglia.

Non solo: su un piano processuale, sarebbe il debitore ad essere onerato di provare l'estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore. Il creditore munito di titolo esecutivo, quindi, potrebbe espropriare direttamente i beni destinati in fondo e lo stesso debitore o il coniuge dovrebbero opporsi all'esecuzione, sostenendo l'impignorabilità dei beni.

Risulta pertanto evidente come, anche sotto il profilo del mero effetto segregativo, il fondo patrimoniale garantisca una protezione tutt'altro che assoluta e certamente inferiore rispetto a quella offerta da altri strumenti.

Va infine ricordato che ogni atto di destinazione di beni (immobili o mobili registrati) in fondo patrimoniale è di per sé “instabile” per un anno, potendo essere gli stessi aggrediti esecutivamente dal creditore personale che sia pregiudicato da tale atto, ai sensi dell'art. 2929-bis c.c. Anche decorso tale termine, poi, entro il quinquennio dall'apposizione del vincolo, la destinazione dei beni in fondo potrà essere oggetto di azione revocatoria ordinaria, qualora posta in essere con la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore.
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Massimiliano Campeis è avvocato cassazionista e managing partner di Studio Avvocati Campeis.
Specializzato in diritto dei trust e della pianificazione patrimoniale e nella consulenza societaria, opera a supporto di famiglie e imprese nella tutela e trasmissione dei patrimoni, nel passaggio generazionale d’azienda, nei riassetti di gruppo societario e nelle operazioni straordinarie. È socio e responsabile locale dell’Associazione Il Trust In Italia.

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