Il trattamento fiscale di favore, analogo a quello previsto per i conferimenti di partecipazioni di controllo (di cui al comma 2 dell’art. 177), non consiste in una neutralità fiscale tout court ma nell’applicazione del cosiddetto regime del realizzo controllato, secondo il quale non emerge alcuna plusvalenza imponibile se l’aumento di patrimonio netto della società conferitaria è pari al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione in capo al soggetto conferente.
L’introduzione della norma in esame aveva suscitato un grande interesse negli operatori in quanto, in linea di principio, avrebbe potuto consentire di effettuare senza carico impositivo operazioni riorganizzative anche in vista di passaggi generazionali o di entrata nel capitale dell’azienda di soggetti non appartenenti alla famiglia. Si pensi al caso della società A detenuta, per il 33% circa ciascuno, da tre nuclei familiari che intendono costituire una propria holding per la gestione della partecipazione. Ad esempio, il nucleo familiare 1 potrebbe costituire la propria holding mediante il conferimento a favore di quest’ultima della propria partecipazione del 33% (superiore quindi ai limiti sopra evidenziati) nella società A. Se non che un’interpretazione strettamente letterale e i chiarimenti forniti nel tempo dall’Agenzia delle Entrate ai numerosi interpelli presentati dai contribuenti limitano fortemente il campo applicativo della norma.
Inoltre, se oggetto del conferimento sono partecipazioni in società holding, le percentuali sopra evidenziate devono essere rispettate con riferimento a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un’impresa commerciale, tenendo conto della demoltiplicazione della catena partecipativa. Se, ad esempio, viene conferita una partecipazione del 20,1% in una società non quotata B la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni, è necessario che quest’ultima, in pratica, detenga solo partecipazioni del 100%. Infatti, se B detiene anche solo una partecipazione del 99% (ad esempio, nella società non quotata C) la norma non si applica. Ciò in quanto, tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo, la partecipazione – indiretta – in C del soggetto conferente non è superiore al 20% (20,1% x 99% = 19,9%).
In conclusione, sono auspicabili cambiamenti legislativi e/o interpretativi per agevolare l’applicazione della norma in casi di sicuro interesse.