Premesso che i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dalle imprese devono essere finalizzati ad apportare migliorie ai prodotti, ai processi produttivi o all’organizzazione aziendale, ai sensi della circolare AE 20/E del 2005, detti costi possono essere così distinti:
- costi per la “ricerca di base”: non hanno una finalità definita con riferimento al processo di produzione; essi sono da considerarsi di utilità generica ai fini dell’attività aziendale; risultano essere costi di esercizio.
- costi per la “ricerca applicata”: sono costi direttamente riconducibili alla realizzazione di un progetto specifico; per effetto dell’introduzione dell’Oic 24, dal 2016 non sono più capitalizzabili;
- costi per lo “sviluppo”: trattasi di costi sostenuti prima dell’inizio della produzione commerciale o dell’utilizzazione del bene realizzato; sono finalizzati all’applicazione dei risultati per la produzione di nuovi materiali, strumenti, prodotti processi o servizi innovativi; sono capitalizzabili quelli che soddisfano i criteri di cui all’Oic 24; tutti gli altri vanno dedotti, interamente, nell’esercizio.
I costi di ricerca e sviluppo (R&S) godono, anche dei benefici del c.d. “credito di imposta”, con le modifiche apportate nel corso del 2020.
Qualora, fino al 22.10.2019, le imprese avessero fruito, indebitamente, delle compensazioni è prevista una sanatoria; infatti potranno “riversarlo” senza applicazione di sanzioni e interessi.
Beneficiari della sanatoria sono le imprese che, in alternativa, hanno:
- svolto attività, ancorchè in parte, non ammissibile al credito di imposta;
- commesso errori nella quantificazione e/o nell’individuazione delle spese;
- applicato, a partire dal 2017, la norma secondo la quale per il calcolo del credito per i soggetti commissionari residenti in Italia che eseguono attività di R&S per conto di imprese residenti e/o localizzate in altri Stati UE o collaborativi, rilevano solo le spese sostenute direttamente e/o in laboratori / strutture situati in Italia.
Cause di esclusione dalla sanatoria; sono escluse le imprese che:
- hanno sostenuto condotte fraudolente;
- hanno certificato fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate;
- hanno presentato documenti falsi o fatture per operazioni inesistenti o non sono in possesso della documentazione attestante il sostenimento delle spese agevolabili;
- hanno ricevuto un “atto di recupero” già definito al 22.10.2021.
Effetti della sanatoria:
1) non irrogazione di sanzioni tributarie;
2) non corresponsione di interessi inerenti il credito riversato;
3) non punibilità per il reato di indebita compensazione;
4) mancata restituzione delle somme già versate, anche se eccedenti, rispetto a quanto dovuto.
Determinazione del “quantum” da riversare:
1) somma contestata e/o accertata dall’Agenzia Entrate con atto istruttorio o di recupero crediti non definitivo al 22.10.2021;
2) autonomamente se in assenza di atto dell’Agenzia dell’Entrate
Operatività:
a) invio telematico, all’Agenzia Entrate, entro il 30.09.2022, dell’istanza di sanatoria;
b) versamento degli importi (in unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo) entro il 16.12.2022 (entro il 16.12.2022, 16.12.2023 e 16.12.2024 qualora si optasse per la rateazione con decorrenza degli interessi legali dal 17.12.2022); si ricorda che il ricevimento di un atto definitivo entro il 21.10.2021 non permette la rateazione.
Con l’introduzione della l. 160/2019 e del dm 26 maggio 2020 sono state modificate le disposizioni per l’accesso a “nuovo” credito d’imposta.
Beneficarie sono le imprese residenti in Italia indipendentemente dalla forma giuridica, del settore economico di appartenenza, dalla dimensione dal regime fiscale per la determinazione del reddito di impresa che effettuino investimenti in:
1) R&S;
2) Innovazione tecnologica;
3) Design e ideazione estetica.
Ricerca e sviluppo
Le attività di R&S che beneficiano del credito di imposta sono quelle riferibili a:
- Ricerca fondamentale: devono essere sostenuti costi per lavori sperimentali o teorici per acquisire nuove conoscenze in campo scientifico e/o tecnologico, attraverso l’analisi di fenomeni fisici o naturali;
- Ricerca industriale: devono essere sostenuti costi per l’individuazione di possibili utilizzi o applicazioni delle nuove conoscenze derivanti da un’attività di Ricerca fondamentale o per trovare nuove soluzioni per raggiungere un obiettivo – pratico – predeterminato;
- Sviluppo sperimentale: devono essere sostenuti costi per acquisire ulteriori conoscenze o per la raccolta di informazioni tecniche necessarie per: realizzare nuovi prodotti e/o nuovi processi di produzione o migliorare i prodotti esistenti con modifiche che posseggano il requisito della novità.
Per le attività di R&S danno diritto al credito di imposta le spese sostenute per:
a) il personale impiegato internamente all’impresa;
b) i beni mobili e il software;
c) contratti di ricerca sottoscritti con soggetti qualificati esterni (università, istituti di ricerca, start-up innovative);
d) acquisto di privative industriali;
e) acquisizione di consulenze e/o servizi equivalenti
Misura del credito
Il Credito per gli esercizi 2021 e 2022 è pari al 20% delle spese ammissibili (al netto di altre sovvenzioni o altri contributi ricevuti per le stesse spese) con un limite massimo di € 4.000.000,00 ragguagliato ad anno; dall’esercizio 2023 al 2031 il credito d’imposta sarà pari al 10% delle spese ammissibili con limite innalzato a € 5.000.000,00; maggiorazioni (per il 2022) sono previste per progetti di R&S in materia di “Covid-19” per strutture produttive ubicate in Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Si ricorda che il Credito d’imposta non può essere ceduto o trasferito (anche in caso di consolidato fiscale), è cumulabile con altre agevolazioni e non rileva ai fini Irpef, Ires e Irap. Esso è fruibile (a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione e nel rispetto degli obblighi di certificazione), in compensazione orizzontale con Mod. F24 in tre quote annuali di pari importo.
Le imprese beneficiarie devono redigere e conservare una relazione tecnica che, dal 2021, dovrà essere asseverata; detta relazione
1) dovrà illustrare finalità, contenuti e risultati delle attività svolte in ciascun periodo di imposta relativamente ai progetti (o sottoprogetti) in corso di realizzazione;
2) dovrà essere predisposta dal responsabile aziendale delle attività o dal responsabile del singolo progetto (o sottoprogetto);
3) dovrà essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa;
4) dovrà essere certificata da un revisore legale che verificherà l’effettivo sostenimento delle spese, la loro corrispondenza con la documentazione contabile (la certificazione è richiesta anche per le società non soggette a revisione);
L’Agenzia delle Entrate è abilitata alla verifica della spettanza del credito; in caso di indebita fruizione l’Agenzia stessa provvederà al recupero dell’importo e all’irrogazione delle sanzioni e dei relativi interessi.
Attività di innovazione tecnologica
Sono finalizzate all’introduzione di prodotti o processi di produzione, distribuzione e logistica nuovi o significativamente migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa.
Le spese che danno diritto al credito sono:
1) spese per personale titolare di rapporto di lavoro dipendente, autonomo o altro;
2) spese per contratti aventi a oggetto il diretto svolgimento delle attività di innovazione tecnologica;
3) spese per consulenze e servizi equivalenti nel limite del 20% delle spese di cui al punto 1).
Il credito, dal 2021 al 2023, è pari al 10% delle spese ammissibili (al netto di altri contributi relativi alle stesse spese) nel limite massimo di € 2.000.000,00; dal 2024 al 2025 sarà pari al 5% delle spese ammissibili con il limite fissato sempre a € 2.000.000,00. In caso di investimenti in innovazione digitale 4.0 o di transizione ecologica i crediti saranno pari a:
1) 2021 e 2022: 15% delle spese ammissibili con limite a € 2.000.000,00;
2) 2023; 10% delle spese ammissibili con limite di € 4.000.000,00;
3) 2024 e 2025: 5% delle spese ammissibili con limite di € 4.000.000,00
Le modalità di fruizione, la documentazione e la possibilità di accertamento non variano rispetto alle spese di R&S.
Attività di design e ideazione estetica
Trattasi di crediti di imposta rivolti alle imprese dei settori moda, tessile, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo, ceramica che si trovano nella situazione di concepire nuovi prodotti e campionari.
Ribadendo che le modalità di fruizione, la documentazione e la possibilità di accertamento non variano rispetto alle spese di R&S, si elencano, di seguito, le spese che danno diritto al credito:
a) spese per il personale (contratti di lavoro dipendente, autonomo o altro) con maggiorazione del 150% per le spese sostenute per soggetti di età inferiore a 35 anni, purché al primo impiego e in possesso di laurea in design (o equipollente) e assunti con contratto a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente in tali attività;
b) spese in beni materiali per progettazione e realizzazione dei campionari;
c) spese per qualsiasi contratto che comporti lo svolgimento, da parte del commissionario, di design e ideazione artistica.
Il credito, per il periodo 2021 – 2023, è pari al 10% delle spese ammissibili (al netto di altre sovvenzioni o di contributi per le stesse spese), nel limite massimo di € 2.000.000,00 ragguagliato ad anno; per il periodo 2024 – 2025, sarà pari al 5% con limite di € 2.000.000,00