Un fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia

28.6.2019
Tempo di lettura: 5'
Un fondo patrimoniale può essere la soluzione per tutelare gli interessi di uno stesso nucleo, vincolando il patrimonio a specifiche finalità, presi in considerazione non soltanto beni reali ma anche asset finanziari
Un evento di liquidità improvviso e non gestito può mettere in situazioni “delicate” persone poco abituate a disporre e gestire capitali ingenti di fronte alle sollecitazioni di amici e conoscenti o alla tentazione di divenire un investitore assiduo, ma non professionale. Questo è il motivo principale per cui un evento di liquidità deve essere preparato con attenzione. Non di rado, tuttavia, questa necessità non è percepita e si devono trovare soluzioni “a cose fatte”.
Immaginiamo il caso di un cliente, giovane figlio di imprenditori, molto entusiasta e pieno di idee (e di amici con cui realizzarle) e di tempo libero, che ha ricevuto la sua porzione del ricavato della vendita dell'azienda di famiglia a un fondo di private equity. In questo contesto, immaginiamo che il nostro protagonista stia per sposarsi o lo abbia appena fatto. Al momento del closing, per il giovane “rentier”, come spesso accade per i familiari che non ricoprano ruoli operativi “chiave”, si chiudono le porte dell'azienda. Altrettanto spesso, si può verificare il caso in cui proprio i familiari preferiscono dare le dimissioni (piuttosto che sottostare alle rigide regole imposte dal nuovo management nominato dal fondo) per perseguire progetti personali.
In una situazione analoga a quella qui descritta, è legittima la preoccupazione di genitori e (futura) consorte e la volontà di trovare una soluzione di protezione patrimoniale. Ovviamente, le implicazioni familiari e psicologiche di una pianificazione tardiva sono tali da richiedere la massima delicatezza e sensibilità e quindi l'individuazione di strumenti non eccessivamente rigidi e spoliativi. Il fondo patrimoniale, in un suo utilizzo forse non del tutto convenzionale, può rispondere a queste esigenze.
Col matrimonio, ai coniugi si offre la possibilità, oltre a quella di scegliere il proprio regime patrimoniale (comunione legale, separazione dei beni o convenzione matrimoniale ex art. 162 c.c.), anche di stipulare una convenzione (il fondo patrimoniale, appunto) per mezzo della quale imprimere a determinati beni immobili, beni mobili registrati e/o titoli di credito un vincolo di destinazione allo specifico scopo di far fronte ai bisogni della famiglia.
Ciò può avvenire facendo sì che la proprietà del bene conferito vada a entrambi i coniugi ovvero, con una specifica clausola in tal senso, che ciascun coniuge rimanga proprietario esclusivo del bene conferito. Si badi che il fondo patrimoniale può essere creato da parte dei coniugi o, con il consenso di questi, da parte di un terzo. In tale ultimo caso, la situazione più comune è che il terzo siano i genitori di uno o di entrambi i coniugi, disposti a destinare beni e titoli alla soddisfazione dei bisogni familiari della coppia.
Che il fondo patrimoniale crei o meno una comunione nella proprietà del o dei beni conferiti, l'amministrazione dei beni vincolati al fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all'amministrazione della comunione legale. In particolare, per poter validamente alienare o disporre dei beni del fondo, occorre il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, anche l'autorizzazione del giudice tutelare. Il primo fattore di protezione del patrimonio è quindi dato dalla necessità che entrambi i coniugi siano d'accordo nel disporre del bene vincolato. La saggezza della moglie potrà influenzare l'irruenza dell'intraprendente marito.
Il secondo fattore di protezione, più propriamente giuridico, è dato dal fatto che i beni compresi nel fondo possono essere aggrediti solo dai creditori della famiglia: in concreto, ogni creditore che sia consapevole del fatto che il debito è contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia non potrà soddisfarsi sui beni del fondo. L'elemento che può legittimare il fondo patrimoniale come soluzione a questo caso è l'ampiezza dei beni che possono essere vincolati a protezione della famiglia. Immobili e titoli di credito, in primis, oltre a beni mobili registrati (in sostanza, autovetture e imbarcazioni). Possono, infatti, formare oggetto di fondo patrimoniale tutte quelle attività patrimoniali per le quali è previsto un regime di pubblicità, nelle forme di un registro, pubblico o privato.
In particolare, rispetto alle tradizionali categorie individuate dal legislatore dell'epoca, la prassi professionale, preso atto dell'evoluzione del sistema economico e della tecnica giuridica di pubblicità, ha progressivamente ampliato il novero dei beni conferibili in fondo patrimoniale. Soprattutto la nozione di titoli di credito, alla luce delle nuove forme di emissione, va interpretata in senso estensivo. Il requisito della nominatività richiesto dal codice civile in materia di fondo patrimoniale va letto, oggi, considerando quelle che oggi sono le diverse (e più sofisticate) tecniche di registrazione.
In definitiva quindi, si ritiene ammissibile il conferimento in fondo patrimoniale, oltre che di beni immobili, autovetture, natanti, ecc., anche di tutta una serie di altri beni, quali, ad esempio, azioni, quote di S.r.l. o di altre società non azionarie iscritte nel Registro delle Imprese, brevetti, marchi e in genere diritti di proprietà intellettuale (iscritti nel Registro Marchi e Brevetti), quote di fondi comuni d'investimento purché siano identificati per codice e conto di deposito presso il Registro dell'Intermediario Finanziario. Ai fini che ci interessano, devono considerarsi ricompresi anche gli strumenti finanziari che circolano in forma dematerializzata il cui regime di pubblicità sia assicurato dal registro dell'emittente.
Immaginiamo il caso di un cliente, giovane figlio di imprenditori, molto entusiasta e pieno di idee (e di amici con cui realizzarle) e di tempo libero, che ha ricevuto la sua porzione del ricavato della vendita dell'azienda di famiglia a un fondo di private equity. In questo contesto, immaginiamo che il nostro protagonista stia per sposarsi o lo abbia appena fatto. Al momento del closing, per il giovane “rentier”, come spesso accade per i familiari che non ricoprano ruoli operativi “chiave”, si chiudono le porte dell'azienda. Altrettanto spesso, si può verificare il caso in cui proprio i familiari preferiscono dare le dimissioni (piuttosto che sottostare alle rigide regole imposte dal nuovo management nominato dal fondo) per perseguire progetti personali.
In una situazione analoga a quella qui descritta, è legittima la preoccupazione di genitori e (futura) consorte e la volontà di trovare una soluzione di protezione patrimoniale. Ovviamente, le implicazioni familiari e psicologiche di una pianificazione tardiva sono tali da richiedere la massima delicatezza e sensibilità e quindi l'individuazione di strumenti non eccessivamente rigidi e spoliativi. Il fondo patrimoniale, in un suo utilizzo forse non del tutto convenzionale, può rispondere a queste esigenze.
Col matrimonio, ai coniugi si offre la possibilità, oltre a quella di scegliere il proprio regime patrimoniale (comunione legale, separazione dei beni o convenzione matrimoniale ex art. 162 c.c.), anche di stipulare una convenzione (il fondo patrimoniale, appunto) per mezzo della quale imprimere a determinati beni immobili, beni mobili registrati e/o titoli di credito un vincolo di destinazione allo specifico scopo di far fronte ai bisogni della famiglia.
Ciò può avvenire facendo sì che la proprietà del bene conferito vada a entrambi i coniugi ovvero, con una specifica clausola in tal senso, che ciascun coniuge rimanga proprietario esclusivo del bene conferito. Si badi che il fondo patrimoniale può essere creato da parte dei coniugi o, con il consenso di questi, da parte di un terzo. In tale ultimo caso, la situazione più comune è che il terzo siano i genitori di uno o di entrambi i coniugi, disposti a destinare beni e titoli alla soddisfazione dei bisogni familiari della coppia.
Che il fondo patrimoniale crei o meno una comunione nella proprietà del o dei beni conferiti, l'amministrazione dei beni vincolati al fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all'amministrazione della comunione legale. In particolare, per poter validamente alienare o disporre dei beni del fondo, occorre il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, anche l'autorizzazione del giudice tutelare. Il primo fattore di protezione del patrimonio è quindi dato dalla necessità che entrambi i coniugi siano d'accordo nel disporre del bene vincolato. La saggezza della moglie potrà influenzare l'irruenza dell'intraprendente marito.
Il secondo fattore di protezione, più propriamente giuridico, è dato dal fatto che i beni compresi nel fondo possono essere aggrediti solo dai creditori della famiglia: in concreto, ogni creditore che sia consapevole del fatto che il debito è contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia non potrà soddisfarsi sui beni del fondo. L'elemento che può legittimare il fondo patrimoniale come soluzione a questo caso è l'ampiezza dei beni che possono essere vincolati a protezione della famiglia. Immobili e titoli di credito, in primis, oltre a beni mobili registrati (in sostanza, autovetture e imbarcazioni). Possono, infatti, formare oggetto di fondo patrimoniale tutte quelle attività patrimoniali per le quali è previsto un regime di pubblicità, nelle forme di un registro, pubblico o privato.
In particolare, rispetto alle tradizionali categorie individuate dal legislatore dell'epoca, la prassi professionale, preso atto dell'evoluzione del sistema economico e della tecnica giuridica di pubblicità, ha progressivamente ampliato il novero dei beni conferibili in fondo patrimoniale. Soprattutto la nozione di titoli di credito, alla luce delle nuove forme di emissione, va interpretata in senso estensivo. Il requisito della nominatività richiesto dal codice civile in materia di fondo patrimoniale va letto, oggi, considerando quelle che oggi sono le diverse (e più sofisticate) tecniche di registrazione.
In definitiva quindi, si ritiene ammissibile il conferimento in fondo patrimoniale, oltre che di beni immobili, autovetture, natanti, ecc., anche di tutta una serie di altri beni, quali, ad esempio, azioni, quote di S.r.l. o di altre società non azionarie iscritte nel Registro delle Imprese, brevetti, marchi e in genere diritti di proprietà intellettuale (iscritti nel Registro Marchi e Brevetti), quote di fondi comuni d'investimento purché siano identificati per codice e conto di deposito presso il Registro dell'Intermediario Finanziario. Ai fini che ci interessano, devono considerarsi ricompresi anche gli strumenti finanziari che circolano in forma dematerializzata il cui regime di pubblicità sia assicurato dal registro dell'emittente.