Le imprese residenti nel territorio dello Stato che investono sulla formazione possono beneficiare di vantaggi fiscali
Per ottenere le agevolazioni sarà necessario dimostrare di aver finanziato attività formative presso istituti di formazione avanzata o scuole di formazione manageriale
Le imprese che investono sulla formazione dei futuri manager
possono beneficiare di alcuni incentivi fiscali messi a disposizione dal
legislatore con il Dm 19 novembre 2021, pubblicato in Gazzetta lo scorso 9
febbraio 2022.
Più nel dettaglio, a tutte le imprese residenti nel
territorio dello Stato, come pure alle stabili organizzazioni in Italia di
soggetti non residenti che, a prescindere dal settore economico di riferimento,
e dal regime contabile adottato, investono in capitale umano e, dunque, nello
sviluppo economico del Paese, è riconosciuta la possibilità di fruire di un
credito di imposta.
Sarà necessario, a tal fine, dimostraste di aver finanziato,
sotto forma di donazioni, borse di studio o attività formative, presso istituti
di formazione avanzata o scuole di formazione manageriale, iniziative finalizzate
a sostenere gli iscritti nel percorso di acquisizione di competenze manageriali.
Dette attività devono rispettare determinati requisiti
didattici. Ad esempio, devono prevedere almeno 60 crediti formativi
universitari o 60 European credit transfer system e 1.500 ore di corsi.
Il contributo può essere concesso, nel limite delle risorse
stanziate (500 mila euro per ciascuno degli anni), fino al 100% per le piccole
e micro imprese, fino al 90% per le medie imprese e fino all’80% per le grandi
imprese dell’importo delle donazioni effettuate; e comunque entro l’importo massimo di
100.000 euro annui, nell’anno 2021 o nell’anno 2022.
Pe ottenere le agevolazioni occorrerà comunicare al
Ministero dell’Università e della ricerca le tutte le donazioni effettuate nel
2021 entro il 28 febbraio 2022, quelle che verranno effettuate nel 2022 entro
il 28 febbraio 2023. Il Ministero, ad ogni modo, verificherà la conformità tra
i percorsi formativi sostenuti e le donazioni.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in
compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
Occorrerà presentare il modello F24 attraverso i servizi
telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto
dell’operazione di versamento. L’utilizzo in compensazione del credito
d’imposta è ammesso a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello in
cui è stata data comunicazione al beneficiario del riconoscimento del credito
da parte del Ministero.
L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in
compensazione non deve eccedere l’importo riconosciuto dal Ministero.