Salvo prova contraria, ai fini della determinazione dell’imposta di successione deve essere considerato l’intero importo del saldo del conto corrente intestato al defunto
Poiché non fanno parte della comunione dei beni i conti correnti a nome esclusivo del defunto, la corrispondente somma va in successione per intero e non per la metà del suo valore
Si dichiarano interamente in successione i conti correnti intestati unicamente al de cuius.
È questo uno dei principi ricavabili dalla recente risposta a interpello n. 398/2022 con la quale l’Agenzia delle entrate ha reso chiarimenti alla richiesta dell’istante, vedovo, che trovandosi in regime di comunione legale dei beni con il de cuius, chiedeva come trattare nell’ambito della successione il conto corrente bancario, gli stipendi maturati e le indennità per ferie e permessi non goduti e non riscossi dal defunto, come pure le quote versate a titolo di socio prestatore sul libretto e produttive di interessi.
Rapporti patrimoniali tra coniugi: la c.d. comunione de residuo
Come chiarito dall’Agenzia delle entrate, il regime legale dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, se non diversamente stabilito, è costituito dalla comunione dei beni.
Detto regime implica la contitolarità e la cogestione dei beni acquistati, anche separatamente, in costanza di matrimonio e le aziende gestite da entrambi e costituite dopo le nozze.
Nel caso di decesso di un coniuge, il matrimonio, ai sensi dell’art. 149 c.c. si scioglie e con esso la comunione.
Ma cosa accade ai beni oggetto di comunione non consumati al momento dello scioglimento della stessa? Si configura la c.d. comunione de residuo.
Gli articoli 177 e 178 del codice civile, infatti, disciplinano le ipotesi di comunione differita – c.d. “de residuo”, che include, tra le altre cose i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione; i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati.
Conto corrente e successione
Ad avviso dell’Agenzia, il conto corrente intestato al solo de cuius in regime di comunione legale del beni non può ritenersi facente parte della comunione legale e, conseguentemente, non può ritenersi cadere in successione soltanto la metà della somma depositata in conto corrente (cioè la quota corrispondente al 50% del saldo del conto corrente esistente alla data della morte del coniuge intestatario), ma l‘intero importo del conto corrente.
Ebbene, poiché non fanno parte della comunione dei beni i conti correnti a nome esclusivo del defunto, la corrispondente somma va in successione per intero e non per la metà del suo valore.
In questi termini, secondo l’Agenzia, il conto corrente del defunto non costituirebbe comunione di beni “de residuo”. La comunione de residuo, come chiarito poco sopra, è riferibile esclusivamente ai frutti di beni personali o a proventi dell’attività separata di uno dei coniugi, non consumati al momento dello scioglimento della comunione.
Per tale ragione, se ne desume che costituisce oggetto di dichiarazione ai fini dell’imposta di successione l’intero importo del saldo del conto corrente intestato al de cuius, fatta salva la dimostrazione da parte del contribuente della sussistenza dei presupposti per applicare il regime della comunione legale differita.
In buona sostanza, salvo prova contraria, ai fini della determinazione dell’imposta di successione deve essere considerato l’intero importo del saldo del conto corrente intestato al defunto.
Inoltre, sempre secondo l’Agenzia delle entrate nella risposta a interpello n. 398/2022, per quanto riguarda le somme e i valori maturati dal de cuius, ma non ancora liquidati al momento del decesso si ritiene che anch’essi sono da far rientrare tra i beni caduti in successione e, come tali, da ricomprendere nell’attivo ereditario ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni. Tali somme, pertanto, potrebbero confluire nella comunione “de residuo” in quanto beni non consumati.