La formula dello sconto fornitore, a fronte di una ristrutturazione di un’immobile deve essere ben visibile sulla fattura
A chiarirlo è stata la stessa Agenzia delle entrate con la pubblicazione del provvedimento n.283847/ 2020
Sconto fornitore
Questa opzione è stata prevista nel decreto Rilancio, e altro non è che una modalità alternativa alla detrazione diretta da parte del beneficiario. Si è dunque prevista la possibilità di cedere le detrazioni sui lavori di ristrutturazione (inerenti all’ecobonus) o al fornitore dei lavori o ad una banca. Opzione che ovviamente deve essere avvallata da uno dei due soggetti.
Da sottolineare che il fornitore a sua volta potrebbe cedere questo credito ad un soggetto terzo (intermediario finanziario). Nel caso in cui invece il fornitore accettasse il credito di imposta e non lo volesse dare ad altri allora questo riceverà un rimborso come lo avrebbe ricevuto il contribuente. E dunque dovrà fare riferimento all’arco temporale previsto dalla legge.
Altro vincolo che viene imposto alle imprese è che questo potranno iniziare ad usare questo credito solo a partire dal 10° giorno del mese successivo della ricezione, da parte dell’Agenzia delle entrate, della comunicazione prevista, e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui si sono sostenute le spese. Questo vincolo, precisa ItaliaOggi, è stabilito non solo per gli interventi del super bonus al 110% ma anche per quelli di:
- recupero del patrimonio edilizio,
- efficienza energetica
- adozione di misure antisismiche
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna
- installazione di impianti fotovoltaici
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici