Donazioni: quando è prevista l’esenzione

Nicola Dimitri
6.9.2022
Tempo di lettura: 3'
L'esenzione è riconosciuta nel caso in cui la donazione o altra liberalità collegata sia una liberalità cosiddetta indiretta

L’imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende

Nelle liberalità "indirette", l'operazione di donazione non ha i requisiti formali prescritti dal codice civile per la donazione

Come noto, nel nostro ordinamento è prevista l’applicazione di un’imposta sulle successioni e donazioni. Detta imposta è modulata in maniera differente, per aliquote e franchigie, a seconda del grado di parentela che lega il de cuius o il donante al beneficiario.

Più in particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del Tus, l'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi.

Quando non si applica l’imposta?

Ebbene alla luce del recente risposta a interpello n. 366 del 2022, fornita dall’Agenzia delle entrate, ferma restando l'applicazione dell'imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto.

L'esenzione è riconosciuta nel caso in cui la "donazione o altra liberalità collegata" sia una liberalità cosiddetta "indiretta", ossia eseguita senza uno specifico atto registrato e consistente nella fornitura di una provvista economica finalizzata ad es. alla compravendita di un immobile o di un'azienda da parte di un terzo.

L’esenzione per le liberalità indirette si applica, invece, ove la liberalità sia realizzata attraverso un atto soggetto all'obbligo di registrazione.

Donazioni indirette: di cosa si tratta?

Nelle liberalità "indirette", l'operazione di donazione non ha i requisiti formali prescritti dal codice civile per la donazione, vale a dire la forma dell'atto pubblico ex articolo 782 del codice civile. Lo scopo donativo, consistente nell'arricchimento del donatario per spirito di liberalità e conseguente depauperamento del donante, può risultare infatti anche da un negozio diverso dalla donazione "tipica". 

Ai fini dell'esenzione è necessaria la presenza del nesso tra la donazione e l’operazione che attraverso di essa è posta in essere, ad esempio donazione di denaro e acquisto di un immobile

Infatti, in caso di totale assenza o mancanza di prova di tale nesso, non può dirsi integrata la fattispecie della donazione indiretta. Come chiarito dall’Agenzia delle entrate, ai fini dell’esenzione è necessaria la presenza di un nesso causale tra la donazione e l’acquisto dell’immobile. La donazione indiretta potrà quindi essere considerata “collegata” al trasferimento immobiliare solo se l’atto di liberalità venga espressamente enunciato nel contratto medesimo.

Pertanto:

  • l’esenzione si applica nel caso di liberalità indiretta: dunque, quando la donazione avviene in assenza di un atto soggetto a registrazione e si realizzi nella dazione da parte del donante al beneficiario della provvista necessaria per effettuare la compravendita immobiliare (es. donazione di denaro correlata ad acquisto di immobile). Solo in tal caso la donazione è di per sé collegata al trasferimento immobiliare e pertanto si applica la sola tassazione prevista per l’atto di trasferimento connesso
  • l’esenzione non si applica in caso di donazione diretta: dunque, quando la liberalità si realizza con la stipulazione di un atto pubblico soggetto a registrazione. In questa ipotesi, il trasferimento di denaro è assoggettato all’imposta di donazione e ciò a prescindere che la donazione sia prodromica, funzionale e collegata al successivo acquisto immobiliare.


Redattore e coordinatore dell'area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell'ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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