Nella dichiarazione relativa all’imposta sui servizi digitali, da farsi compilando l’apposito modello “Dst”, dovranno risultare i ricavi percepiti e i dati relativi all’imposta dovuta e versata per l’anno 2020
Sulla scorta delle istruzioni rilasciate dall’Agenzia delle entrate, occorre prestare attenzione ad alcuni dettagli
Il Decreto del 22 marzo 2021, recante misure di sostegno connesse all’emergenza da Covid-19, ha prorogato le scadenze relative alla digital tax, stabilendo che la dichiarazione relativa all’imposta sui servizi digitali (DST), dovuta per le operazioni imponibili nell’anno 2020, deve essere presentata entro il 30 giugno 2021.
Al riguardo, per comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate la dichiarazione annuale contenente i dati relativi all’imposta sui servizi digitali, occorrerà compilare l’apposito modello “Dst”, all’interno del quale, tra le altre cose, si potrà indicare l’eventuale importo di cui si chiede il rimborso (per il caso in cui l’imposta sia stata pagata in eccesso) o, eventualmente, il credito che si intende utilizzare a scomputo del versamento relativo all’anno successivo.
Sono tenuti a presentare la dichiarazione relativa alla
digital tax, coloro che hanno già provveduto al versamento dell’imposta entro il 16 maggio 2021 e, in generale, i soggetti passivi (anche non residenti)
esercenti attività d’impresa che, nel corso dell’anno in cui è sorto il presupposto impositivo, hanno realizzato (singolarmente o a livello di gruppo) ricavi non inferiori a 750.000.000 di euro; di cui almeno 5.500.000 nel
territorio dello Stato.
I soggetti non residenti, potranno presentare la dichiarazione tramite una stabile organizzazione, direttamente (se in possesso di un codice fiscale) o tramite un rappresentante fiscale. Come si apprende dalle istruzioni rilasciate dall’Agenzia delle entrate, inoltre, i soggetti non residenti, dovranno compilare all’interno del modello dichiarativo “Dst”, il campo relativo al “Codice Stato estero”.
Stando alle istruzioni rilasciate dall’Agenzia, gli importi dovranno essere indicati in euro, con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi, ovvero per difetto se inferiore a detto limite.
L’
imposta sui servizi digitali, come prevede la disciplina, si applica nella misura del
3%, sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi digitali relativi alla: veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia; messa a disposizione di un’interfaccia multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi; trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.
Altrimenti detto, è soggetta a tassazione, la pubblicità veicolata online, su siti o social network, l’accesso alle piattaforme e i corrispettivi percepiti dai gestori di piattaforme digitali, nonché la trasmissione dei dati ricavati dagli utenti.
Infine, vale la pena richiamare la circolare n. 3/2021 dell’Agenzia delle entrate, con la quale si rendono chiarimenti sulle fattispecie che più comunemente rientrano nella nozione di interfaccia digitale multilaterale.
Al riguardo, l’Agenzia chiarisce che nella nozione di interfaccia digitale multilaterale sono ricompresi (al ricorrere di determinati requisiti) anche i cd. marketplace, intendendosi per tali quelle interfacce che facilitano la fornitura diretta di beni o servizi direttamente tra gli utenti.
Nella dichiarazione relativa all’imposta sui servizi digitali, da farsi compilando l’apposito modello “Dst”, dovranno risultare i ricavi percepiti e i dati relativi all’imposta dovuta e versata per l’anno 2020Sulla scorta delle istruzioni rilasciate dall’Agenzia delle entrate, occorre prestare atten…